L’Adeguamento alla Speranza di Vita è una necessità per mantenere le pensioni anche nel futuro
Ogni tanto si assiste a quei classici tentativi che una volta si definivano demagogici ed oggi populisti, senza dimenticare la variante qualunquista. Nel caso specifico la proposta in tal senso è quella di bloccare l’età pensionabile che attualmente è una variabile dipendente legata alla vita media.
L’introduzione del meccanismo di adeguamento automatico rappresenta il tentativo di garantire la sostenibilità del sistema a fronte dell’invecchiamento demografico, trasferendo parte del rischio di longevità dal sistema al lavoratore.
Dalla Legge Dini (335/1995) alla Legge Damiano (247/2007)
Sebbene la Legge 335/1995 (Riforma Dini) non prevedesse un innalzamento automatico dell’età anagrafica, introdusse il concetto di revisione triennale (poi decennale) dei coefficienti di trasformazione basati sulla mortalità. Il vero punto di svolta normativo per l’età anagrafica arriva con la Legge 247/2007, che istituì il sistema delle “quote”, ma è con il D.L. 78/2010 (convertito in Legge 122/2010) che viene sancito il principio per cui i requisiti anagrafici per l’accesso al pensionamento devono essere aggiornati in base alla speranza di vita rilevata dall’ISTAT.
La Riforma Fornero (L. 214/2011) ha accelerato drasticamente questo processo. Ha stabilito che l’adeguamento dovesse avvenire con cadenza triennale fino al 2019 e, successivamente, con cadenza biennale. Questa norma ha creato un automatismo rigido: se la speranza di vita aumenta, l’età per la pensione di vecchiaia e il requisito contributivo per la pensione anticipata (ex anzianità) traslano in avanti.
Le deroghe
Negli ultimi anni, il legislatore è intervenuto per mitigare la severità dell’automatismo. Il D.L. 4/2019 (quota 100) ha bloccato fino al 2026 l’adeguamento alla speranza di vita per i requisiti della pensione anticipata (fissati a 42 anni e 10 mesi per gli uomini, un anno in meno per le donne), pur mantenendo l’adeguamento per la pensione di vecchiaia (attualmente a 67 anni). È importante notare che, per il biennio 2023-2024 e 2025-2026, i decreti direttoriali hanno accertato una variazione della speranza di vita nulla o negativa (anche a causa dell’impatto demografico della pandemia), mantenendo di fatto i requisiti invariati.
La recente Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026), segna un nuovo passaggio cruciale. Se la Riforma Fornero aveva immaginato un automatismo quasi “cieco”, la nuova norma introduce una clausola di flessibilità guidata, nel tentativo di conciliare la sostenibilità finanziaria con la tenuta sociale.
La novità più rilevante per il prossimo biennio riguarda la gestione dell’incremento della speranza di vita che, dopo anni di stasi post-pandemica, è tornata a crescere. Secondo i rilievi demografici, l’adeguamento teorico per il 2027 sarebbe dovuto essere di 3 mesi. Tuttavia, la Legge 199/2025 (Art. 1, comma 185) ha optato per una gradualità inedita:
- Anno 2027: L’incremento è limitato a 1 solo mese. L’età per la pensione di vecchiaia sale quindi a 67 anni e 1 mese.
- Anno 2028: Si recupera il differenziale con un ulteriore aumento di 2 mesi. Il requisito salirà a 67 anni e 3 mesi.
- Pensione Anticipata: Anche per l’anticipo ordinario (indipendente dall’età) si segue questa scia. Nel 2027 il requisito passerà a 42 anni e 11 mesi di contributi per gli uomini (un anno in meno per le donne), arrivando a 43 anni e 1 mese nel 2028.
Le Previsioni della Ragioneria Generale dello Stato (Rapporto n. 26/2025)
La Ragioneria Generale dello Stato, nel suo monitoraggio delle tendenze di medio-lungo periodo, ha fornito un quadro rigoroso che giustifica politicamente questo “giro di vite”.
- La Spesa Pensionistica: Le stime RGS indicano che, nonostante l’innalzamento dei requisiti, la spesa in rapporto al PIL resterà sotto pressione fino al 2040, anno di picco del pensionamento della generazione dei “baby boomers”.
- Il Rischio di “Sterilizzazione”: La Ragioneria ha ammonito che ogni blocco totale degli adeguamenti (come quello ipotizzato in alcune bozze iniziali) avrebbe un costo strutturale significativo, stimato in circa lo 0,4% del PIL annuo fino al 2040, con un aggravio del debito pubblico di circa 7 punti percentuali nel lungo periodo.
- Lo Scenario 2029-2030: Le proiezioni attuali prevedono che, dopo lo scatto del 2028, gli incrementi biennali successivi potrebbero stabilizzarsi su circa 2 mesi ogni biennio, portando potenzialmente l’età di vecchiaia verso la soglia dei 68 anni entro il 2035.
3. Deroghe per Lavori Usuranti e Gravosi
Va sottolineato che la Legge 199/2025 ha introdotto una forma di “protezione sociale”: l’aumento di 3 mesi nel biennio 2027-2028 è sterilizzato (ovvero non applicato) per i lavoratori impegnati in attività usuranti e per le 15 categorie di lavori gravosi già individuate dalla normativa precedente, a condizione che abbiano maturato almeno 30 anni di contributi.

