Il riscatto della posizione pensionistica per limiti professionali

Ci sono alcune categorie di lavoratori che devono cessare l’attività al compimento dei 60 anni per limiti professionali e 20 anni di servizio perché appartenenti a categorie regolamentate da ordinamenti professionali specifici, spesso legati a requisiti di idoneità fisica, tecnica o normativa.

Categorie di lavoratori soggetti a limiti professionali

1. Personale viaggiante delle ferrovie e dei trasporti pubblici

  • Macchinisti, capitreno, autisti di mezzi pubblici.
  • Spesso soggetti a limiti di età per motivi di sicurezza e vigilanza.
  • Alcuni contratti collettivi prevedono la cessazione obbligatoria a 60 anni.

2. Piloti e personale di volo

  • Normativa ENAC e ICAO impone limiti di età per l’esercizio della professione.
  • Il limite può variare, ma spesso si colloca tra i 60 e i 65 anni.

3. Forze armate e forze di polizia

  • Ufficiali e sottufficiali possono avere limiti ordinamentali di età.
  • La cessazione può avvenire al raggiungimento di un’età prefissata o di un’anzianità di servizio.

4. Magistrati e professori universitari (in alcuni ordinamenti)

  • Alcuni ruoli prevedono la cessazione automatica al raggiungimento di una certa età, anche se non sempre a 60 anni.

5. Professioni sanitarie con requisiti di idoneità fisica

  • Chirurghi, anestesisti, personale medico in reparti ad alta intensità.
  • In alcuni casi, la perdita dell’idoneità comporta la cessazione anticipata.

Di conseguenza un fondo pensione ha chiesto alla Covip se i lavoratori che, al compimento dei 60 anni, perdendo il titolo necessario per svolgere la loro professione (e quindi cessano dal lavoro), possano riscattare la propria posizione pensionistica se iscritti ad un fondo pensione.

Situazione dei lavoratori

Questi lavoratori, al compimento dei 60 anni, perdono il titolo abilitante e cessano dal lavoro se hanno almeno 20 anni di contributi e quindi maturano il diritto alla pensione di vecchiaia, tuttavia, la pensione non viene erogata subito, ma dopo alcuni mesi (le cosiddette “finestre”).

Si può chiedere la pensione o il riscatto?

Ora si chiede se, in questo intervallo di tempo, i lavoratori possano riscattare la posizione pensionistica complementare, cioè ritirare quanto accumulato nel fondo.

La Covip ha risposto che i lavoratori possono chiedere direttamente la prestazione pensionistica complementare, se hanno almeno 5 anni di adesione al fondo e non è necessario aspettare l’erogazione della pensione pubblica: basta aver maturato i requisiti (età e contributi).Pertanto la scelta del momento in cui ricevere la prestazione è libera.

Sul riscatto ex art. 14, comma 5, Il riscatto è previsto solo quando si perdono i “requisiti di partecipazione” al fondo.

Negli anni, la COVIP ha chiarito che questa perdita va valutata caso per caso, considerando anche se continuano i versamenti contributivi.

Se il lavoratore cambia contratto o azienda e non può più ricevere contributi nel fondo, può chiedere il riscatto. Ma se ha già maturato il diritto alla pensione complementare, non si può più parlare di “cessazione dei requisiti”.

Conclusione

  • I lavoratori che cessano dal lavoro e maturano il diritto alla pensione complementare non possono chiedere il riscatto. Devono richiedere la prestazione pensionistica complementare.
  • Anche chi ha perso i requisiti in passato ma è rimasto iscritto fino alla maturazione della pensione complementare, non può più chiedere il riscatto.