la Legge di Bilancio n. 199/2025, segna un’importante evoluzione per il cosiddetto “Secondo Pilastro” del nostro sistema più appetibile per gli iscritti, più sostenibile per le finanze pubbliche. Dall‘Innalzamento del Capital Gain (dal 50% al 60%), la Diversificazione delle Rendite, l’impignorabilità della rendita complementare.
L’Evoluzione della Previdenza: Dalla Tutela Statale alla scelta individuale
Il sistema previdenziale italiano ha vissuto per decenni sotto l’egida del modello pay-as-you-go (a ripartizione), dove le generazioni attive sostenevano quelle quiescenti. Un sistema a ripartizione (in inglese unfunded system, o anche PAYG) indica un tipo di sistema pensionistico (anche detto “sistema senza patrimonio “), in cui i contributi previdenziali versati dai lavoratori attivi, sono immediatamente redistribuiti agli attuali pensionati. Si contrappone ai sistemi a capitalizzazione. Tuttavia, a partire dalle riforme degli anni ’90 (si pensi alla Riforma Dini del 1995), è apparso chiaro che questo sistema richiedesse l’affiancamento di una previdenza a capitalizzazione.
La Legge 199/2025 non è che l’ultimo tassello di questo mosaico, volto a rendere la previdenza complementare non più un mero accessorio, ma una componente essenziale del futuro reddito.
La riforma agisce su leve fondamentali per aumentare l’attrattività del risparmio previdenziale:
- L’Innalzamento del Capital Gain (dal 50% al 60%): Il limite della liquidazione in capitale serviva a garantire che il pensionato non esaurisse precocemente le proprie risorse. L’innalzamento al 60% riconosce una maggiore libertà di scelta, permettendo una gestione più autonoma della liquidità immediata al momento del pensionamento.
- Diversificazione delle Rendite: Supera il dogma della rendita vitalizia “pura” per rispondere alla necessità di adattarsi a stili di vita e necessità familiari eterogenee (si pensi alle rendite certe o controassicurate).
- La Protezione del Patrimonio (Pignorabilità e Intangibilità): Il legislatore ha voluto blindare la posizione previdenziale. Estendere i limiti di pignorabilità anche alle nuove forme di rendita e alla RITA (Rendita Integrativa Temporanea Anticipata) eleva la previdenza complementare al rango di “bene primario protetto”, sottraendolo alle vicissitudini del debito privato fino alla sua effettiva erogazione.
- Liberalizzazione dei Trasferimenti: La soppressione della clausola che subordinava il trasferimento del TFR futuro e dei contributi datoriali ai soli limiti dei CCNL rappresenta una vera rivoluzione, favorendo la concorrenza tra i fondi e la libertà di movimento del lavoratore.
3. Correlazione con l’Attualità e il Credito d’Imposta
Un elemento di particolare importanza tecnica è il reintegro delle anticipazioni. Attraverso il credito d’imposta sulla quota eccedente il limite, lo Stato incentiva il risparmiatore a “ricostituire” il proprio montante previdenziale dopo aver attinto ad esso (magari per l’acquisto della prima casa), mitigando l’effetto fiscale penalizzante.
Conclusione
In sintesi, la Legge 199/2025 trasforma la previdenza complementare da un sistema rigido a un ecosistema flessibile e protetto, dove la responsabilità individuale è supportata da tutele legali rafforzate. Ci troviamo di fronte a un tentativo di bilanciare la libertà del cittadino con la necessità sociale di garantire una vecchiaia dignitosa.
