La Legge sulla concorrenza dà sgravi fiscali ai fondi pensione aumentando i rendimenti agli iscritti

Tra le diverse misure, volte a sostenere lo sviluppo del mercato del venture capital – con particolare riguardo ai progetti che coinvolgono le startup tecnologiche – è stato previsto il coinvolgimento proattivo degli enti di previdenza obbligatoria (di seguito “Casse di Previdenza”) e delle forme di previdenza complementare.

Nello specifico, l’art. 33 della Legge 193/24ha modificato il testo dalla legge n. 232/2016 (c.d. “Legge di Bilancio per il 2017”) che già consentiva agli enti di previdenza obbligatoria e alle forme di previdenza complementare di effettuare investimenti, definiti “qualificati”, nella misura massima del 10% del loro attivo patrimoniale, in specifiche classi di investimento, tra le quali anche quote o azioni di fondi per il venture capital, residenti fiscalmente in Italia, nella UE o nel SEE.

L’art. 33 della Legge Concorrenza, inizialmente stabilisce quale condizione di accesso al regime di non imponibilità (ossia l’esenzione fiscale dall’imposta sul capital gain del 26%), per i redditi derivanti da investimenti qualificati in quote o azioni di Fondi per il venture capital effettuati da enti di previdenza obbligatoria e dalle forme di previdenza complementare, che i suddetti “investimenti qualificati” in quote o azioni di fondi per il venture capital siano almeno pari al 5% del paniere degli investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell’esercizio precedente e, a partire dall’anno 2026, almeno pari al 10% .

Le Casse di Previdenza/Fondi Pensione, per beneficiare della esenzione fiscale sui capital gain menzionata in precedenza possono pertanto investire in veicoli che rivestono la forma di organismi di investimento collettivo del risparmio chiusi o società di investimento a capitale fisso, residenti in Italia, in UE o nel SEE e nella misura in cui rispettino l’ulteriore condizione che investano almeno il 70% dei capitali raccolti in piccole e medie imprese (PMI) non quotate in mercati regolamentati e operative sul territorio dello Stato . Va da sé che i risparmi fiscali così ottenuti, vanno automaticamente in favore degli iscritti.

fonte: Norme e tributi + diritto