Il messaggio INPS n. 2669 del 15 settembre 2025 riguarda le prestazioni INPS per malattia rivolte ai lavoratori marittimi, e come vengono gestite le comunicazioni relative al loro rapporto di lavoro.
Cosa cambia per i lavoratori marittimi
La legge di Bilancio 2024 ha aggiornato le regole sull’indennità di malattia per i marittimi. Ora, come per gli altri lavoratori, l’INPS utilizza i dati trasmessi dai datori di lavoro tramite il sistema Uniemens. Per i marittimi, le comunicazioni obbligatorie (assunzioni, cessazioni, proroghe, ecc.) devono essere fatte tramite il sistema UniMare, dedicato alla “gente di mare”.
Documentazione cartacea: quando serve e quando no
Non è più obbligatorio per tutti i marittimi presentare il libretto di navigazione o documenti equivalenti in formato cartaceo per ottenere l’indennità di malattia. L’INPS verificherà la coerenza tra certificato medico e rapporto di lavoro usando i dati UniMare. Tuttavia, alcuni casi richiedono ancora la documentazione cartacea:
- Marittimi in continuità di rapporto di lavoro/disponibilità retribuita (C.R.L.)
- Lavoratori non marittimi che lavorano a bordo di navi
Dettagli sull’indennità per i marittimi in C.R.L.
- Copertura per malattia valida da 28 a 180 giorni dopo lo sbarco
- Indennità:
- 50% della retribuzione per i primi 20 giorni
- 66,66% dal 21° al 180° giorno
- Ridotta a 2/5 in caso di ricovero e assenza di familiari a carico
Per i non marittimi che lavorano a bordo
Devono avere:
- Autorizzazione ministeriale per l’imbarco
- Certificato medico rilasciato da ambulatori SASN o medici fiduciari

