Pensione Obbligatoria

La Contribuzione

ESTRATTO CONTRIBUTIVO

L’estratto contributivo fotografa la vita pensionistica del lavoratore, dove sono indicati tutti i contributi da lavoro, figurativi, volontari, ricongiunti e riscattati.
L’estratto conto consente di verificare l’esattezza delle registrazioni e di segnalare tempestivamente eventuali discordanze o inesattezze. La contribuzione previdenziale si prescrive passato il termine di 5 anni e pertanto non possono più essere versate dal datore di lavoro.
Se il lavoratore è vicino alla pensione, può richiedere l’ECOCERT, cioè l’estratto conto certificativo: è un documento analitico che vale come certificato della posizione assicurativa.

Per richiedere l’estratto conto occorre accedere al sito dell’INPS digitando il codice fiscale per la richiesta del PIN.
L’Inps sta inviando ai dipendenti degli Enti locali alcune centinaia di migliaia di lettere per verificare la correttezza dei versamenti contributivi previdenziali a loro attribuiti.
Successivamente, la “campagna di verifica della posizione assicurativa” interesserà l’intera categoria dei pubblici dipendenti: 3.500.000 tra lavoratori e lavoratrici, di cui 3.200.000 ancora in servizio e 300.000 che hanno lasciato il lavoro, ma non sono ancora in pensione.
Obiettivo della campagna dell’Inps è di fare in modo che la posizione assicurativa di ciascun lavoratore e ciascuna lavoratrice rifletta correttamente il lavoro svolto durante tutta la carriera professionale.
In ogni caso e’ consigliabile recarsi al patronato Inca della Cgil, presente in tutte le camere del lavoro delle citta’ italiane e in alcuni paesi nel mondo.

CONTRIBUTI OBBLIGATORI
Il sistema previdenziale Italiano è a ripartizione, vale a dire che i contributi versati dai lavoratori e dai datori di lavoro consentono di finanziare il sistema e di erogare la pensioni a chi è già pensionato (sistema retributivo).  Con le riforme che sono state attuate nel corso degli anni, a questo sistema si è aggiunto il metodo a “capitalizzazione” proprio del sistema previdenziale contributivo, con il quale la pensione è strettamente correlata al numero ed al valore individuale dei contributi versati durante la vita lavorativa.
La contribuzione obbligatoria è costituita da una percentuale della retribuzione stabilita per legge che i datori di lavoro pubblici e privati ed i dipendenti sono tenuti a versare, per la parte a carico dei dipendenti viene trattenuta mensilmente dalla busta paga.

Differenza notevoli, in più o in meno, sono previste in relazione al settore di attività dell’impresa, al tipo di contratto del lavoratore (es. Apprendisti, incremento occupazionale).
Lavoratori dipendenti pubblici. Per questi lavoratori, la contribuzione è pari al 32.65% per gli iscritti alle casse ex INPDAP, CPS, CPI, CPUG, di cui il 23.80% a carico del datore di lavoro e dell’8.85% per i lavoratori. Per gli iscritti alla ex CTPS, l’aliquota è del 33% di cui il 24.20% a carico del datore di lavoro e 8.80% a carico del lavoratore.
Lavoratori parasubordinati. Si tratta dei lavoratori che svolgono un’attività di collaborazione coordinata e continuativa i quali versano una contribuzione obbligatoria pari al 26% così suddivisa: 17.82% a carico del committente e 8.90% a carico del lavoratore, cui si deve aggiungere una maggiorazione dello 0.72% utile per finanziare la maternità e gli assegni famigliari.
La legge di bilancio 2017 ha  ridotto per i soli possessori della partita Iva il contributo al 25%
Nei rapporti di collaborazione occorre prestare attenzione al minimale contributivo che se inferiore a 324 euro il mese, comporta un accredito contributivo ridotto. Se, ad esempio, percepisce una retribuzione pari a 12.000 euro l’anno, su tale somma verserà il 26% e ai fini della pensione avrà maturato 10 mesi, anziché un anno intero.
Recupero dei vuoti assicurativi. Il lavoratore che si accorge, che in determinati periodi della sua vita lavorativa non sono stati versati i contributi può recuperarli. La contribuzione obbligatoria, infatti, si prescrive nell’arco di 10 anni.

