Tempi un po’ più rapidi per il pagamento del Tfr/tfs ai pubblici dipendenti

La  Circolare INPS n. 30/2026, spiega cosa cambia, per chi, e come avviene la liquidazione del trattamento di fine servizio (TFS) e del trattamento di fine rapporto (TFR) per i dipendenti pubblici.

Cosa sono TFS e TFR

– TFS: indennità di fine servizio per i dipendenti pubblici in regime di diritto pubblico non contrattualizzato (es. magistrati, professori universitari, avvocati dello Stato, ecc.).

– TFR: indennità di fine rapporto per i dipendenti pubblici in regime contrattualizzato.

La circolare riepiloga termini, modalità e condizioni di liquidazione/pagamento per tutte le categorie.

 Dal 1° gennaio 2027 per chi va in pensione dal 2027, il differimento per il pagamento è più corto (9 mesi invece di 12). Resta valida la disciplina sulle rateizzazioni.

– Le norme sulle rateizzazioni restano invariate: anche con 9 mesi.

Termini di pagamento in base al tipo di cessazione

I tempi di pagamento variano in base alla causa di cessazione e al fatto che si maturi o meno il diritto alla pensione. Alcune categorie hanno regole specifiche che mantengono, in parte, i vecchi termini.

 Decesso o inabilità: entro 105 giorni dalla cessazione.

– Cessazioni legate a:

  – raggiungimento del limite di età,

  – scadenza del contratto a tempo determinato,

  – collocamento a riposo d’ufficio per anzianità,

  – possibile pensione anticipata (quando previsto),

  decorsi 12 mesi dalla cessazione (se si maturano i requisiti entro il 31/12/2026) oppure decorsi 9 mesi (se si maturano i requisiti a partire dal 01/01/2027), e entro i 3 mesi successivi.

– Tutti gli altri casi di cessazione (dimissioni, licenziamenti, destituzioni, ecc.): 24 mesi dalla cessazione, entro i 3 mesi successivi per saldare l’importo residuo.

– Per i soggetti che accedono a pensione con particolari modalità (cumulo, APE sociale, quota 100/102, pensione anticipata flessibile, lavoratori precoci, ecc.), i termini seguono i riferimenti normativi specifici (in genere 12 mesi + 3 mesi, oppure 24 mesi + 3 mesi, a seconda del caso).

Casi particolari (breve sintesi):

Personale non contrattualizzato (magistrati, avvocati dello Stato, professori, ecc.): liquidazione è TFS; non si applica il TFR. Tempi generali valgono, con limiti previste dall’ordinamento.

Comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico: l’erogazione segue le norme generali, tenendo conto delle specifiche del comparto (ad es. ausiliaria per le Forze Armate).

Comparto scuola: la cessazione ha effetto all’inizio dell’anno scolastico; per chi matura requisiti diversi (quota 100/102, precoci, ecc.), la data utile è quella effettiva per il diritto pensionistico; i tempi possono variare.

 Come viene pagato il TFS/TFR (regole di base)

– Importo totale ≤ 50.000 euro: pagamento in un’unica soluzione.

– Importo totale > 50.000 euro e < 100.000 euro: pagamento in due rate annuali.

  – Prima rata: 50.000 euro

  – Seconda rata: residuo

– Importo totale ≥ 100.000 euro: pagamento in tre rate annuali.

  – Prima rata: 50.000 euro

  – Seconda rata: 50.000 euro

  – Terza rata: residuo

– Le rate successive alla prima restano confermate dopo 12 mesi dal primo pagamento.

– Se i termini di pagamento non vengono rispettati, scattano gli interessi legali sul ritardo.

Per i soggetti in cumulo o con pensioni particolari, i tempi di pagamento possono cambiare in base al tipo di pensione (paragoni specifici della circolare).

– Cumulo dei periodi per pensione: se scegli di cumulare i periodi assicurativi, il termine di pagamento è 12 mesi dal raggiungimento del limite di età (o 9 mesi se maturi i requisiti dal 2027), con le regole di rateizzazione. In alcuni scenari, la decorrenza può variare in base alla natura della pensione.

– Cumulo solo ai fini della pensione: stessa logica di cui sopra, ma l’obiettivo è aumentare l’importo pensionistico.

– Cessazione senza diritto a pensione e successiva domanda in cumulo o pensione anticipata: se presenti domanda entro 24 mesi, l’erogazione parte dal raggiungimento del primo requisito utile; se non presenti domanda entro 24 mesi, tornano le regole ordinarie.

– Cessazione da lavoro a tempo determinato: decorrenza ordinaria (12 mesi) per TFS/TFR, salvo casi particolari legati a cumulo o pensioni particolari.

Esempio pratico: due scenari concreti

1) Scenario A – cessazione pre-2027 (12 mesi + 3 mesi), TFS di 110.000 euro

– Reato: cessazione per raggiungimento limite di età, maturi requisiti entro il 31/12/2026.