La Cassazione civile, sez. IV, lavoro, con sentenza del 26 Aprile 2024, n. 11198, si è pronunciata sulla destinazione del Tfr alla complementare se l’azienda fallisce.
La Corte d’appello di Milano, con la sentenza in epigrafe, aveva confermato la decisione dell’accoglimento relativo all’accoglimento della domanda, nei confronti dell’ INPS, per il versamento al Fondo Pensione complementare, delle quote di TFR non versate dal datore di lavoro cedente dichiarata fallita.
L’Inps ha fatto ricorso contro la sentenza perché non è stato ritenuto obbligato solidalmente, con il datore di lavoro fallito, il datore di lavoro subentrante mettendo a carico dell’Inps la prestazione richiesta, poi per aver affermato l’estraneità del lavoratore al rapporto contributivo nell’ambito della previdenza complementare.
Secondo la Corte il credito del lavoratore al T.F.R. accantonato presso il datore di lavoro, con la finalità di destinazione alla previdenza complementare e in origine di natura «retributiva», assume natura «previdenziale» nel momento di attuazione del vincolo di destinazione, vale a dire con il versamento, al Fondo di previdenza complementare, delle risorse finanziarie del lavoratore.
Qualora, invece, il datore di lavoro non provveda al versamento, inadempimento il mandato ricevuto, si ripristina la disponibilità piena, per il lavoratore, di tali risorse, di natura retributiva.
Quand’anche il lavoratore abbia aderito a forme di previdenza complementare, egli resta titolare del diritto di credito nei confronti del datore di lavoro al pagamento dei contributi – anche sotto forma di quote di T.F.R. – non versate al fondo di previdenza complementare e, del pari, in caso di suo fallimento, qualora il lavoratore attivi il Fondo di garanzia, la surrogazione di quest’ultimo, al primo, nell’ammissione al passivo per i contributi omessi.
Il mancato versamento, da parte del datore di lavoro insolvente, della contribuzione o delle quote di T.F.R. maturando conferite, accantonate su mandato del lavoratore con il vincolo di destinazione del loro versamento al Fondo di previdenza complementare, comporta, per la risoluzione per inadempimento del mandato, il ripristino della disponibilità piena in capo al lavoratore delle risorse accantonate, di natura retributiva e quindi l’estraneità del Fondo di Garanzia.