Emendato l’articolo 29 del decreto Pnrr che prevedeva l’ampiamento dei poteri della Covip con la assunzione della sulle forme di assistenza sanitaria e sociosanitaria integrativa o complementare. Dai fondi sanitari integrativi del Servizio sanitario nazionale agli enti, casse e società di mutuo soccorso con finalità assistenziale.
Il dl Pnrr, si limita ad introdurre degli obblighi in capo ai fondi sanitari e socio-sanitari integrativi: «Redigere e rendere pubblici nel proprio sito internet istituzionale, entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio, nonché di trasmettere, nel medesimo termine, alle amministrazioni competenti ai sensi della normativa vigente ai fini della vigilanza, i propri bilanci e le relative relazioni, ivi comprese quelle degli organi di controllo comunque denominati».
Nei bilanci e nelle relazioni dovranno essere fornite «un quadro fedele delle attività, delle passività e della situazione finanziaria, ivi compresa un’informativa sugli investimenti significativi». Dovranno quindi essere indicati: «Il numero degli iscritti e dei beneficiari, l’ammontare complessivo dei contributi versati dagli aderenti e dai datori di lavoro o comunque delle entrate di natura contributiva, l’ammontare delle prestazioni erogate, distinte per natura e tipologia». E, ancora, «il rapporto tra contributi versati e prestazioni erogate, l’ammontare del patrimonio complessivo del fondo, il rapporto tra patrimonio e prestazioni erogate; i costi di gestione sostenuti nell’esercizio, i costi di gestione sostenuti nell’esercizio con particolare riferimento ai casi di gestione diretta di risorse suscettibili di investimento, se e in quale misura, siano stati presi in considerazione fattori ambientali, sociali e di governo societario».

