Le nuove tipologie di rendite della complementare: più scelte per tutti. La Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026), segna un’importante, seppur controversa, evoluzione del cosiddetto “Secondo Pilastro”.
Analisi dell’Articolo 1, Legge 199/2025: La Svolta della Complementare
Il legislatore del 2025 ha trasformato la previdenza complementare da mero “salvadanaio rigido” a strumento dinamico di gestione del decumulo. Il decumulo è un termine che si riferisce alla diminuzione o decrescita di patrimoni, fondi, risparmi e simili ed indica un flusso periodico di fondi che viene utilizzato per sostenere le spese quotidiane e garantire un tenore di vita adeguato, specialmente durante la pensione. È importante pianificare il decumulo per evitare di esaurire prematuramente le risorse accumulate. I commi che disciplinano le nuove tipologie di rendita e le modalità di erogazione sono principalmente incardinati nel blocco che va dal comma 201 al comma 205.
1. La Flessibilità dell’Erogazione (Comma 201)
Il comma 201 è il cuore pulsante della riforma. Esso modifica il D.Lgs. 252/2005 introducendo tre varianti fondamentali alla classica rendita vitalizia, pensate per chi desidera una gestione personalizzata del proprio montante accumulato:
- Rendita a durata definita: Una prestazione erogata per un numero di anni prestabilito (ad esempio 10 o 15 anni), che garantisce la certezza dell’esaurimento del capitale in un arco temporale noto, rendendo la prestazione spesso reversibile o riscattabile dagli eredi in caso di premorienza.
- Prelievi liberamente determinabili: Una modalità che permette all’aderente di stabilire, entro limiti definiti dalla COVIP, l’importo delle singole rate di rendita, adattandole alle proprie reali esigenze di consumo post-lavorativo.
- Erogazione frazionata del montante: Una soluzione ponte per un periodo non inferiore a cinque anni, che si affianca alla RITA (Rendita Integrativa Temporanea Anticipata) ma con presupposti meno stringenti.
2. L’Incentivo e l’Adesione (Commi 202 – 205)
Parallelamente alla riforma delle rendite, il comma 202 innalza la soglia di deducibilità fiscale a 5.300 euro annui, cercando di stimolare la contribuzione volontaria. I commi 204 e 205 introducono invece il meccanismo del “silenzio-assenso” per i nuovi assunti del settore privato a partire dal 1° luglio 2026, segnando una svolta storica verso l’adesione automatica.
3. Il “Dietrofront” sull’integrazione pensione/pensione complementare per raggiungere l’importo “soglia” (Comma 195)
Non si può ignorare il comma 195. Esso ha abrogato una norma introdotta solo un anno prima (nella L. 213/2023 per il 2025) che permetteva di computare il valore teorico della rendita complementare per raggiungere la “soglia sociale” necessaria al pensionamento anticipato contributivo. Questa scelta riporta il sistema verso una maggiore separazione tra i pilastri, rendendo l’uscita anticipata a 64 anni un privilegio per chi possiede assegni pubblici già consistenti.
Dalla Rigidità alla Liquidità
Quindi il sistema pensionistico italiano passato dalla centralità assoluta dello Stato alla necessità di un’integrazione privata con la Riforma Dini, 1995 punta ad aumentare questo indirizzo. Se negli anni ’90 l’obiettivo era la sostenibilità dei conti pubblici, oggi la sfida è l’adeguatezza delle prestazioni. La Legge 199/25 riflette questo paradigma: la rendita non è più vista come una “assicurazione contro la longevità” pura (vitalizia), ma come un patrimonio liquido da gestire con logiche quasi finanziarie.
La riforma operata dall’Articolo 1 della L. 199/25 sposta il baricentro del welfare complementare maggiormente verso la scelta individuale, aumentando la flessibilità ma caricando sul cittadino il rischio di “esaurire” il capitale prima della fine della vita.

