Il riscatto parziale della posizione individuale per mobilità

Molti si chiedono se la fruizione della “Nuova prestazione di Assicurazione sociale per l’Impiego” (c.d. NASpI), istituita dal d.lgs. n. 22 del sul riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali per disoccupazione involontaria e ricollocazione dei lavoratori, possa essere ricondotta tra le causali previste dall’art. 14, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 252 del 2005 alla stregua dell’indennità di mobilità di cui è stata cancellata dal 1° gennaio 2017.
La Covip con una nota dello scorso dicembre 2016 ha fatto conoscere i suoi orientamenti.
Al riguardo, è opportuno innanzitutto evidenziare che il d.lgs. n. 252 del 2005 consente il riscatto parziale della posizione individuale maturata in caso, tra l’altro, di “ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità”.

E’ la” procedura di mobilità” a rappresentare uno degli eventi al cui verificarsi l’iscritto può chiedere il riscatto parziale della posizione e non già la percezione della relativa indennità di mobilità, indennità che dall’inizio di quet’anno non esiste più.

I lavoratori oggetto della procedura di mobilità potranno pertanto beneficiare dal 2017 della prestazione NASpI, laddove presentino tutti i requisiti richiesti.
La NASpI è l’indennità mensile di disoccupazione che è stata istituita dall’art. 1 del citato d.lgs. n. 22 del 2015, a decorrere dal 1° maggio 2015, e che ha la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.

Ciò precisato, si osserva che le modifiche legislative relative agli ammortizzatori sociali hanno prettamente riguardato la prestazione assistenziale collegata alla procedura di mobilità e non già la procedura stessa. Infatti, mentre l’indennità di mobilità è stato abrogata e sostituita dalla  NASpI, la procedura di mobilità, prevista dall’art. 4 della legge n. 223 del 1991, rubricato “Procedura per la dichiarazione di mobilità”, è tutt’ora vigente.

Pertanto la “Procedura per la dichiarazione di mobilità”, è rimasta immutata, così come il titolo “Norme in materia di mobilità” del capo II della legge, in cui è inserito lo stesso art. 4. Un altro riferimento alle procedure di mobilità è da rinvenirsi nella rubrica dell’art. 17 “Reintegrazione dei lavoratori e procedure di mobilità” della medesima legge.

L’istituto della “procedura di mobilità” è quindi ancora presente nel nostro ordinamento e trova la sua specifica disciplina nell’art. 4 della legge n. 223 del 1991.

Alcune modifiche sono state nel tempo apportate alla citata normativa, come quella recata dalla legge n. 90 del 2012 (art. 2, comma 72, lettere da a) ad e), che ha sostituito nell’ambito dello stesso art. 4 le parole “procedura di mobilità” con “procedura di licenziamento collettivo” e in generale la parola “mobilità” con la parola “licenziamento”. L’istituto è comunque rimasto sostanzialmente il medesimo anche dopo le modifiche recate nel 2012, posto che la procedura di mobilità altro non è che un licenziamento a carattere collettivo.

Alla luce delle considerazioni che precedono, si ritiene che la procedura di mobilità indicata dall’art. 14, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 252 del 2005 sia quella prevista dall’art. 4 della legge n. 223 del 1991, consistente in un licenziamento collettivo realizzato in presenza di determinati presupposti.

Si reputa quindi che i lavoratori sottoposti alla procedura di mobilità possono esercitare la facoltà di riscatto parziale della propria posizione, essendo irrilevante che gli stessi beneficino o meno della prestazione NASpI, la cui erogazione è subordinata ad altri  requisiti.

Più in generale, si osserva che la fruizione della NASpI non può ritenersi ricompresa tra le causali che danno titolo al riscatto parziale della posizione di previdenza complementare ai sensi della sopra citata previsione del d.lgs. n. 252 del 2005.