Si parla sempre di semplificazione burocratica ed internet concorre molto in questo senso. L’Inps poi ne ha fatto una bandiera. Il messaggio n. 2084 dell’11.5.2016 è un esempio classico. Con pochi clic si potrà ottenere il servizio richiesto, beninteso dopo anni passati  presumibilmente per acquisire la documentazione.
Riassumo gli step da fare se si ha avuto la disgrazia  che la propria azienda sia andata a rotoli e non abbia erogato il tfr oppure ha omesso il versamento dei contributi alla previdenza complementare.
Il messaggio precisa i documenti che devono essere prodotti per consentire l’istruttoria delle domande di prestazioni a carico dei Fondi di garanzia e la nuova modalità di trasmissione utilizzando la sezione SERVIZI ONLINE/ DOMANDA FONDO DI GARANZIA .
La procedura richiede obbligatoriamente la dichiarazione, che i documenti allegati sono conformi agli originali.
I richiedenti hanno l’obbligo di conservazione dei documenti originali per eventuali controlli.

Documenti da allegare alla domanda in caso di datore di lavoro assoggettato a procedura di Fallimento, Liquidazione Coatta Amministrativa o Amministrazione Straordinaria.

1)   Copia autentica (anche per estratto) dello stato passivo reso esecutivo.

Lo stato passivo non deve essere allegato nei casi in cui sia trasmesso  direttamente dal Tribunale Fallimentare o dal responsabile della procedura concorsuale.
L’Inps sta promuovendo accordi con le Sezioni Fallimentari dei Tribunali e con i responsabili delle procedure concorsuali per la trasmissione degli stati passivi. Procedura già attiva per i Tribunali di Milano e Bergamo  Taranto e Roma.

Il documento può essere richiesto direttamente dal lavoratore alla cancelleria del Tribunale fallimentare ed allegato alla domanda telematica.

Il legale che ha patrocinato il lavoratore nell’ambito della procedura concorsuale, può attestare la conformità della copia estratta dal fascicolo informatico.

2)   Dichiarazione sostitutiva dell’attestazione della Cancelleria che il credito non è stato oggetto di opposizione o di impugnazione ai sensi dell’art. 98 LF.

Qualora il lavoratore non abbia reso detta dichiarazione, la domanda sarà respinta.

3)   Copia autentica del decreto che ha deciso l’eventuale azione di opposizione o impugnazione riguardante i crediti del lavoratore.
4)   Modello SR52 (per la liquidazione del TFR e dei Crediti di lavoro) e/o Modello SR95 (per la liquidazione delle omissioni contributive alla previdenza complementare) sottoscritti dal responsabile della procedura.

In caso di comprovato rifiuto del responsabile della procedura concorsuale di compilare i modelli in questione, come già indicato nella circolare n. 74 del 15 luglio 2008, le domande non devono essere respinte, ma le informazioni necessarie devono essere richieste direttamente al lavoratore tramite l’esibizione di idonea documentazione (per es. istanza di ammissione al passivo) unitamente alla compilazione del modello SR54 – che sostituisce per il caso delle procedure concorsuali il modello SR53 (ex TFR 3/bis sost) sino ad oggi in uso. La nota con la quale il responsabile della procedura concorsuale si rifiuta di compilare il modello SR52 deve essere allegata al modello SR54.

Il modello SR52 ed il modello di nuova istituzione SR54 sono stati aggiornati secondo le previsioni del msg. 2830 del 25.2.2014.

5)   Copia della domanda di ammissione al passivo completa di documentazione (conteggi, copia dei cedolini paga etc.)

La copia della domanda di ammissione al passivo e della documentazione allegata è necessaria quando alla domanda di intervento dei Fondi di garanzia non sia stato allegato il modello SR52/SR95 firmato dal curatore fallimentare e dallo stato passivo non sia possibile evincere il dettaglio dei crediti ammessi; ovvero non sia possibile evincere: i mesi  ai quali si riferiscono le retribuzione ammesse (per la liquidazione dei crediti di lavoro), l’eventuale quota di TFR di competenza del Fondo di tesoreria (per la liquidazione del TFR), l’importo del credito relativo ai contributi omessi alla previdenza complementare.

La domanda di ammissione è sempre necessaria nel caso in cui, con l’accertamento del credito, sia stata richiesto anche l’accertamento dell’esistenza o della natura subordinata del rapporto di lavoro in essere con il datore di lavoro fallito.

6)   Modello SR98 sottoscritto dal legale rappresentante del Fondo di previdenza complementare.
Questo modello deve essere sempre allegato quando è stato richiesto l’intervento del Fondo di garanzia della posizione previdenziale complementare.

Si ricorda che in caso di riscatto integrale della posizione, la richiesta di intervento del Fondo di garanzia non può essere accolta in quanto manca il requisito dell’iscrizione ad un fondo di previdenza complementare al momento della presentazione della domanda (cfr. circolare n. 23/2008 par. 6.1. lett. a). La domanda potrà essere accolta qualora il lavoratore, successivamente, si iscriva ad un’altra forma di previdenza complementare prevista dal d.lgs. 252/2005.

7)   Copia del documento di identità

E’ necessaria nel caso in cui la domanda venga inoltrata da soggetto diverso dal lavoratore.

8)   Mandato di assistenza e rappresentanza.

Deve essere trasmesso se la domanda è presentata tramite patronato o tramite legale.

Solo questi otto documenti