CONTRIBUTI VOLONTARI

L’istituto della prosecuzione volontaria consente ai dipendenti che hanno interrotto il rapporto di lavoro di continuare il versamento dei contributi con onere interamente a proprio carico. Questo vale, ad esempio, nei rapporti di lavoro a part-time, nel caso di interruzione del lavoro per aspettativa per motivi di famiglia, per i periodi di congedo per la formazione e così via.
Questi permette di perfezionare i requisiti di assicurazione e di contribuzione necessari per raggiungere il diritto ad una prestazione pensionistica.
E’ possibile chiedere la prosecuzione volontaria anche in costanza di rapporto di lavoro nei seguenti casi:

  • di sospensione del rapporto di lavoro per periodi non coperti (aspettativa per motivi di famiglia o altri)
  • di formazione professionale, studio, ricerca finalizzati alla riqualificazione professionale
  • di non effettuazione dell’attività di lavoro all’interno di un rapporto di lavoro part-time di tipo orizzontale, verticale o ciclico
  • di astensione facoltativa per maternità oltre il sesto mese e tra il terzo e l’ottavo anno di età del bambino, ad integrazione dei contributi figurativi
  •  di assenza dal lavoro per malattia del bambino, tra il terzo e l’ottavo anno di età del bambino, ad integrazione dei contributi figurativi
  •  sospensione o interruzione del rapporto di lavoro previsti da specifiche norme di legge oppure disposizioni contrattuali successivi al 31 dicembre 1996 (ad esempio i congedi per formazione, congedi per gravi e documentati motivi familiari, aspettativa non retribuita per motivi privati o malattia, sciopero)

In questi casi non è necessaria la cessazione dell’attività lavorativa che resta, invece, condizione necessaria per l’autorizzazione negli altri casi.
I requisiti. Per ottenere l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria, l’assicurato deve poter far valere uno dei seguenti requisiti:

  • almeno 5 anni di contributi (260 contributi settimanali ovvero 60 contributi mensili) indipendentemente dalla collocazione temporale dei contributi versati
  •  un anno di contributi nei cinque anni precedenti la domanda per i lavoratori subordinato
  • un anno di contributi nei cinque anni precedenti la domanda per i lavoratori a tempo parziale
  • un anno di contributi nei cinque anni precedenti la domanda per i lavoratori dipendenti su base stagionale, temporanea e discontinua, per i periodi successivi al 31 dicembre 1996 e per cui non stati versati contributi obbligatori o figurativi

In assenza di contributi per 5 anni ne sufficienti 3, purché presenti negli ultimi 5 anni precedenti la domanda.
In deroga a quest’ultimo requisito, è possibile far valere un requisito ridotto, non inferiore ad un anno negli ultimi 5, nel caso di prosecuzione volontaria per i seguenti periodi:

  • intercorrenti tra un rapporto di lavoro e l’altro, a carattere stagionale, ovvero all’interno di rapporti di lavoro temporaneo o discontinuo, come l’interinale
  • di non effettuazione dell’attività lavorativa, non coperti da contribuzione e all’interno di rapporti di lavoro a part-time orizzontale, verticale o ciclico
  • quando essa venga effettuata nella gestione speciale dell’INPS per i lavoratori parasubordinati
    L’importo. Per l’anno 2017, si confermano i seguenti parametri:
  • la retribuzione minima settimanale è pari a € 200,76;
  • la prima fascia di retribuzione annuale oltre la quale è prevista l’applicazione dell’aliquota aggiuntiva dell’1% (art. 3 L. 438/92) è di € 46.123,00;
  • il massimale di cui all’art. 2, comma 18, della Legge 335/1995, da applicare ai prosecutori volontari titolari di contribuzione non anteriore al 1° gennaio 1996 o che, avendone il requisito, esercitino l’opzione per il sistema contributivo, è di € 100.324,00.

A decorrere dal 1° gennaio 2017, l’aliquota contributiva a carico dei lavoratori dipendenti non agricoli, autorizzati alla prosecuzione volontaria nel FPLD da decorrenza successiva al 31 dicembre 1995, è interessata dall’incremento dello 0,13%, come previsto dall’art. 27, comma 2 bis, del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella legge 28 febbraio 1997, n. 30, raggiungendo l’aliquota del 33,00%.
L’aliquota IVS relativa ai lavoratori dipendenti non agricoli, autorizzati alla prosecuzione volontaria con decorrenza compresa entro il 31/12/1995, è confermata pari al 27,87%.

