Chiarimenti in materia di conferimento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria fornite dall’Inps.
Dal 1° luglio 2026 è entrato in vigore il sistema di adesione automatica alla previdenza complementare per i lavoratori dipendenti del settore privato assunti per la prima volta dopo il 30 giugno 2026 (esclusi i lavoratori domestici).
Entro 60 giorni dall’assunzione, il lavoratore può:
accettare l’adesione automatica al fondo pensione previsto;
scegliere un altro fondo pensione complementare;
decidere di lasciare il proprio TFR nel regime ordinario previsto dal Codice Civile.
La scelta può essere successivamente modificata.
Poiché il lavoratore ha 60 giorni per decidere, il datore di lavoro non versa subito il TFR al fondo pensione. I versamenti iniziano dal mese successivo alla scadenza dei 60 giorni, ma comprendono anche le quote maturate fin dalla data di assunzione.
Se il lavoratore sceglie espressamente di mantenere il TFR nel regime ordinario, il TFR non viene destinato alla previdenza complementare e continua a seguire le regole ordinarie, compresa l’eventuale applicazione del Fondo di Tesoreria INPS quando ne ricorrono i requisiti.
Problema delle quote maturate nei primi 60 giorni
Tra la data di assunzione e la scelta definitiva del lavoratore non è ancora chiaro dove dovranno essere destinate le quote di TFR maturate.
Per questo motivo, quando viene effettuata la scelta, le quote accumulate in quel periodo vengono considerate, dal punto di vista contributivo, come arretrati da regolarizzare.
Per regolarizzare queste quote arretrate di TFR
va utilizzato il codice “Versamento arretrati quote TFR legge 199/2025”); la regolarizzazione può essere effettuata senza sanzioni, interessi o maggiorazioni se avviene entro il mese successivo alla scelta del lavoratore.
Vedi messaggio Inps n. 2325 del 10-07-2026

