Con la sentenza n. 174 del 15 giugno 2016,  la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma seconda la quale “Con effetto sulle pensioni decorrenti dal 1° gennaio 2012 l’aliquota percentuale della pensione a favore dei superstiti di assicurato e pensionato, è ridotta, nei casi in cui il matrimonio con il dante causa sia stato contratto ad età del medesimo superiori a settanta anni e la differenza di età tra i coniugi sia superiore a venti anni, del 10 per cento in ragione di ogni anno di matrimonio con il dante causa mancante rispetto al numero di 10.  La disposizione non si applicava  solo nei casi di presenza di figli di minore età, studenti, ovvero inabili.
Domande di pensione ai superstiti giacenti e di nuova presentazione.
 Le domande di pensione presentate dai coniugi superstiti non ancora definite, nonché, quelle di nuova presentazione devono essere esaminate in base ai criteri ordinari.
Pertanto, la quota di pensione di reversibilità o indiretta spettante al solo coniuge superstite è pari al 60% della pensione già liquidata o che sarebbe spettata all’assicurato, senza la riduzione prevista dalla cosiddetta norma antibadante

Pensioni ai superstiti liquidate prima della sentenza n. 174 del 2016.

 I trattamenti pensionistici ai superstiti già liquidati secondo i criteri giudicati incostituzionali, sono ricostituiti d’ufficio dal primo giorno del mese successivo alla morte del dante causa.
 I relativi ratei arretrati sono erogati dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del dante causa, salvo che non sia intervenuta sentenza passata in giudicato. In tal caso, i ratei arretrati sono erogati dal primo giorno del mese successivo al passaggio in giudicato della sentenza.
I ricorsi amministrativi pendenti in materia devono essere riesaminati sulla base dei criteri innanzi esposti.
Del pari devono essere definite le controversie giudiziarie in corso per le quali sarà chiesta la cessazione della materia del contendere.
 Pensioni ai superstiti eliminate.
I trattamenti pensionistici ai superstiti liquidati secondo i criteri abrogati e che risultino eliminati sono rideterminati a domanda degli aventi diritto nei limiti della prescrizione.
Le procedure di calcolo sono state aggiornate coerentemente con le indicazioni sopra fornite.Pertanto, in fase di prima liquidazione, la riduzione non verrà più applicata.
Per le pensioni per le quali la riduzione è operante, la procedura di ricostituzione provvede a ripristinare l’importo lordo spettante in misura intera.
 Le posizioni interessate vengono comunque ricostituite a livello centrale.