CONTRIBUTI FIGURATIVI

Questa tipologia di contributi utili per la maturazione del diritto e della misura della pensione non costano al lavoratore in quanto l’onere è carico del fondo previdenziale al quale è obbligatoriamente iscritto.
Ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, per i periodi successivi al 31/12/2004, il valore da attribuire per ciascuna settimana ai periodi figurativamente riconosciuti per gli eventi verificatesi nel corso del rapporto di lavoro (la cassa integrazione, ad esempio, ) è pari alla normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore.
La contribuzione figurativa è prevista nei seguenti periodi:

  • di disoccupazione indennizzata (non utili per il diritto alla pensione di anzianità)
  • di malattia e di infortunio (non utili per il diritto alla pensione di anzianità) entro il limite massimo di 1 anno e dieci mesi
    di percezione dell’indennità di mobilità
  • di cassa integrazione guadagni
  • di astensione obbligatoria e facoltativa per gravidanza e puerperio
  • corrispondenti a quelli di astensione obbligatoria per gravidanza e puerperio quando la maternità sia intervenuta in un periodo in cui non si prestava attività lavorativa, in presenza di 5 anni di contributi versati o accreditati in costanza di rapporto di lavoro
  • di assenza dal lavoro per malattia del bambino di età fino a tre anni
  • di astensione facoltativa oltre i 6 mesi e l’8° anno di vita del bambino
  • di assenza dal lavoro per malattia del bambino tra il 3° e l’8° anno di vita del bambino
  • di educazione ed assistenza dei figli fino al 6° anno di vita per le pensioni contributive (massimo 170 giorni per figlio)
  • di assistenza a portatori di handicap (legge 104/1992)
  • di assenza dal lavoro per assistenza a figli con più di 6 anni di età, al coniuge o al genitore con handicap grave, per le pensioni liquidate con il metodo contributivo (25 giorni l’anno, entro un massimo di 24 mesi)
  • di assistenza antitubercolare
  • di servizio miliare ed equipollenti
  • di persecuzione politica e razziale
  • di retribuzioni ridotto per contratti di solidarietà
  • di fruizione di sussidi per lavori socialmente utili
  • di percezione della pensione di inabilità successivamente revocata di godimento dell’assegno di invalidità, durante i quali non è stata svolta attività lavorativa; si tratta di periodi utili solo per il diritto (non per la misura) alla pensione di vecchiaia, nel caso in cui il titolare dell’assegno compia l’età pensionabile e l’assegno stesso venga trasformato per le giornate di riposo fruite per donazione di sangue e midollo osseo

Dal 2013 l’accredito figurativo avviene automaticamente, tranne per quelli in cui l’INPS non può esserne a conoscenza, vale a dire per eventi collocati al di fuori del rapporto di lavoro come, ad esempio, il servizio militare, la maternità al di fuori del rapporto di lavoro.

La Pensione dal 1/1/2012

A partire dal 1° gennaio 2012, le anzianità contributive maturate dopo il 31 dicembre 2011 verranno calcolate per tutti i lavoratori con il sistema di calcolo contributivo.
Il sistema contributivo è un sistema di calcolo della pensione che si basa su tutti i contributi versati durante l’intera vita assicurativa.
Si distingue dal sistema di calcolo retributivo, che si basa sulla media delle retribuzioni percepite negli ultimi anni di vita lavorativa.
I lavoratori che avrebbero usufruito di una pensione calcolata esclusivamente con il calcolo retributivo avranno una pensione in pro rata calcolata con entrambi i sistemi di calcolo.

 

La pensione di vecchiaia, per le donne iscritte all’AGO e forme sostitutive, a partire dal 1° gennaio 2012 si conseguirà a 62 anni ed entro il 2018 si dovrà arrivare a 66 anni di età. Ci sarà quindi parità tra uomini e donne.

Sempre da gennaio 2012 per le lavoratrici autonome e le iscritte alla Gestione separata, l’età pensionabile è fissata a 63 anni e 6 mesi e per il 2018 a 66 anni di età.

