La Rendita integrativa temporanea anticipata – RITA

Nella legge di stabilità 2017 l’Ape, l’anticipo pensionistico è coadiuvato dalla Rita, la rendita della pensione complementare oltre a ulteriori benefici fiscali legati ai premi di produzione. Per i dipendenti pubblici scatta la tagliola del pagamento del tfr/tfs maturato prima dell’adesione al fondo Espero o Perseo Sirio dopop due anni dal raggiungimento dell’età prevista dalla riforma Fornero.
Il comma 160 dell’art. 1 e seguenti riguarda i benefici fiscali. Il comma 160 dispone che i  premi  di  risultato  di  ammontare   variabile   legati   ad   incrementi   di   produttività, redditività,  qualità,  efficienza  ed  innovazione,  misurabili  e verificabili, nonchè le somme erogate  sotto  forma  di  partecipazione agli utili dell’impresa sono soggetti a una imposta sul  reddito   pari  al  10 per cento, entro il limite  di  importo  complessivo  di  3.000  euro lordi.
Non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, né sono soggetti all’imposta sostitutiva:
i contributi alle forme pensionistiche complementari versati, per scelta del lavoratore,  anche se eccedenti i limiti indicati dal decreto legislativo n. 252 del 2005 di 5.164,57 e ai lavoratori di prima occupazione successiva alla data di entrata in vigore del 252/05 e, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, e’ consentito, nei venti anni successivi al quinto, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro pari alla differenza positiva tra l’importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di iscrizione alla complementare  e comunque per un importo non superiore a 2.582,29 euro annui. Tali contributi non concorrono a formare la parte imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari.
Le prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma di capitale sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta. Le prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma di rendita sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta. Sulla parte imponibile delle prestazioni pensionistiche comunque erogate è operata una ritenuta con l’aliquota del 15 per cento ridotta dello 0,30  per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di iscrizione  con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. Nel caso di prestazioni erogate in forma di capitale la ritenuta è applicata dalla forma pensionistica a cui risulta iscritto il lavoratore; nel caso di prestazioni erogate in forma di rendita tale ritenuta e’ applicata dai soggetti eroganti.
188. A decorrere dal 1° maggio 2017, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2018, per i lavoratori in possesso dei requisiti di età, contributivi e di maturazione del diritto a pensione di vecchiaia di cui al
comma 167 del presente articolo (al momento della richiesta di APE, hanno un’età anagrafica minima di 63 anni e che maturano il diritto a una pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi, purché siano in possesso del requisito contributivo minimo di venti anni e la loro pensione, al netto della rata di ammorta-mento corrispondente all’APE richiesta, sia pari o superiore, al momento dell’accesso alla prestazione, a 1,4 volte il trattamento minimo previsto nell’assicurazione generale obbligatoria. Non possono ottenere l’APE coloro che sono già titolari di un trattamento pensionistico diretto) e in possesso della certificazione Inps, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, le prestazioni delle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, con esclusione di quelle in regime di prestazione definita, possono essere erogate, in tutto o in parte, su richiesta dell’aderente, in forma di rendita temporanea, denominata « Rendita integrativa temporanea anticipata » (RITA), decorrente dal momento dell’accettazione della richiesta fino al conseguimento dei predetti requisiti di accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio e consistente nell’erogazione frazionata, per il periodo considerato, del montante accumulato richiesto.
189. La parte imponibile della rendita di cui al comma 188, determinata secondo le disposizioni vigenti nei periodi di maturazione della prestazione pensionistica complementare, è assoggettata alla ritenuta a titolo d’imposta con l’aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con
un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. A tal fine, se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di 15.
190. Le somme erogate a titolo di RITA sono imputate, ai fini della determinazione del relativo imponibile, prioritariamente agli importi della prestazione medesima maturati fino al 31 dicembre 2000 e, per la parte eccedente, prima a quelli maturati dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e successivamente a quelli maturati dal 1° gennaio 2007.
191. Le disposizioni di cui ai commi 188, 189 e 190 si applicano anche ai dipendenti pubblici che hanno aderito alle forme pensionistiche complementari loro destinate.
192. Per i lavoratori pubblici di cui al decreto legislativo n. 165/2001, nonché per il personale degli enti pubblici di ricerca, che accedono a RITA e cessano dal rapporto di lavoro, il trattamento di fine rapporto e di fine servizio sono corrisposti al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto secondo la legge Fornero
193. Il Governo trasmette alle Camere entro il 10 settembre 2018 una relazione nella quale dà conto dei risultati della sperimentazione.