La COVIP chiarisce che il mancato flusso contributivo datoriale, dovuto a un cambio di mansioni o inquadramento, equivale a una “perdita dei requisiti” che legittima il ritiro della posizione individuale.
La Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP) ha fornito un importante chiarimento in tema di previdenza complementare, rispondendo a un quesito posto da un fondo pensione negoziale. La questione riguardava la possibilità per gli iscritti di riscattare la posizione individuale (cioè ritirare i contributi accumulati) nel caso in cui non fossero più nelle condizioni per ricevere il contributo datoriale contrattuale.
Il caso specifico: Fine della Contribuzione Aziendale
La situazione analizzata è quella di un lavoratore (aderente contrattuale) che, pur rimanendo nell’azienda, non appartiene più alla categoria o all’inquadramento che dà diritto al contributo del datore di lavoro verso il fondo pensione. In sostanza, la sua posizione previdenziale non viene più alimentata dai contributi contrattuali a causa di una “sopravvenuta modifica dell’attività lavorativa svolta”.

Il fondo ha chiesto se questa situazione potesse essere considerata una “perdita dei requisiti di partecipazione” prevista dalla normativa (ex art. 10, comma 1, del Decreto Lgs. 124/1993, ora ricompreso nel D.Lgs. 252/2005). Il lavoratore, in questo scenario, aveva anche manifestato l’intenzione di non trasformare la sua adesione da contrattuale a volontaria, continuando i versamenti in autonomia.
L’Interpretazione Sostanziale della COVIP
Per risolvere il quesito, la COVIP ha richiamato i propri Orientamenti interpretativi del 2009 in materia di riscatto7. L’Autorità ha ribadito che, per qualificare la “perdita dei requisiti di partecipazione,” è fondamentale esaminare non solo gli aspetti formali, ma anche quelli sostanziali.
In particolare, il focus è sul mantenimento o meno delle condizioni di partecipazione, soprattutto sotto il profilo dei flussi contributivi al fondo di appartenenza.
La COVIP ha sottolineato che, nella situazione in esame, sono venuti meno, da un punto di vista sostanziale, i futuri contributi del datore di lavoro collegati all’adesione contrattuale. La nuova situazione lavorativa, infatti, “colloca lo stesso al di fuori dell’area dei destinatari della contribuzione contrattuale al FONDO”.
Riscatto Legittimo
Di conseguenza, l’Autorità di vigilanza ritiene che questa situazione, “nuova e diversa” rispetto a quella che ha dato origine all’adesione, debba essere qualificata come perdita dei requisiti di partecipazione.
Questo riconoscimento formale è cruciale, in quanto rende legittimo il riscatto dell’intera posizione accumulata da parte dell’aderente. Il chiarimento fornisce così un’importante tutela per quei lavoratori che, a seguito di riorganizzazioni interne o cambi di mansione, si ritrovano di fatto con un fondo pensione “svuotato” della sua componente più significativa, ovvero il contributo versato dall’azienda.

