La legge di Bilancio 2024 prevede che le quote di pensione a favore degli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (CPDEL), alla Cassa per le pensioni ai sanitari (CPS), quella per gli i insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate (CPI) e degli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori (CPUG), liquidate a decorrere dal 1° gennaio 2024, secondo il sistema retributivo per anzianità inferiori a 15 anni al 31 dicembre 1995, sono calcolate con l’applicazione dell’aliquota prevista nella tabella di cui all’allegato II alla medesima legge di Bilancio 2024 (Allegato n. 1).
Diversamente, le quote di pensione liquidate con il sistema retributivo e riferite ad anzianità pari o superiori a 15 anni al 31 dicembre 1995 sono determinate con l’applicazione delle vecchie aliquote.
La Circolare dell’Inps numero 78 del 03-07-2024 fornisce alcune delucidazioni sul Il calcolo della pensione anticipata per i dipendenti degli Enti Locali e Sanità.
Per effetto di quanto sopra per le pensioni anticipate si applicano le nuove regole, fermo restando che la nuova disciplina non può comportare un trattamento pensionistico di importo maggiore rispetto a quello determinato secondo la normativa vigente prima della data di entrata in vigore della legge in esame.
Per i medici e gli infermieri, la riduzione è a ridotta in misura pari a un trentaseiesimo per ogni mese di posticipo dell’accesso al pensionamento rispetto alla prima decorrenza utile.
Queste disposizioni non si applicano nei confronti di coloro che hanno to i requisiti per la pensione entro il 31 dicembre 2023 e nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, nonché per il collocamento a riposo d’ufficio a causa del raggiungimento dell’anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell’Amministrazione.