Le donne del settore pubblico iscritte a Fondi esclusivi dal 1° gennaio 2012 potranno conseguire la pensione di vecchiaia a 66 anni.

Gli uomini del settore privato e pubblico, sia dipendenti sia autonomi, già dal 2012 conseguono la pensione a 66 anni.

Tutti, uomini e donne, devono avere un’anzianità contributiva di almeno 20 anni.

Dal 1° gennaio 2012 la pensione di anzianità non esisterà più. Sarà sostituita dalla pensione anticipata. Non bastano più i 40 anni ma ce ne vogliono per l’anno 2012 41 e 1 mese per le donne e 42 e 1 mese per gli uomini.

I requisiti, oltre ad essere soggetti all’adeguamento alla speranza di vita (per l’anno 2013 pari a 3 mesi), sono aumentati di un mese per l’anno 2013 e di un ulteriore mese a decorrere dal 2014.

Il meccanismo delle quote è stato abolito così come la finestra di scorrimento di 12 mesi di attesa (finestra mobile).

Per coloro che perfezionano i requisiti per l’accesso alla pensione a decorrere dal 1° gennaio 2012 la pensione di vecchiaia e la pensione anticipata decorreranno dal 1° giorno del mese successivo alla maturazione dei requisiti.

È richiesta la cessazione di qualsiasi tipo di attività lavorativa alle dipendenze di terzi alla data di decorrenza della pensione. Non e’, invece, richiesta la cessazione dell’attività svolta in qualità di lavoratore autonomo.

Oltre all’innalzamento dell’età viene affiancata anche una certa flessibilità nell’uscita dal lavoro. Da 62 anni a 70 anni il pensionamento sarà flessibile con applicazione dei relativi coefficienti di trasformazione del capitale accumulato con il metodo contributivo calcolati fino a 70 anni, fermo restando il rispetto dei limiti ordinamentali nel pubblico impiego.

In via eccezionale, per i lavoratori del settore privato, iscritti all’AGO e alla forme sostitutive, è stato previsto quanto segue:

  • I lavoratori che entro il 31 dicembre 2012 maturano 36 anni di contribuzione e 60 anni di età o 35 di contribuzione e 61 di età potranno andare in pensione anticipata al compimento dei 64 anni di età;
  • le lavoratrici che entro il 31 dicembre 2012 maturano almeno 20 anni e alla medesima data conseguano un’età anagrafica di almeno 60 anni potranno andare in pensione di vecchiaia al compimento dei 64 anni di età.

La “riforma delle pensioni”, con l’aumento dell’età pensionabile e l’abolizione delle pensioni di anzianità, non si applica:

  • ai lavoratori che maturano i requisiti previsti entro il 31 dicembre secondo la normativa vigente alla predetta data del 31 dicembre 2011;
  • alle lavoratrici dipendente ed autonome, in presenza di un’anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un’età pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le lavoratrici autonome per le quali, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2015, è confermata la possibilità di conseguire il diritto all’accesso al trattamento pensionistico di anzianità qualora optino per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo.

Termini di pagamento del tfs/tfr dei pubblici dipendenti

Le regole in materia di pagamento rateale e di termini di erogazione dei Tfs e dei Tfr, introdotte dall’art. 1, commi 484 e 485, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) e comma 184,  191 e 196 dell’art 1 legge 232/2016 ( legge di bilancio 2017).
in relazione alle cessazioni dal servizio che intervengono dal 1° gennaio 2014, i trattamenti di fine servizio e fine rapporto, comunque denominati, sono corrisposti: in unica soluzione se  di importo pari o inferiore a 50.000 euro; in due, se di ammontare superiore a 50.000 euro ma inferiore a 100.000 (in tal caso le rate sono due: 50.000 la prima e la parte eccedente la seconda) ovvero in tre rate per la parte eccedente i 100.000€.

 

Regime generale

È il regime valevole per le cessazioni dal servizio successive al 31 dicembre 2013 per i dipendenti che conseguono il diritto a pensione dopo tale data.