Analisi Strutturale dell’Articolo 1 (L. 199/2025)
| Fattispecie Normativa | Riferimento Legislativo | Sintesi della Disposizione |
| Innalzamento Capitale | Art. 1, Comma 103 | Eleva dal 50% al 60% la quota della posizione individuale maturata che può essere liquidata sotto forma di capitale. |
| Diversificazione Rendite | Art. 1, Comma 104 | Ammette tipologie di rendita diverse dalla classica vitalizia, estendendo la disciplina fiscale e normativa a forme finanziariamente più flessibili. |
| Reintegro Anticipazioni | Art. 1, Comma 105 | Introduce un credito d’imposta sulla quota eccedente il limite stabilito, calcolato in misura pari all’imposta pagata al momento dell’anticipazione. |
| Pignorabilità e Cedibilità | Art. 1, Comma 106 | Estende i limiti di impignorabilità e incedibilità (già previsti per la previdenza obbligatoria) alle nuove rendite e alla RITA. |
| Intangibilità delle Posizioni | Art. 1, Comma 107 | Sancisce il principio di intangibilità assoluta delle posizioni previdenziali fino al momento della richiesta di liquidazione della prestazione. |
| Libertà di Trasferimento | Art. 1, Comma 108 | Sopprime le clausole contrattuali che subordinavano il trasferimento del TFR futuro e dei contributi datoriali ai limiti dei CCNL, favorendo la portabilità. |
Come si calcola il diritto a riscuotere il 100% del montante
Con l’introduzione della Legge 199/2025, e in particolare del Comma 103 dell’Articolo 1 che eleva il tetto del capitale ordinario al 60%, il calcolo per determinare se si ha diritto al 100% in un’unica soluzione si fa ancora più rilevante.
Permettetemi di illustrare la procedura tecnico-matematica attraverso un esempio concreto, calato nel contesto normativo del 2026.
🧮 Esempio di Calcolo: Il Superamento della Soglia
Per determinare se un iscritto può riscattare l’intero montante (100%) invece di sottostare all’obbligo della rendita, dobbiamo confrontare la futuribile rendita annua con l’importo dell’Assegno Sociale.
1. I Parametri di Riferimento (Ipotesi 2026)
- Montante Accumulato: € 45.000
- Assegno Sociale Annuo _{2026: Ipotizziamo € 7.500 (considerando gli adeguamenti ISTAT).
- Soglia di legge: Il diritto al 100% in capitale scatta se la rendita derivante dalla conversione del 70% del montante è inferiore al 50% dell’Assegno Sociale.
Nonostante il Comma 103 elevi al 60% la facoltà di scelta ordinaria, il test di “esiguità” per ottenere il 100% continua a basarsi convenzionalmente sulla trasformazione del 50% del montante, come previsto dall’architettura del D.Lgs 252/2005 (salvo diverse specifiche circolari applicative della COVIP).
La Formula Matematica
Dobbiamo verificare la seguente disequazione:
Poniamo che coefficiente di conversione in rendita (che varia in base all’età e al sesso). Ipotizziamo un coefficiente del 4% (0,04).
3. Svolgimento del Caso Pratico
- Calcolo del 50% dell’Assegno Sociale:
7.500 \ 0,5 = € 3.750
(Questo è il nostro limite invalicabile).
- Calcolo della rendita teorica sul montante:
Si prende il 70% del montante (€ 22.500) e lo si moltiplica per il coefficiente di conversione:
€ 22.500 \ 0,04 = € 900 annui}
- Confronto:
Poiché 900 < 3.750, l’iscritto ha il diritto di percepire il 100% del montante (€ 45.000) in un’unica soluzione, poiché la rendita risultante sarebbe considerata “irrisoria”.
Se si usa la percentuale del 70% la sostanza non muta
L’Impatto della Nuova Normativa (Art. 1, Comma 103-104)
Grazie alla nuova disciplina del 2025/2026, questo calcolo diventa il “setaccio” attraverso cui passa la libertà del risparmiatore. Se la rendita teorica avesse superato la soglia (ad esempio € 4.000 annui), l’iscritto sarebbe stato obbligato a percepire:
- Il 60% come capitale (grazie al nuovo Comma 103).
- Il 40% come rendita (con le nuove flessibilità del Comma 104).
Ma nel nostro esempio, la protezione del piccolo risparmiatore prevale, permettendo la riscossione integrale.
Il limite del 70% (previsto dall’Art. 11, comma 3 del D.Lgs. 252/2005 e confermato nella sua funzione dalla nuova riforma) non riguarda la scelta ordinaria, ma il “Test di Accesso al 100%”.
La legge stabilisce che se la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante accumulato risulta inferiore al 50% dell’Assegno Sociale, l’aderente ha il diritto di riscattare l’intera posizione (100%) in capitale.
La Ratio: Il legislatore usa il 70% come “parametro di stress”. Si dice: “Se convertendo quasi tutto il tuo capitale (il 70%) non arrivi nemmeno a metà di un assegno sociale, allora la rendita sarebbe così misera da non giustificare i costi di gestione. Pertanto, ti restituisco tutto subito”.
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