Un lavoratore aveva aderito a un fondo pensione e il suo datore di lavoro, prima di fallire, aveva trattenuto le quote di TFR ma non le aveva mai versate al fondo. Il lavoratore ha cercato di insinuare il suo credito nel fallimento, ma il Tribunale di Siracusa gli ha detto: “Non sei tu il titolare del diritto, è il fondo pensione che può chiederlo”.
La decisione della Cassazione
La Corte di Cassazione ha ribaltato questa interpretazione e ha stabilito che:
- Il lavoratore ha diritto a insinuarsi nel fallimento per recuperare il TFR non versato al fondo pensione, salvo che risulti una vera e propria cessione del credito al fondo.
- Il termine “conferimento” del TFR al fondo pensione (usato nel D.lgs. 252/2005) non significa automaticamente che il credito sia stato ceduto.
- In mancanza di una prova chiara che ci sia stata una cessione, il lavoratore resta titolare del credito e può agire direttamente per recuperarlo.
- Il Tribunale non ha svolto un’istruttoria adeguata per verificare se ci fosse stata una cessione, quindi ha sbagliato a negare la legittimazione del lavoratore.
Secondo come afferma lexced.com la differenza tra “delegazione di pagamento” e “cessione del credito” per il TFR sta in questi termini:
Nella delegazione di pagamento, il lavoratore ordina al datore di lavoro di pagare il fondo, ma rimane titolare del credito. Nella cessione del credito, il lavoratore trasferisce la titolarità del suo diritto al fondo, perdendo la possibilità di richiederlo direttamente.
La Cassazione ha stabilito che l’atto con cui un lavoratore destina il proprio TFR a un fondo di previdenza complementare deve essere interpretato, in linea generale, come una delegazione di pagamento e non come una cessione del credito, salvo che non sia provata una diversa e specifica volontà delle parti.
Principio di diritto stabilito
In caso di fallimento del datore di lavoro, il lavoratore può insinuarsi nel passivo per il TFR maturato e non versato al fondo pensione, a meno che non risulti che il credito sia stato ceduto al fondo. Il semplice conferimento non equivale a cessione.
Cosa cambia per i lavoratori

Questa sentenza è molto importante perché chiarisce che:
- Se il datore di lavoro fallisce e non ha versato il TFR al fondo pensione, il lavoratore può chiedere il riconoscimento del credito nel fallimento.
- Il fondo pensione non è automaticamente il titolare del credito, a meno che ci sia una cessione esplicita.
- Il lavoratore non deve agire “per conto del fondo”, ma può agire “in proprio”.

