Mettere al sicuro il proprio TFR da possibili “espropri”

Ogni anno a settembre, oltre alla rituale riforma del sistema scolastico, specie in tema di esame di maturità, si pensa a come (sich!) migliorare le pensioni. Una di queste pensate pensionistiche è quella di mettere mano sul Tfr per consentire il raggiungimento del diritto alla pensione ordinaria. In questo frangente la previdenza complementare può servire ad ancora di salvezza: Infatti il Tfr viene trasferito al fondo presso il quale ci si iscrive e sulle sue sorti decidono l’interessato ed il fondo. Il problema è che il Tfr che si trasferisce è quello che si matura dalla data di iscrizione alla complementare in avanti. Quello maturato prima. A seconda dei casi rimane presso l’azienda dove si lavora oppure presso l’Inps.

L’INPS  con il Messaggio n. 413 del 04-02-2020, ha chiarito che le somme di Trattamento di Fine Rapporto (TFR) accantonate nel cosiddetto *Fondo di Tesoreria* non possono essere trasferite a un fondo pensione scelto successivamente dal lavoratore.

Si ricorda che il Fondo di Tesoreria è un fondo gestito dall’INPS, creato nel 2007, al quale le aziende con almeno 50 dipendenti versano mensilmente il TFR dei lavoratori che non hanno scelto una forma di previdenza complementare. Questo fondo ha natura previdenziale e le somme versate non sono nella disponibilità del lavoratore e possono essere utilizzate solo nei casi previsti dalla legge (come anticipazioni per spese sanitarie o acquisto prima casa).

– La normativa sulla “portabilità” del TFR (art. 14 del D.lgs. 252/2005) riguarda solo i fondi pensione complementari, non il Fondo di Tesoreria.

– Anche se il lavoratore aderisce in seguito a un fondo pensione, non può chiedere il trasferimento del TFR già versato al Fondo di Tesoreria.

Come precisa Itinerari previdenziali, la legge n. 244 del 24 dicembre 2007, introducendo il comma 7-bis all’interno dell’art. 23 del D.Lgs. 252/2005, ha esplicitato la possibilità di destinare alla previdenza complementare anche il TFR pregresso.

Come abbiamo visto col il citato  messaggio n. 413 del 4 febbraio 2020, l’INPS si è appunto pronunciata negativamente sulla possibilità di trasferire. Tuttavia i versamenti al Fondo di Tesoreria non dovrebbero essere configurabili come previdenziali perché si tratta sempre di quote di salario differito e non di contributi pensionistici e pertanto le quote di TFR versate non devono essere indisponibili. 

Richiamando la normativa citata, in risposta ai quesiti di maggio 2009 e maggio 2014, la COVIP ha chiarito che il versamento del TFR pregresso al fondo pensione è possibile, anche con riferimento alla quota lasciata in azienda dopo l’1 gennaio 2007, a patto che il lavoratore e il datore di lavoro siano d’accordo. Nel caso in cui però il TFR pregresso non sia effettivamente in azienda ma sia in giacenza presso il Fondo di Tesoreria dell’INPS, l’Autorità di vigilanza, pur ritenendo auspicabile la stessa possibilità, ha rimesso la decisione all’Istituto di previdenza in virtù della “sua esclusiva competenza nelle modalità di smobilizzo del TFR”.