Misure pensionistiche e complementari in favore dei terremotati del 24 agosto e 30 ottobre 2016

Il decreto legge189/2016 convertito con legge 229/16 ha stabilito delle misure anche in tema della riscossione dei contributi previdenziali e della possibilità di chiedere anticipazioni agli iscritti alle forme di previdenza complementare dei terremotati del 24 agosto e 30 ottobre 2016. Fonchim, il fondo di pensione complementare per i lavoratori dell’industria chimica e farmaceutica e dei settori affini, ha emanato la circolare n. 1 del 16.01.2017 che reca disposizioni operative sul secondo aspetto
Il decreto pro terremotati, fra l’altro dispone che nei  Comuni interessati sono  sospesi  i termini relativi agli adempimenti  e  ai  versamenti  dei  contributi previdenziali  e  assistenziali  e  dei  premi  per   l’assicurazione obbligatoria in scadenza rispettivamente nel periodo  dal  24  agosto 2016 al 30 settembre 2017 e  nel periodo dal 26 ottobre  2016  al 30 settembre 2017 .
I  pagamenti   dei contributi  previdenziali   e   assistenziali, sono effettuati entro il  30  ottobre  2017,  senza  applicazione  di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fini ad un massimo di diciotto rate mensili di pari importo  a  decorrere  dal  mese  di ottobre 2017. Chi sperava invece in una esenzione pura e semplice è stato servito. Mica si poteva fare come per il jobs act  che per lo stesso periodo temporale le imprese sono state risparmiate.
Sempre per ragioni attinenti  agli  eventi  sismici  che  hanno interessato  le  Regioni  colpite  dagli  eventi   sismici   aderenti  alle   forme   pensionistiche   complementari residenti nei Comuni colpiti possono chiedere l’ anticipazione  della  posizione individuale maturata in  via transitoria,  a  prescindere  dal
requisito degli otto anni di iscrizione, secondo le modalità stabilite  dagli  statuti  e  dai regolamenti di ciascuna specifica forma pensionistica  complementare.
Il periodo transitorio ha durata triennale a decorrere dal 24  agosto
2016. Queste disposizioni trovano  applicazione anche nei confronti dei lavoratori autonomi.
Fonchim con la circolare surrichiamata ha disposto che limitatamente ai soggetti previsti, anche per ottenere l’anticipo del 30% senza motivazioni, si prescinde dal periodo di iscrizione di 8 anni.
La legge nulla prevede per l’anticipo del tfr maturato, per cui per ottenerla occorre avere 8 anni di lavoro presso la stessa azienda.