Mobilità dei dipendenti pubblici e TFR e TFS: regole e casi particolari”

La circolare n. 126 del 15 settembre 2025 dell’INPS, riguarda i dipendenti pubblici soggetti a TFS/TFR coinvolti in mobilità tra diverse amministrazioni. Essa fornisce chiarimenti sulle regole da seguire quando un dipendente pubblico si trasferisce da un’amministrazione all’altra (mobilità), in particolare per quanto riguarda il trattamento di fine servizio (TFS) o fine rapporto (TFR).

Norme generali sulla mobilità

– Quando un dipendente pubblico si trasferisce, mantiene il diritto al TFS/TFR maturato.

– L’amministrazione di destinazione deve riconoscere tutta l’anzianità di servizio del dipendente.

– L’amministrazione di provenienza deve trasferire all’ente di destinazione l’importo lordo maturato, senza trattenere contributi o oneri.

– Alla fine del servizio, il dipendente riceverà l’eventuale differenza tra quanto maturato al momento del trasferimento e quanto spettante alla cessazione.

Tipologie di mobilità

1. Mobilità permanente: trasferimento definitivo del dipendente.

   – Volontaria: richiesta dal dipendente.

   – Imposta: decisa dall’amministrazione per motivi organizzativi.

2. Mobilità temporanea: il dipendente lavora temporaneamente in un’altra amministrazione (comando, distacco, fuori ruolo), ma resta formalmente legato all’ente di origine.

Casi particolari

– Personale trasferito all’INPS: mantiene il regime previdenziale precedente.

– Enti soppressi o fusi: il nuovo ente applica le proprie regole per TFS/TFR.

– Personale sanitario da enti privati a pubblici: i servizi e titoli sono equiparati a quelli del SSN.

– Dipendenti IPAB depubblicizzate: possono scegliere di mantenere il TFS oppure passare al TFR.

-Passaggi senza interruzione tra enti pubblici: se non si è ricevuto il TFS, si può mantenere il regime; altrimenti si passa al TFR.

– Province autonome di Trento e Bolzano: applicano un sistema misto con TFR provinciale e TFS gestito da INPS.