Con la sentenza numero 167/2025, depositata il 13 novembre 2025, la Corte costituzionale ha chiarito che il meccanismo di “raffreddamento” della perequazione automatica dei trattamenti pensionistici superiori a quattro volte il minimo INPS, previsto dalla legge di bilancio per il 2023), non introduce un prelievo di natura tributaria.
La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per l’ Emilia-Romagna aveva ravvisato una incompatibilità rispetto agli articoli 3 e 53 della Costituzione.
La Corte ribadendo principi già espressi rileva che non è una fattispecie come avente natura tributaria.
La pensione già percepita, infatti, viene comunque incrementata, seppure in percentuale più bassa rispetto al regime ordinario di perequazione automatica.
Inoltre, la disposizione censurata mira a conseguire un risparmio sulla spesa pensionistica e non anche a produrre l’effetto tipico di ogni fattispecie tributaria, consistente in un incremento di risorse destinato a finanziare direttamente pubbliche spese.
Infine, la Corte ha precisato che, diversamente da quanto sostenuto, il principio di necessaria temporaneità è stato sancito nella giurisprudenza costituzionale con riferimento al cosiddetto “contributo di solidarietà” imposto ai trattamenti pensionistici più elevati, che è istituto ben diverso rispetto ai meccanismi di riduzione dell’adeguamento all’inflazione.
La Corte ha tuttavia ribadito l’invito già rivolto al legislatore affinché in futuro:
(a) si tenga conto degli effetti prodotti dalla disposizione in esame, nel regolare la portata di eventuali successive misure incidenti sull’indicizzazione dei trattamenti pensionistici,
(b) il regime ordinario di perequazione automatica delle pensioni venga interessato con estrema prudenza da cambiamenti improvvisi, incidenti in senso negativo sui comportamenti di spesa delle famiglie,
(c) si adotti un approccio diversamente calibrato rispetto ai pensionati soggetti al sistema contributivo, quest’ultimo caratterizzato dalla tendenziale corrispettività tra montante contributivo e misura del trattamento previdenziale liquidato.

