È possibile riscattare fino a cinque anni di periodi in cui non si è lavorato utili per anticipare il diritto alla pensione e aumentarne l’importo. Lo possono chiedere solo chi ha cominciato a lavorare dal 1.1.1996 e la domanda va fatta entro il 2025.
In attesa di poter pensare alla previdenza complementare vediamo invece di arrivare al diritto alla pensione ordinaria. In questo caso, la cosiddetta pace contributiva può aiutare molto. La legge di bilancio, in vigore dal 1° gennaio, ha reintrodotto per il biennio 2024-2025 l’istituto della pace contributiva, recepito dall’INPS con la circolare INPS 29 maggio 2024, n. 69, rivolto ai “contributivi puri”, ovvero coloro che non hanno contributi precedenti al 1° gennaio 1996. Tale misura offre ai lavoratori la possibilità di aggiungere fino a cinque anni di contributi. Una misura particolarmente utile per chi desidera aumentare il numero di anni di contribuzione, tenendo conto della possibilità di aggiungere ulteriori cinque anni per chi ha già fruito della misura sperimentale attiva nel triennio 2019/2021 praticamente fino a 10 anni).
La misura in vigore si rivolge a tutti i contribuenti iscritti all’Inps o altri enti previdenziali pubblici. È essenziale, tuttavia, che i periodi da riscattare non siano già coperti da contribuzione.
Il periodo può essere ammesso a riscatto nella misura massima di cinque anni, anche non continuativi, e deve collocarsi in epoca successiva al 31 dicembre 1995 e precedente al 1° gennaio 2024, data di entrata in vigore della legge 213/2023 (legge di bilancio 2024). Non è possibile utilizzare la pace contributiva per i periodi precedenti alla prima occupazione.
Il vantaggio è che i periodi riscattati, che possono essere anche non continuativi ma comunque non superiori a cinque anni, vengono considerati sia ai fini dell’acquisizione del diritto alla pensione, sia per il calcolo dell’assegno pensionistico.
È da precisare, inoltre, che qualora si verifichi l’acquisizione di anzianità assicurativa antecedente al 1° gennaio 1996 (ad esempio, accredito del servizio militare, maternità al di fuori del rapporto di lavoro, ecc.), il riscatto già effettuato attraverso la pace contributiva verrà annullato d’ufficio, con successiva restituzione dei contributi.
La facoltà di fruire della pace contributiva può essere esercitata “a domanda” dell’assicurato, o dai suoi superstiti o parenti e affini entro il secondo grado, entro il 31 dicembre 2025. Nel caso dei lavoratori del settore privato la domanda di pace contributiva potrà essere presentata anche dal datore di lavoro destinando, a tal fine, i premi di produzione spettanti al lavoratore stesso. In questo caso l’onere è deducibile dal reddito di impresa e da lavoro autonomo e rientra nell’ipotesi in cui non concorrono a formare reddito da lavoro dipendente i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge. In questa cornice normativa interviene la circolare n. 5 del 2024 dell’Agenzia delle Entrate con la quale si illustrano le nuove misure per il welfare aziendale e sono indicati gli effetti fiscali relativi alle norme sul riscatto dei periodi non coperti da retribuzione.
Rispetto alla misura di pace contributiva in vigore nel biennio 2019-2021, la differenza di rilievo è che per la misura del 2024 non sarà possibile la detrazione al 50% della spesa sostenuta. Pertanto, per le domande di riscatto presentate dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025, il contributo versato è fiscalmente deducibile dal reddito complessivo.
Riguardo il versamento dell’onere da riscatto è previsto sia il pagamento in un’unica soluzione dell’intera cifra o una rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a 30 euro, senza applicazione di interessi. Si precisa, tuttavia, che la rateizzazione non può essere concessa se i contributi da riscatto devono essere utilizzati per la immediata liquidazione di una pensione diretta o indiretta.
L’onere di riscatto è calcolato con il sistema contributivo sull’imponibile degli ultimi 12 mesi precedenti la data della domanda.