Termine breve: entro 105 giorni dalla cessazione
 
In caso di cessazione dal servizio per inabilità o per decesso, trova applicazione il termine breve in relazione al quale la prestazione deve essere liquidata entro 105 giorni dalla cessazione

Termine di  12 mesi

La prestazione può essere liquidata e messa in pagamento dopo dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro quando questa è avvenuta per:
• raggiungimento dei limiti di età; a questo proposito si sottolinea che rientrano tra le cessazioni per limiti di età i collocamenti a riposo d’ufficio disposti dalle amministrazioni al raggiungimento del limite di età ordina mentale, 65 anni per la maggior parte dei dipendenti pubblici), anche se inferiore al limite di età per la pensione di vecchiaia, e in presenza dell’avvenuto conseguimento del diritto a pensione; si rammenta, infatti, che   il  limite  ordinamentale,  previsto  dai singoli  settori  di  appartenenza  per  il  collocamento  a   riposo d’ufficio e vigente alla data di entrata in vigore del  decreto legge stesso, non è modificato dall’elevazione  dei  requisiti  anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia e  costituisce  il  limite  non superabile, se non per il trattenimento in servizio o per  consentire all’interessato  di  conseguire  il diritto  alla pensione;
• cessazioni dal servizio conseguenti all’estinzione del rapporto di lavoro a tempo determinato per raggiungimento del  termine finale fissato;
• cessazione dal servizio a seguito di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro.

Termine di 24 mesi

La prestazione viene messa  in pagamento dopo  24 mesi dalla cessazione, quando questa è avvenuta per cause diverse dall’età inabilità o decesso, anche se non è  stato maturato il diritto a pensione. Tra queste cause si ricordano in particolare:

le dimissioni volontarie, con o senza diritto a pensione anticipata;
• il recesso da parte del datore di lavoro (licenziamento, destituzione dall’impiego etc.).
Nei casi rientranti nel termine in esame la gestione dipendenti pubblici  non può procedere alla liquidazione e al pagamento della prestazione, ovvero della prima rata di questa,  prima che siano decorsi 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Scaduto il termine, l’istituto deve mettere in pagamento la prestazione entro 3 mesi. Decorsi questi due periodi (complessivamente pari a 27 mesi) sono dovuti gli interessi.

Comparto sicurezza

I termini di pagamento da applicare ai trattamenti di fine servizio spettanti al personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico  che cessa dal servizio anticipatamente rispetto al limite ordinamentale previsto per la qualifica o grado rivestito o rispetto ai requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia se differenti, si specifica quanto segue.
Deve essere applicato l’ordinario termine di pagamento di 24 mesi con riferimento a tutti i casi di collocamento a riposo avvenuti a seguito di dimissioni volontarie con diritto (maturato dopo il 12 agosto 2011) al pensionamento anticipato rispetto ai limiti ordinamentali di età o ai requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia, se differenti.
Pertanto, si applica il termine ordinario di 24 mesi per i Tfs relativi alle cessazioni:
con un’età di almeno 57 anni e tre mesi (requisito da adeguare alla speranza di vita a decorrere dal 2016 ai sensi dell’art. 12 del decreto legge 78/2010 e s.m.i.) ed un’anzianità contributiva di 35 anni;
con 40 anni e 3 mesi di anzianità contributiva (requisito da adeguare alla speranza di vita a decorrere dal 2016 ai sensi dell’art. 12 del decreto legge 78/2010 e s.m.i.) intervenuta prima del raggiungimento del limite ordinamentale previsto per la qualifica o grado rivestito o dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia se differenti.Diversamente, nel caso in cui l’iscritto abbia conseguito entro il 31 dicembre 2011 i 40 anni di anzianità contributiva ai fini pensionistici, il termine di pagamento è quello di sei mesi.
Lo stesso termine di sei mesi vale anche nel caso in cui l’iscritto abbia raggiunto entro la predetta data del 31 dicembre 2011 l’aliquota massima dell’ottanta per cento della retribuzione pensionabile, a condizione che i 53 anni e 3 mesi  siano compiuti entro il 31 dicembre 2013. Si sottolinea, in proposito, che il raggiungimento entro il 12 agosto 2011 della sola aliquota massima dell’ottanta per cento della retribuzione pensionabile, non accompagnato dall’età anagrafica minima dei 53 anni compiuti entro la medesima data, non consente di ritenere maturati alla predetta data i requisiti per il pensionamento.
onseguentemente questa fattispecie non rientra nelle deroghe di cui all’art 1, comma 23, del decreto legge n. 138/2011 (conservazione del previgente termine di 105 giorni) e, pertanto, il termine di pagamento è quello di sei mesi, sopra ricordato, sempre che i 53 anni e tre mesi  siano compiuti entro il 31 dicembre 2013.
Se, invece, la predetta età adeguata  alla speranza di vita a decorrere dal 2016 è compiuta dopo il 31 dicembre 2013 il termine di pagamento è di 12 mesi in quanto i requisiti per il pensionamento sono conseguiti dal 2014.

