L’art 18 del disegno di legge di bilancio per il 2017 crea la nuova categoria degli “investimenti qualificati” distinguendo tra quelli rilevanti per casse di previdenza e fondi pensione e quelli rilevanti per i privati investitori, per questi ultimi con i nuovi piani individuali di risparmio – Pir).
Essi  beneficeranno dell’esenzione dalle imposte sui redditi di natura finanziaria (e le persone fisiche anche delle imposte di successione e donazione), effettuando investimenti diretti a medio e lungo termine nell’ “economia reale” italiana
Per Casse di previdenza e fondi pensione il nuovo regime sostituirà quello introdotto con la legge 190 del 2014, consistente in un credito d’imposta sui redditi degli investimenti a medio lungo termine nel settore delle infrastrutture che non ha dato nessun frutto concreto.
I fondi pensione e le Casse di previdenza che destinano fino al 5% del loro patrimonio ad “investimenti qualificati” beneficiano dell’esenzione sui redditi di natura finanziaria (redditi di capitale e diversi) derivanti da tali investimenti a condizione che li detengano per almeno cinque anni.
Per investimenti qualificati si intendono:
le azioni o quote di imprese (quotate o non quotate) residenti in Italia o in Stati Ue o See con stabile organizzazione in Italia;
le quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio, ugualmente residenti in Italia o in Stati Ue o See, che investono prevalentemente negli strumenti finanziari sopra indicati. Spazio economico europeo (SEE) nacque il 1º gennaio 1994 in seguito a un accordo (firmato il 2 maggio 1992) tra l’Associazione Europea di Libero Scambio (AELS) e l’Unione europea con lo scopo di permettere ai paesi AELS di partecipare al Mercato europeo comune senza dover essere membri dell’Unione ( Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera).
In caso di cessione prima dei cinque anni, i redditi realizzati attraverso la cessione e quelli percepiti durante il periodo minimo di investimento sono soggetti a imposizione secondo le regole proprie dell’ente, con gli interessi, senza applicazione di sanzioni.