Le Forze Armate hanno diritto alla pensione complementare. Accolto il ricorso

Il Comitato europeo dei diritti sociali (CEDS)  ha accolto il ricorso del sindacato militare ASSO.MIL. sulla mancata istituzione della previdenza complementare per gli appartenenti alle Forze Armate e di Polizia.

Il Comitato europeo dei diritti sociali (CEDS) è l’organo del Consiglio d’Europa che verifica la conformità degli Stati membri alla Carta sociale europea, tutelando i diritti sociali ed economici fondamentali.

Il CEDS è stato istituito ai sensi dell’articolo 25 della Carta sociale europea del 1961 e della sua versione riveduta (ESC-R) per valutare se le leggi e le pratiche degli Stati membri rispettino le disposizioni della Carta, che garantisce diritti sociali ed economici come lavoro, alloggio, salute, istruzione e protezione sociale, con particolare attenzione a persone vulnerabili come anziani, bambini, disabili e migranti.

Con Decisione (Report to the Committee of Ministers) pubblicata il 4 marzo 2026 si è pronunciato a favore del ricorso dell’ Associazione Sindacale Militari (ASSO.MIL.) Italia col Reclamo collettivo n. 213/2022. Esso riguarda la mancata istituzione in Italia di un sistema di previdenza complementare** (secondo pilastro pensionistico) per il personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia nonostante   la riforma pensionistica del 1995 (L. n. 335/1995); la normativa successiva sulla previdenza complementare;  l’esistenza di fondi pensione negoziali per tutte le altre categorie del pubblico impiego.

Il reclamo denuncia una inerzia statale protratta per oltre trent’anni.

Le  Norme della Carta sociale europea ritenute violate

Il CEDS ha ritenuto fondate le doglianze di ASSO.MIL. in relazione all’Articolo 12, paragrafo 3 – Diritto alla sicurezza sociale europeo sull’obbligo degli Stati di “migliorare progressivamente” il sistema di sicurezza sociale e l’ Articolo E – Divieto di discriminazione relativo al divieto di trattamenti differenziati privi di giustificazione oggettiva e ragionevole.

Secondo il Comitato, l’Italia non ha adempiuto a tali obblighi, lasciando una categoria di lavoratori pubblici priva di strumenti previdenziali riconosciuti a tutti gli altri.

Il CEDS afferma che: sono trascorsi circa trent’anni dall’introduzione del sistema pensionistico contributivo; la previdenza complementare avrebbe dovuto compensare la riduzione delle pensioni future; l’assenza di fondi integrativi per militari e poliziotti non è un ritardo tecnico, ma una inerzia strutturale.

Il Comitato respinge esplicitamente le difese del Governo italiano, secondo cui sarebbero necessari complessi negoziati sindacali; la materia sarebbe vincolata da procedure interne.

Accertamento della discriminazione

Il punto centrale della decisione è la discriminazione basata sullo status professionale.

Tutte le altre categorie di lavoratori pubblici hanno accesso a fondi pensione complementari; i militari e forze di polizia ne sono esclusi unicamente per la loro funzione.

Il trattamento differenziato non persegue uno scopo legittimo, non è proporzionato, produce una posizione sistematicamente meno favorevole. Pertanto, la situazione integra una violazione dell’art. E della Carta sociale europea.

Pregiudizio economico e sociale riconosciuto

Il CEDS riconosce che la mancata previdenza complementare comporta per i lavoratori in divisa

 l’ assenza di contributi datoriali ai fondi pensione, la perdita delle agevolazioni fiscali, l’impossibilità di trasferire o capitalizzare posizioni previdenziali a fine servizio, in definitiva una riduzione complessiva del livello di protezione sociale.

Il Comitato respinge la tesi governativa secondo cui non vi sarebbe un danno concreto, affermando invece che lo svantaggio economico è reale, cumulativo e strutturale.

Il Comitato conclude che  l’Italia ha violato la Carta sociale europea e che lo Stato è tenuto ad adottare misure idonee ed efficaci per porre fine alla discriminazione, garantire un miglioramento progressivo della sicurezza sociale e che la responsabilità di conformarsi resta in capo all’Amministrazione statale.

Rilevanza pratica della decisione

Pur non essendo una sentenza esecutiva, la decisione ha fortissimo valore interpretativo, è pienamente utilizzabili nei giudizi amministrativi e ordinari, nei ricorsi previdenziali, nelle iniziative sindacali e negoziali, infine incide sulla valutazione di responsabilità dello Stato per l’inerzia legislativa.

La decisione del Comitato europeo dei diritti sociali rappresenta un punto “di rottura” rispetto alle precedenti pronunce della giustizia italiana, TAR e Consiglio di Stato

 Orientamento di TAR Lazio e Consiglio di Stato (prima del CEDS)

TAR Lazio – linea prevalente (2021–2025). Il TAR Lazio ha per lo più respinto i ricorsi di militari e poliziotti aventi ad oggetto l’accertamento dell’obbligo dello Stato di istituire la previdenza complementare  e il risarcimento del danno da mancata attuazione.

Argomenti principali del TAR

  1. Difetto di legittimazione attiva dei singoli dipendenti
    • Il diritto azionato sarebbe collettivo, non individuale.
    • Solo sindacati rappresentativi / organi di rappresentanza possono agire.
  2. Interesse solo “riflesso”
    • I singoli non hanno un interesse diretto, attuale e tutelabile
    • L’interesse nasce solo a valle di procedure negoziali non concluse.
  3. Natura non immediatamente precettiva delle norme
    • Le leggi sulla previdenza complementare richiederebbero atti attuativi e concertazione.
    • L’inerzia statale non sarebbe automaticamente fonte di responsabilità.

 Risultato: rigetto dei ricorsi, spesso con condanna alle spese.

Consiglio di Stato – orientamento consolidato

Il Consiglio di Stato ha in larga parte confermato l’impostazione del TAR, in particolare:

  • Sent. n. 7023/2025 (Sez. VI):
    rigetto definitivo delle domande risarcitorie per mancata previdenza complementare nella Polizia di Stato.

Principi ribaditi dal Consiglio di Stato

  • i singoli dipendenti non sono titolari di un diritto soggettivo azionabile;
  • l’avvio della previdenza complementare rientra in procedure di natura collettiva e negoziale;
  • l’interesse dei lavoratori è mediato e riflesso, non direttamente tutelabile.

La decisione CEDS dovrebbe comportare un cambio di paradigma. Essa indebolisce l’orientamento restrittivo del TAR Lazio e impone una reinterpretazione conforme della normativa internarafforza nuovi ricorsi sindacali, azioni risarcitorie collettivi e richieste di disapplicazione del diritto interno contrastante.