Pensionamento in deroga alle norme dell’art. 24 del decreto legge 201/2011  previsto ai sensi dell’art. 2, comma 11, del decreto legge 95/2012 per il personale soprannumerario di pubbliche amministrazioni interessate da processi di riduzione e razionalizzazione

Il  personale in soprannumero, al quale si applica la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, accede al pensionamento in base alle regole vigenti prima dell’art. 24 del decreto legge 201/2011 (riforma Monti Fornero).
Per questi lavoratori, pertanto, i requisiti anagrafici e contributivi per la maturazione del diritto a pensione sono quelli previsti dalla disciplina vigente prima dell’entrata in vigore della riforma Fornero. Se tali requisiti risultano conseguiti prima del 1° gennaio 2014, allora trovano applicazione le regole in materia di pagamento rateale e di termini di erogazione dei Tfs e dei Tfr previsti dalle norme vigenti anteriormente alla stessa data. Se, invece, i requisiti per il diritto a pensione risultano maturati dopo il 31 dicembre 2013 allora trovano applicazione le nuove regole in materia di rateizzazione e termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio e fine rapporto. Resta fermo che, per il personale in esubero che accede al pensionamento in deroga alla disciplina introdotta dall’art. 24 del decreto legge 201/2011    il termine di pagamento  del Tfs o del Tfr non decorre  dalla cessazione dal servizio ma dalla data in cui il personale in parola maturerebbe il teorico diritto a pensione secondo le regole introdotte dal predetto art. 24 del decreto legge 201/2011

Pensionati che utilizzano l’Ape, la Rita o il Cumulo
Per i lavoratori pubblici, nonché per il personale degli enti pubblici di ricerca, che cessano l’attività lavorativa e richiedono l’Ape o la Rita ( rendita temporanea integrativa di previdenza complementare) o il cumulo, i termini di pagamento delle indennità di fine servizio comunque denominate,  iniziano a decorrere al compimento di conseguimento della pensione di vecchiaia,  e sulla base della disciplina vigente in materia di corresponsione del trattamento di fine servizio comunque denominato. In pratica un lavoratore che va in pensione a 63 anni utilizzando l’Ape per la buonuscita deve aspettare almeno 4 anni e 7 mesi!

Cumulo

Le regole in materia di pagamento rateale e di termini di erogazione dei Tfs e dei Tfr, introdotte dall’art. 1, commi 484 e 485, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) e comma 184,  191 e 196 dell’art 1 legge 232/2016 ( legge di bilancio 2017).
in relazione alle cessazioni dal servizio che intervengono dal 1° gennaio 2014, i trattamenti di fine servizio e fine rapporto, comunque denominati, sono corrisposti: in unica soluzione se  di importo pari o inferiore a 50.000 euro; in due, se di ammontare superiore a 50.000 euro ma inferiore a 100.000 (in tal caso le rate sono due: 50.000 la prima e la parte eccedente la seconda) ovvero in tre rate per la parte eccedente i 100.000€.

A CHI SI RIVOLGE  Soggetti con contribuzione versata in due o più delle seguenti gestioni previdenziali:

  • Assicurazione generale obbligatoria (Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti e Gestioni Speciali dei Lavoratori Autonomi: commercianti, artigiani, coltivatori diretti)
  • Gestioni sostitutive dell’Assicurazione generale obbligatoria
  • Gestioni esclusive dell’Assicurazione generale obbligatoria
  • Gestione separata2
  • Iscritti alle casse professionali3.

