Il diritto alla pensione ai superstiti in favore del coniuge superstite è subordinato solo all’esistenza del rapporto coniugale con il coniuge defunto pensionato o assicurato.
Anche il coniuge separato ha diritto alla pensione ai superstiti. Nel caso di addebito della separazione, lo stesso aveva diritto al trattamento in argomento solo se titolare di assegno alimentare.
In merito, è stato tuttavia riscontrato che la giurisprudenza costante della Corte di Cassazione, afferma il principio secondo cui non sussiste alcuna differenza di trattamento per il coniuge separato in ragione del titolo della separazione.
Pertanto, nel caso di separazione, con o senza addebito, non c’è bisogno, quale requisito per ottenere la pensione di reversibilità o indiretta, la convivenza a carico del dante causa, ma unicamente l’esistenza del rapporto coniugale con il coniuge defunto, pertanto, diritto alla pensione ai superstiti in qualità di coniuge superstite.
Lo precisa l’Inps con circolare n° 19 del 01-02-2022
Le domande di pensione ai superstiti presentate a decorrere dalla data di pubblicazione della citata circolare, nonché quelle pendenti, devono essere definite in base ai nuovi criteri.
Devono essere altresì riesaminate, su richiesta degli interessati, le domande respinte, sempreché non sia intervenuta sentenza passata in giudicato.
Nei casi di riesame trovano applicazione le disposizioni previste in materia di decadenza e di prescrizione.
Ricostituzione o revoca delle pensioni già liquidate ad altre categorie di superstiti
Nelle ipotesi in cui la pensione sia stata liquidata in favore di un’altra categoria di superstiti il cui diritto risulti concorrente (ad esempio i figli) ovvero incompatibile (ad esempio, fratelli, sorelle, genitori) con quello del coniuge superstite separato, il riconoscimento del diritto alla pensione in favore di quest’ultimo comporta la ricostituzione o la revoca della pensione già liquidata, con effetto dalla decorrenza originaria.
In tali casi non si procederà al recupero delle somme corrisposte, in applicazione dei criteri generali in materia di indebiti.
Gestione dei ricorsi giudiziari e amministrativi
Nelle ipotesi di giudizi in corso, saranno accolte le relative istanze di parte nei limiti della prescrizione quinquennale da calcolarsi a ritroso dalla data della domanda iniziale.
Con riguardo ai ricorsi amministrativi pendenti l’Inps verificherà se sia possibile modificare il provvedimento di diniego impugnato. In tal caso si provvederà alla liquidazione e definiranno il ricorso in via amministrativa per cessata materia del contendere.