Le regole in materia di pagamento rateale e di termini di erogazione dei Tfs e dei Tfr, introdotte dall’art. 1, commi 484 e 485, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) e comma 184,  191 e 196 dell’art 1 legge 232/2016 ( legge di bilancio 2017).
in relazione alle cessazioni dal servizio che intervengono dal 1° gennaio 2014, i trattamenti di fine servizio e fine rapporto, comunque denominati, sono corrisposti: in unica soluzione se  di importo pari o inferiore a 50.000 euro; in due, se di ammontare superiore a 50.000 euro ma inferiore a 100.000 (in tal caso le rate sono due: 50.000 la prima e la parte eccedente la seconda) ovvero in tre rate per la parte eccedente i 100.000€.
Regime generale

È il regime valevole per le cessazioni dal servizio successive al 31 dicembre 2013 per i dipendenti che conseguono il diritto a pensione dopo tale data.

Termine breve: entro 105 giorni dalla cessazione

In caso di cessazione dal servizio per inabilità o per decesso, trova applicazione il termine breve in relazione al quale la prestazione deve essere liquidata entro 105 giorni dalla cessazione

Termine di  12 mesi

La prestazione può essere liquidata e messa in pagamento dopo dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro quando questa è avvenuta per:
• raggiungimento dei limiti di età; a questo proposito si sottolinea che rientrano tra le cessazioni per limiti di età i collocamenti a riposo d’ufficio disposti dalle amministrazioni al raggiungimento del limite di età ordina mentale, 65 anni per la maggior parte dei dipendenti pubblici), anche se inferiore al limite di età per la pensione di vecchiaia, e in presenza dell’avvenuto conseguimento del diritto a pensione; si rammenta, infatti, che   il  limite  ordinamentale,  previsto  dai singoli  settori  di  appartenenza  per  il  collocamento  a   riposo d’ufficio e vigente alla data di entrata in vigore del  decreto legge stesso, non è modificato dall’elevazione  dei  requisiti  anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia e  costituisce  il  limite  non superabile, se non per il trattenimento in servizio o per  consentire all’interessato  di  conseguire  il diritto  alla pensione;
• cessazioni dal servizio conseguenti all’estinzione del rapporto di lavoro a tempo determinato per raggiungimento del  termine finale fissato;
• cessazione dal servizio a seguito di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro.

Termine di 24 mesi

La prestazione viene messa  in pagamento dopo  24 mesi dalla cessazione, quando questa è avvenuta per cause diverse dall’età inabilità o decesso, anche se non è  stato maturato il diritto a pensione. Tra queste cause si ricordano in particolare:
• le dimissioni volontarie, con o senza diritto a pensione anticipata;
• il recesso da parte del datore di lavoro (licenziamento, destituzione dall’impiego etc.).
Nei casi rientranti nel termine in esame la gestione dipendenti pubblici  non può procedere alla liquidazione e al pagamento della prestazione, ovvero della prima rata di questa,  prima che siano decorsi 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Scaduto il termine, l’istituto deve mettere in pagamento la prestazione entro 3 mesi. Decorsi questi due periodi (complessivamente pari a 27 mesi) sono dovuti gli interessi.

Deroghe per chi ha maturato il diritto a pensione entro il 12 agosto (31 dicembre per il personale della scuola e dell’Afam)  2011

Non sono interessate dai termini sopra indicati le seguenti tipologie di dipendenti per i quali continua a trovare applicazione la disciplina previgente:
lavoratori che hanno maturato i requisiti contributivi ed anagrafici per il pensionamento, sia di anzianità che di vecchiaia (raggiunti limiti di età o di servizio) prima del 13 agosto 2011;
personale del comparto scuola e delle istituzioni di alta formazione artistica e specializzazione musicale (AFAM) interessato all’applicazione delle regole sulla decorrenza della pensione (rispettivamente dal primo settembre e dal primo novembre) e che ha maturato i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2011; rientra nella disciplina derogatoria anche il personale docente dipendente da istituzioni scolastiche comunali.

Comparto sicurezza
I termini di pagamento da applicare ai trattamenti di fine servizio spettanti al personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico  che cessa dal servizio anticipatamente rispetto al limite ordinamentale previsto per la qualifica o grado rivestito o rispetto ai requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia se differenti, si specifica quanto segue.