REQUISITI  Il cumulo può essere utilizzato per ottenere la pensione di vecchiaia, di inabilità, indiretta ai superstiti o dal 2017 per ottenere la pensione anticipata4. Il cumulo è previsto anche quando siano stati già raggiunti i requisiti per il diritto a pensione in una delle gestioni per le quali è previsto il cumulo.
(Riferimenti normativi)Art. 1 della legge n.228 del 2012 2 di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995 3 enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 4 di cui al comma 10 dell’art. 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214

COSA ACCADE PER LE RICONGIUNZIONI IN CORSO DI PAGAMENTO  Si può chiedere il cumulo anche nel caso si stia già pagando la ricongiunzione5 e si può chiedere la restituzione di quanto già versato.   Questo è possibile solo qualora non sia stato pagato integralmente l’importo e non sia stata liquidata una pensione considerando i periodi oggetto di ricongiunzione. Quindi:  • non è consentito il recesso dalla ricongiunzione per ottenere la restituzione di quanto versato e accedere al pensionamento in cumulo se l’onere è stato pagato integralmente • non è oggetto di recesso la ricongiunzione che abbia dato luogo alla liquidazione di una pensione, anche se su questa gravano trattenute a titolo di rate d’onere di ricongiunzione.   L’eventuale restituzione delle rate pagate decorre dal dodicesimo mese dalla data di richiesta di rimborso, in quattro rate annuali, non maggiorate di interessi.

RINUNCIA ALLA DOMANDA DI TOTALIZZAZIONE Possono accedere alla pensione in regime di cumulo anche coloro che, prima del 1° gennaio 2017, abbiano presentato domanda di totalizzazione6 a condizione che rinuncino alla domanda stessa e che il relativo procedimento non sia ancora concluso.

INDENNITA’ DI FINE SERVIZIO PER I DIPENDENTI PUBBLICI I dipendenti pubblici che si avvalgono della facoltà di cumulo dei periodi assicurativi percepiranno l’indennità di fine servizio al compimento dell’età per la pensione di vecchiaia e saranno applicate tutte le disposizioni normative vigenti a tale data.

Il Riscatto agevolato della laurea

l riscatto del corso di laurea è un istituto che permette di valorizzare ai fini pensionistici il periodo del proprio corso di studi.

Si possono riscattare:

  • i diplomi universitari, i cui corsi non siano stati di durata inferiore a due e superiore a tre anni;
  • i diplomi di laurea i cui corsi non siano stati di durata inferiore a quattro e superiore a sei anni;
  • i diplomi di specializzazione conseguiti successivamente alla laurea e al termine di un corso di durata non inferiore a due anni;
  • i dottorati di ricerca i cui corsi sono regolati da specifiche disposizioni di legge;

 I titoli accademici introdotti dal decreto 3 novembre 1999, n. 509 ovvero Laurea (L), al termine di un corso di durata triennale e Laurea Specialistica (LS), al termine di un corso di durata biennale propedeutico alla laurea.
Per quanto riguarda i diplomi rilasciati dagli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale, (AFAM)possono essere riscattati i corsi attivati a decorrere dall’anno accademico 2005/2006
I diplomi accademici rilasciati dalle predette Istituzioni A.F.A.M, conseguiti in base all’ordinamento previgente all’entrata in vigore della legge n. 508/1999, possono essere riscattati alle condizioni indicate nella circolare 21 agosto 2020 n.95.

I periodi che non danno possibilità di riscatto sono quelli:

  • di iscrizione fuori corso;
  • già coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa o da riscatto che sia non solo presso il fondo cui è diretta la domanda stessa, ma in tutti gli altri regimi previdenziali.
  • Il riscatto può riguardare l’intero o i singoli periodi.

Non è possibile chiedere la rinuncia o la revoca della contribuzione da riscatto di laurea legittimamente accreditata a seguito del pagamento del relativo onere (messaggio 8 ottobre 2008, n. 22427).

Periodi di studio universitario compiuti all’estero

I titoli universitari conseguiti all’estero sono riscattabili qualora siano stati riconosciuti da università italiane o, comunque, abbiano valore legale in Italia.

Pertanto, i periodi di studio in questione sono riscattabili solo quando siano oggetto di specifico riconoscimento a fini previdenziali.

