Il credito d’imposta in favore della previdenza complementare

Credito d’imposta in favore degli enti di previdenza obbligatoria e delle forme di previdenza complementare, istituito dall’articolo 1, comma da 91 a 94, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Definizione
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il 23 giugno 2016 il provvedimento che definisce la misura percentuale massima del credito d’imposta spettante ai soggetti che hanno presentato la richiesta nel 2016. La legge 190/2014 (Stabilità 2015), per compensare l’aumento sui rendimenti finanziari, passati dal 20% al 26% per le casse e dall’11,5% al 20% per i fondi pensione, ha introdotto un credito d’imposta, a decorrere dal periodo d’imposta 2015, per gli enti di previdenza obbligatoria nonché per le forme di previdenza complementare, che effettuano investimenti in attività di carattere finanziario a medio e lungo termine.
Le disposizioni attuative sono state fornite attraverso il decreto Mef del 19 giugno 2015 mentre l’agenzia delle Entrate, con provvedimento del 28 settembre 2015, ha approvato il modello da utilizzare per presentare la richiesta di attribuzione del credito d’imposta, fissando dal 1° marzo al 30 aprile di ciascun anno i termini di presentazione delle domande.
La misura percentuale massima del credito d’imposta spettante in favore degli  enti di previdenza obbligatoria dei professionisti, le cosiddette Casse Pensioni privatizzate  e delle forme di previdenza complementare, è pari al 100 per cento dell’importo richiesto, risultante dalle domande validamente presentate nel 2016. Ciò è stato reso possibile in quanto le richieste arrivano a circa la metà dell’importo stanziato che è di 80 milioni di euro.
il bonus è utilizzabile in compensazione, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell’operazione, a decorrere dal 24 giugno 2016.
Se, a seguito di controlli effettuati dalle Entrate sugli F24 presentanti, emerge che il contribuente non ha validamente presentato la richiesta di attribuzione del credito d’imposta, oppure che l’importo del credito utilizzato in compensazione risulta superiore al credito spettante, il modello F24 viene scartato con comunicazione al fondo interessato.