La normativa sulla previdenza complementare prevede che al maturare dei requisiti previsti dalla Fornero l’iscritto può chiedere la rendita pensionistica. Il legislatore per favorire l’adesione alla previdenza complementare, ha stabilito la possibilità per l’aderente che al raggiungimento dei requisiti della pensione,  invece di chiedere tutto in rendita,  possa chiedere fino al 50% del capitale accumulato tutto assieme ( art. 11, comma 3, del d.lgs. n. 252 del 2005) e il rimanente 50% trasformato in rendita pensionistica complementare.  Inoltre i soggetti che, alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 124 del 1993, erano iscritti a forme pensionistiche complementari già esistenti al 15 novembre 1992 (cosiddetti “vecchi iscritti”), sono titolari di una serie di prerogative tra cui, in particolare, quella di poter chiedere la liquidazione dell’intera prestazione pensionistica in capitale. Ora si sta per introdurre un’altra possibilità quella di chiedere una rendita anticipata temporanea. La Rita, appunto.
Fin qui niente di nuovo. Ci si chiede invece se le due prestazioni, rendita complementare  e richiesta di erogazione del 50% in capitale devono sempre essere richieste  e corrisposte) nello steso momento.
Le prestazioni devono essere chieste assieme sempre e comunque oppure si può chiedere la prestazione pensionistica in forma di rendita per una quota soltanto della propria posizione individuale, mantenendo la restante quota presso il Fondo e  chiederla successivamente, qualora la rendita predetta o la pensione obbligatoria non dovessero risultare più sufficienti, una nuova rendita con il patrimonio residuo ovvero la liquidazione totale della posizione sotto forma di capitale?
La Covip ha ritenuto in via generale ammissibile che, a seguito scelta dell’interessato solo una parte della stessa (o quella in rendita o quella in capitale) venga liquidata immediatamente, consentendo che la restante parte sia percepita su richiesta dell’iscritto in un secondo momento. L’unico accorgimento suggerito dall’Autorità di Vigilanza è l’opportunità di evitare un eccessivo frazionamento della prestazione, cosicché la rimanente parte del montante non può essere a sua volta oggetto di suddivisione.
In merito alla possibilità di differenziare i momenti della fruizione delle prestazioni in rendita e in capitale l’introduzione di questa possibilità, sempre a parere della Covip, non si richiede la modifica dello Statuto.
Tale modalità di fruizione della prestazione può essere data con una informativa utilizzando lo strumento di comunicazione ritenuto più efficace dal Fondo (quali, ad esempio, la Nota informativa, la modulistica per la richiesta delle prestazioni, ecc.).
Il Fondo  non ha la facoltà di definire le percentuali massime di richiesta di ciascuna tranche di prestazione.
Al riguardo basta ricordare che, sulla base della normativa vigente bisogna rispettate il limite massimo del 50 per cento del montante finale accumulato, quindi compete all’iscritto, e non al fondo pensione, la fissazione della percentuale d che lo stesso intende riscuotere, sempre nel rispetto del limite massimo consentito del 50%.
Un ulteriore elemento riguarda la possibilità, per l’iscritto che scelga di avere la prestazione in momenti successivi, di frazionare ulteriormente le quote, ottenendo ad esempio la prima quota di prestazione suddivisa per metà in rendita e per metà in capitale e successivamente la rimanente parte parimenti ripartita. Secondo quest’ipotesi la prestazione deve essere percepita in due tranche, ognuna delle quali frazionata in capitale e in rendita.
Questo per evitare che la prestazione pensionistica, in sostanza, verrebbe erogata con modalità che ne comporterebbero un eccessivo frazionamento e lo snaturamento della ratio oltre che della norma della previdenza complementare.
Tuttavia è possibile che l’iscritto possa chiedere, nel rispetto delle condizioni previste dallo Statuto, di variare il comparto di investimento, atteso che la quota di posizione individuale non percepita continua ad essere gestita dal Fondo.