La comunicazioni dei contributi versati alla previdenza complementare

Con disposizione del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 19.2.2016, sono state emanate le modalità di comunicazione al fisco dei contributi versati alla previdenza integrativa.
Le forme pensionistiche complementari per le quali i contributi non sono versati per il tramite del sostituto d’imposta, a partire dalle informazioni relative all’anno 2015, devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle entrate i dati relativi ai contributi.
Tipologie di invio
Gli invii possono essere ordinari, sostitutivi o di annullamento.
L’ Invio ordinario è la comunicazione con cui si inviano i dati richiesti. È possibile inviare più comunicazioni ordinarie per lo stesso periodo di riferimento. I dati inviati in ogni comunicazione ordinaria successiva alla prima sono considerati in aggiunta a quelli precedentemente comunicati.
L’Invio sostitutivo  è la comunicazione con la quale si opera la completa sostituzione di una comunicazione ordinaria o sostitutiva precedentemente inviata e acquisita con esito positivo dal sistema telematico.
L’ Annullamento è la comunicazione con cui si richiede l’annullamento di una comunicazione ordinaria o sostitutiva precedentemente trasmessa e acquisita con esito positivo dal sistema telematico. L’annullamento di una comunicazione sostitutiva determina la cancellazione di tutti i dati contenuti nella sostitutiva, senza ripristinare quelli della comunicazione sostituita.
Il termine per la trasmissione delle comunicazioni di cui al presente provvedimento è stabilito al 28 febbraio di ciascun anno con riferimento ai dati relativi all’anno precedente.  Nel caso di scarto dell’intero file contenente le comunicazioni, inviato entro il termine  del 28 febbraio , il soggetto obbligato effettua un nuovo invio ordinario ovvero, se più favorevole, entro i cinque giorni successivi alla segnalazione di errore da parte dell’Agenzia delle entrate.
Ricevute
La trasmissione si considera effettuata nel momento in cui è completata la ricezione del file, a seguito del risultato positivo dell’elaborazione, comunicata mediante una ricevuta contenente il codice di autenticazione per il servizio Entratel o il codice di riscontro per il servizio Fisconline, generati secondo le modalità descritte, rispettivamente, ai paragrafi 2 e 3 dell’allegato tecnico al decreto 31 luglio 1998. Nella ricevuta sono indicati i seguenti dati: a) data e ora di recezione del file; b) identificativo del file attribuito dall’utente; c) il protocollo attribuito al file; d) il numero delle comunicazioni contenute nel file; 8.2 Il file può essere scartato in via preliminare ovvero per incongruenze tra i dati inviati. In entrambi i casi le comunicazioni si considerano non presentate.