Deve essere applicato l’ordinario termine di pagamento di 24 mesi con riferimento a tutti i casi di collocamento a riposo avvenuti a seguito di dimissioni volontarie con diritto (maturato dopo il 12 agosto 2011) al pensionamento anticipato rispetto ai limiti ordinamentali di età o ai requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia, se differenti.
Pertanto, si applica il termine ordinario di 24 mesi per i Tfs relativi alle cessazioni:
con un’età di almeno 57 anni e tre mesi (requisito da adeguare alla speranza di vita a decorrere dal 2016 ai sensi dell’art. 12 del decreto legge 78/2010 e s.m.i.) ed un’anzianità contributiva di 35 anni;
con 40 anni e 3 mesi di anzianità contributiva (requisito da adeguare alla speranza di vita a decorrere dal 2016 ai sensi dell’art. 12 del decreto legge 78/2010 e s.m.i.) intervenuta prima del raggiungimento del limite ordinamentale previsto per la qualifica o grado rivestito o dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia se differenti.

Diversamente, nel caso in cui l’iscritto abbia conseguito entro il 31 dicembre 2011 i 40 anni di anzianità contributiva ai fini pensionistici, il termine di pagamento è quello di sei mesi.
Lo stesso termine di sei mesi vale anche nel caso in cui l’iscritto abbia raggiunto entro la predetta data del 31 dicembre 2011 l’aliquota massima dell’ottanta per cento della retribuzione pensionabile, a condizione che i 53 anni e 3 mesi  siano compiuti entro il 31 dicembre 2013. Si sottolinea, in proposito, che il raggiungimento entro il 12 agosto 2011 della sola aliquota massima dell’ottanta per cento della retribuzione pensionabile, non accompagnato dall’età anagrafica minima dei 53 anni compiuti entro la medesima data, non consente di ritenere maturati alla predetta data i requisiti per il pensionamento.
Conseguentemente questa fattispecie non rientra nelle deroghe di cui all’art 1, comma 23, del decreto legge n. 138/2011 (conservazione del previgente termine di 105 giorni) e, pertanto, il termine di pagamento è quello di sei mesi, sopra ricordato, sempre che i 53 anni e tre mesi  siano compiuti entro il 31 dicembre 2013.
Se, invece, la predetta età adeguata  alla speranza di vita a decorrere dal 2016 è compiuta dopo il 31 dicembre 2013 il termine di pagamento è di 12 mesi in quanto i requisiti per il pensionamento sono conseguiti dal 2014.

Pensionamento in deroga alle norme dell’art. 24 del decreto legge 201/2011  previsto ai sensi dell’art. 2, comma 11, del decreto legge 95/2012 per il personale soprannumerario di pubbliche amministrazioni interessate da processi di riduzione e razionalizzazione

Il  personale in soprannumero, al quale si applica la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, accede al pensionamento in base alle regole vigenti prima dell’art. 24 del decreto legge 201/2011 (riforma Monti Fornero).
Per questi lavoratori, pertanto, i requisiti anagrafici e contributivi per la maturazione del diritto a pensione sono quelli previsti dalla disciplina vigente prima dell’entrata in vigore della riforma Fornero. Se tali requisiti risultano conseguiti prima del 1° gennaio 2014, allora trovano applicazione le regole in materia di pagamento rateale e di termini di erogazione dei Tfs e dei Tfr previsti dalle norme vigenti anteriormente alla stessa data. Se, invece, i requisiti per il diritto a pensione risultano maturati dopo il 31 dicembre 2013 allora trovano applicazione le nuove regole in materia di rateizzazione e termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio e fine rapporto. Resta fermo che, per il personale in esubero che accede al pensionamento in deroga alla disciplina introdotta dall’art. 24 del decreto legge 201/2011    il termine di pagamento  del Tfs o del Tfr non decorre  dalla cessazione dal servizio ma dalla data in cui il personale in parola maturerebbe il teorico diritto a pensione secondo le regole introdotte dal predetto art. 24 del decreto legge 201/2011

Pensionati che utilizzano l’Ape, la Rita o il Cumulo
Per i lavoratori pubblici, nonché per il personale degli enti pubblici di ricerca, che cessano l’attività lavorativa e richiedono l’Ape o la Rita ( rendita temporanea integrativa di previdenza complementare) o il cumulo, i termini di pagamento delle indennità di fine servizio comunque denominate,  iniziano a decorrere al compimento di conseguimento della pensione di vecchiaia,  e sulla base della disciplina vigente in materia di corresponsione del trattamento di fine servizio comunque denominato. In pratica un lavoratore che va in pensione a 63 anni utilizzando l’Ape per la buonuscita deve aspettare almeno 4 anni e 7 mesi!