la ricongiunzione dei professionisti verso le Casse professionali

L’apertura del Ministero del Lavoro riguardo alla ricongiunzione dalla Gestione Separata INPS verso altre forme previdenziali, incluse le Casse Professionali (regolate dal D.Lgs. 509/1994 e 103/1996), segna un passaggio fondamentale.

L’istituto della ricongiunzione, cumulo e totalizzazione, fra loro simili, cercano di porre riparo alla  frammentazione delle carriere lavorative e la necessità di ricomporre, come tessere di un mosaico disperso, i contributi versati in gestioni differenti.

 Il mutamento di scenario: La Ricongiunzione “in uscita”

Storicamente, la Gestione Separata (istituita con la Legge 335/1995) è stata spesso percepita come un “silos” isolato. Mentre era pacifico ricongiungere verso l’INPS, il percorso inverso, specialmente verso le Casse dei liberi professionisti (avvocati, architetti, commercialisti), non era consentita.

La recente interpretazione ministeriale chiarisce che la Legge 5 marzo 1990, n. 45 (norma cardine per la ricongiunzione dei liberi professionisti) è applicabile anche ai contributi versati nella Gestione Separata.

Ora un professionista che ha iniziato la carriera come collaboratore o freelance “senza cassa” (versando alla Gestione Separata) e successivamente si è iscritto al proprio Albo e alla relativa Cassa (es. Inarcassa, Cassa Forense), può trasferire i contributi dalla Gestione Separata alla Cassa di categoria.

 La Triade: Ricongiunzione, Cumulo e Totalizzazione

Per comprendere la portata della novità, dobbiamo distinguere i tre strumenti che permettono di valorizzare carriere miste. La confusione è frequente, ma le differenze sono sostanziali.

A. La Ricongiunzione (Legge 45/1990)

  • Natura: È un trasferimento  dei montanti contributivi da un ente all’altro. I soldi si spostano.
  • Costo: È onerosa. Il richiedente deve pagare la differenza tra quanto versato nella gestione di provenienza e quanto sarebbe stato necessario versare nella gestione di destinazione per ottenere la stessa anzianità (riserva matematica).
  • Risultato: Si ottiene un’unica pensione, erogata da un solo ente (quello di destinazione), calcolata secondo le regole di quest’ultimo.
  • Vantaggio: Se la Cassa di destinazione ha regole di calcolo più favorevoli (es. sistemi misti o retributivi ancora attivi per certe quote), il beneficio sull’assegno finale può essere notevole.

B. Il Cumulo Gratuito (Legge 232/2016)

  • Natura: È una somma virtuale. I contributi restano dove sono.
  • Costo: È gratuito.
  • Risultato: Si ottiene una pensione unitaria ma “pro-rata”. Ogni ente calcola la sua quota di pensione in base alle proprie regole e ai contributi posseduti. L’anzianità si somma per raggiungere il diritto alla pensione (es. i 42 anni e 10 mesi per l’anticipata anzianità richiesta nel 2025).
  • Vantaggio: Non costa nulla e permette di raggiungere i requisiti di pensionamento sommando tutti i periodi.

C. La Totalizzazione (D.Lgs. 42/2006)

  • Natura: Somma virtuale, simile al cumulo.
  • Costo: Gratuito.
  • Risultato: Unica pensione composta da quote distinte, ma con una penalizzazione: di norma, il calcolo viene ricalcolato interamente col metodo contributivo (spesso meno vantaggioso), a meno che non si sia raggiunto il diritto a pensione autonomo in una delle gestioni.
  • Vantaggio: Utile in casi residuali dove il Cumulo non è applicabile (raro oggi) o per specifiche pensioni di vecchiaia.

3. Esempio Pratico: L’Architetto “Ibrido”

Immaginiamo l’Architetto Rossi.

  • Periodo A (1996-2006): Lavora come collaboratore coordinato e continuativo. Versa alla Gestione Separata INPS. Montante accumulato: 30.000€.
  • Periodo B (2007-2024): Si iscrive all’Albo e versa a Inarcassa.

L’Architetto Rossi vuole andare in pensione. Ha due strade principali:

  1. Il Cumulo Gratuito:

Non paga nulla. Quando andrà in pensione, riceverà un bonifico unico, ma “dietro le quinte” l’INPS pagherà la quota relativa al 1996-2006 (calcolata col contributivo puro della Gestione Separata) e Inarcassa pagherà la quota dal 2007 in poi.

  1. Esito: Assegno dignitoso, costo zero.
  2. La Ricongiunzione (La novità):

Rossi chiede di spostare i contributi dal 1996-2006 dentro Inarcassa.

Inarcassa calcola: “Per darvi 10 anni di anzianità ‘da architetto’ nei nostri registri, avreste dovuto versare 50.000€. L’INPS ci passa solo i vostri 30.000€. La differenza è 20.000€”.

  1. L’Onere: Rossi deve pagare 20.000€ di tasca propria (spesso rateizzabili e deducibili fiscalmente).
  2. Esito: Rossi avrà una pensione tutta Inarcassa, come se fosse stato iscritto dal 1996. Se Inarcassa offre rendimenti o coefficienti migliori dell’INPS per quegli anni, la pensione futura sarà più alta.

La scelta tra ricongiunzione e cumulo non è dogmatica, ma aritmetica. Dipende da quanto “pesa” l’onere della ricongiunzione rispetto all’incremento netto della pensione futura, considerando anche la fiscalità.

La fiscalità

Comprendere il meccanismo fiscale è essenziale, poiché trasforma quello che appare come un esborso punitivo in una leva finanziaria potenzialmente vantaggiosa.

Approfondiamo dunque l’aspetto della deducibilità fiscale dell’onere di ricongiunzione, analizzando il “come”, il “quanto” e il “quando”.

Il Fondamento Giuridico: Art. 10 del TUIR

Il pilastro normativo è l’Articolo 10, comma 1, lettera e) del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi, D.P.R. 917/1986).

Questa norma stabilisce che i contributi previdenziali e assistenziali sono oneri deducibili dal reddito complessivo.

L’onere di ricongiunzione (sia ex Legge 29/1979 che ex Legge 45/1990 per i professionisti) rientra a pieno titolo in questa categoria.

2. Deduzione vs Detrazione: Una Distinzione Capitale

È cruciale non confondere la deduzione con la detrazione:

  • Detrazione (es. spese mediche): Si abbatte l’imposta lorda (solitamente del 19%). Se spendo 1.000€, risparmio 190€ di tasse.
  • Deduzione (es. ricongiunzione): Si abbatte l’imponibile su cui vengono calcolate le tasse. L’onere viene sottratto dal vostro reddito lordo prima ancora di calcolare l’IRPEF.

Il vantaggio dell’aliquota marginale:

Il risparmio fiscale è pari alla vostra aliquota marginale IRPEF più alta. Più guadagnate, più lo Stato “partecipa” alla spesa.

Esempio Numerico:

Immaginiamo che l’onere di ricongiunzione sia di 20.000€.

Se il vostro reddito annuo vi colloca nello scaglione IRPEF del 43% (redditi oltre 50.000€):

  • Voi versate 20.000€.
  • Il fisco vi “restituisce” (sotto forma di minori tasse) il 43% di quella somma, ovvero 8.600€.
  • Costo reale dell’operazione: 20.000 – 8.600 = 11.400€.

La deducibilità fiscale è il “lubrificante” che rende meno attrito il meccanismo della ricongiunzione. Senza di essa, l’operazione sarebbe spesso finanziariamente insostenibile.