Il riconoscimento del diritto alla pensione per i figli studenti durante il periodo di vacatio studii o di attività lavorativa.

L’Inps con messaggio n. 2758 del 21 giugno 2016 ha precisato che i figli superstiti o equiparati, a carico del pensionato o assicurato, che alla data della morte del dante causa hanno più di 18 anni di età, sono studenti e non prestano lavoro retribuito, hanno diritto alla pensione fino al 21° anno di età, in caso di frequenza di scuola media o professionale, ovvero, fino al compimento del 26° anno di età, in caso di frequenza di università.

Queste condizioni devono sussistere alla morte del dante causa. Dopo la liquidazione della pensione ai superstiti, il venir meno della condizione di studente e/o lo svolgimento di attività lavorativa, comporta la sospensione della pensione stessa.

In particolare, in materia di riconoscimento e sospensione del diritto alla pensione ai superstiti in favore dei figli studenti durante il periodo compreso tra due differenti ordini di studio c.d. periodo di vacatio studii, ovvero, nel periodo di svolgimento di attività lavorativa,L’Inps ha  già fornito istruzioni operative con la circolare n. 185 dell’11 novembre 2015.
In particolare il periodo tra il completamento del corso di laurea triennale e l’iscrizione al corso di laurea specialistica, conserva lo status soggettivo di studente ed il diritto a percepire la quota di pensione a condizione che l’iscrizione al corso di studi successivo avvenga senza soluzione di continuità, entro la prima scadenza utile prevista dal piano di studi di nuova iscrizione. Diversamente, in caso di morte del dante causa nel periodo compreso tra cicli di studio diversi da quelli sopra indicati il figlio superstite o equiparato non ha diritto alla pensione ai superstiti.