La decorrenza della deduzione per chi era già iscritto come familiare a carico

La legge sulla previdenza complementare prevede delle facilitazioni fiscali per i giovani di prima occupazione, ma che succede a quelli che prima erano iscritti ad un fondo pensione in quanto familiari a carico anche in considerazione del fatto che della riduzione di familiare a carico ne aveva beneficiato il genitore.

Roma, 11 aprile 2025 –  L’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 25/2025 sulla deducibilità dei contributi di previdenza complementare per il lavoratore di prima occupazione precedentemente iscritto come familiare a carico ha fatto chiarezza sull’argomento.

Per gli aderenti inizialmente iscritti a un fondo pensione in qualità di familiare a carico, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che i cinque anni di adesione alle forme di previdenza complementare utili ai fini del calcolo del maggior limite di deduzione applicabile vanno conteggiati da quando inizia il rapporto di lavoro di ”prima occupazione”.

In altri termini, l’ulteriore plafond di deducibilità previsto dal sesto comma dell’art. 8 del d.lgs. 252/2005 va calcolato considerando il quinquennio di contribuzione decorrente dall’anno di prima occupazione in cui l’aderente risulta iscritto ad una forma di previdenza complementare, non rilevando che l’iscrizione alla previdenza complementare sia precedente.

Conseguentemente, ai fini della determinazione dell’ulteriore plafond, non rileva il versamento dei contributi effettuato dai familiari e da questi dedotti dal proprio reddito complessivo negli anni nei quali non sussisteva il presupposto della condizione di ”lavoratore di prima occupazione”.

Per “Prima occupazione” si intende da quando è iscritto ad un ente previdenziale