Il riscatto di laurea richiesto da soggetti inoccupati

Il riscatto di laurea richiesto da soggetti inoccupati può essere esercitato dunque dai soggetti non iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza che non abbiano iniziato l’attività lavorativa in Italia o all’estero.
La facoltà (circolare INPS 11 marzo 2008, n. 29) è esercitabile da coloro che, al momento della domanda, non risultino essere stati mai iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza, inclusa la Gestione Separata .

Nelle ipotesi di riscatto di laurea richiesto da soggetti inoccupati, l’onere è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo degli artigiani e commercianti moltiplicato per l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), vigente nell’anno di presentazione della domanda.

Il contributo è versato all’INPS in apposita evidenza contabile separata del Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti (FPLD) e viene rivalutato secondo le regole del sistema contributivo, con riferimento alla data della domanda.

Il montante maturato è trasferito, su domanda dell’interessato, presso la gestione previdenziale nella quale l’interessato sia o sia stato iscritto.
Calcolo dell’onere

L’onere di riscatto

L’onere di riscatto dei periodi del corso di studi universitario è determinato con le norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema retributivo o con quello contributivo, tenuto conto della collocazione temporale dei periodi oggetto di riscatto.
I periodi da riscattare per i quali la relativa quota di pensione andrebbe calcolata con il sistema contributivo, il corrispondente onere è invece determinato applicando l’aliquota contributiva in vigore alla data di presentazione della domanda di riscatto, nella misura prevista per il versamento della contribuzione obbligatoria dovuta alla gestione pensionistica dove opera il riscatto stesso. La retribuzione cui va applicata la predetta aliquota contributiva è quella assoggettata a contribuzione nei 12 mesi meno remoti rispetto alla data della domanda ed è rapportata al periodo oggetto di riscatto.
Esempio
Ipotizziamo un soggetto voglia riscattare quattro anni di laurea e che abbia presentato domanda di riscatto nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti il 31 gennaio 2020; considerando una retribuzione lorda degli ultimi 12 mesi meno remoti pari a 32.170 euro l’importo da pagare per riscattare quattro anni è pari a 42.464,4 euro (32.170×33% =10.616,1 x 4 anni = 42.464,4).

L’articolo 20, comma 6, decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4,convertito con modificazioni dalla legge 26/2019, ha introdotto il riscatto di laurea cosiddetto agevolato per i periodi che si collochino nel sistema contributivo della futura pensione.
In questa ipotesi, l’onere è determinato sul minimale degli artigiani e commercianti vigente nell’anno di presentazione della domanda e in base all’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche vigente, nel medesimo periodo, nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD). L’importo retributivo di riferimento è rapportato al periodo oggetto di riscatto ed è attribuito temporalmente e proporzionalmente ai periodi medesimi. Il contributo è rivalutato secondo le regole del sistema contributivo, con riferimento alla data della domanda.
Per il 2020 il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dai commercianti è pari a 15.953 euro. A questo importo va applicata l’aliquota del 33%. Quindi, per le domande presentate nel corso del 2020, il costo per riscattare un anno di corso è pari a 5.264,49 euro.
Nel momento in cui la liquidazione della pensione debba avvenire esclusivamente con il sistema contributivo (ad esempio per effetto dell’opzione al sistema contributivo ai sensi dell’articolo 1, comma 23, legge 335/1995), le modalità di calcolo agevolate dell’onere di riscatto si applicano anche nel caso in cui i periodi del corso di laurea siano precedenti al 1° gennaio 1996 (circolare INPS 22 gennaio 2020, n. 6).
L’assolvimento dell’onere economico con il pagamento di almeno una rata del riscatto determinato con il diverso criterio del calcolo a percentuale, per effetto dell’esercizio della facoltà di opzione al sistema contributivo, rende irrevocabile l’opzione stessa.

Non è ammesso che il riscatto determinato in base a una delle modalità sopra indicate, e il cui onere sia stato versato, in tutto o in parte, possa essere rideterminato in base alla modalità alternativa. Per ulteriori precisazioni si rimanda circolare INPS 25 luglio 2019, n. 106

Riscatto richiesto da “soggetti inoccupati”. L’onere dei periodi da riscatto è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo degli artigiani e commercianti moltiplicato per l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell’assicurazione generale obbligatoria (vigente nell’anno di presentazione della domanda).