Nuovi criteri per l’accertamento dell’anzianità contributiva al 31/12/1995

L’Inps, con circolari n. 58 del 1° aprile 2016, n. 10 del 24 gennaio 2017 e con messaggio n. 3020 del 11 luglio 2016, ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione del massimale contributivo e pensionabile, e ha definito i nuovi criteri per l’individuazione del sistema di calcolo contributivo ai fini della liquidazione delle pensioni.
 Premessa
Come è noto, l’art. 2, comma 18 della legge 335/1995 ha stabilito per i lavoratori, iscritti dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie (c.d. “nuovi iscritti”), un massimale annuo della base contributiva e pensionabile, annualmente rivalutato dall’Istat pari a 100.324,00 €, per il 2016, oltre il quale non deve essere versata la contribuzione ai fini pensionistici.
Tale massimale non trova applicazione per i c.d. “vecchi iscritti”; pertanto ai soggetti con anzianità contributiva prima del 1° gennaio 1996 viene assoggettata a contribuzione l’intera retribuzione, anche eventualmente superiore al massimale, con conseguente effetto sul trattamento pensionistico.
L’art. 1, commi 12 e 13 della legge 335/1995, invece, dispone le modalità di determinazione della pensione per i lavoratori iscritti nell’assicurazione generale obbligatoria e nelle forme sostitutive ed esclusive della stessa, in possesso di anzianità contributiva inferiore a 18 anni (comma 12) o di almeno 18 anni (comma 13) al 31 dicembre 1995.
Per la determinazione delle modalità di calcolo l’Inps ha da sempre tenuto conto alle sole anzianità contributive accreditate nella gestione assicurativa in cui viene calcolata la pensione, per l’AGO la contribuzione accreditata nel FPLD e nelle GSLA (lavoratori dipendenti e autonomi), trascurando i periodi accreditati presso le altre Gestioni, qualora non ricongiunti.
L’ex-Inpdap, viceversa, teneva conto di qualsiasi tipologia di contribuzione versata o accreditata in qualsiasi Gestione previdenziale obbligatoria (Inps, Fondi sostitutivi ed esclusivi dell’Ago) anche se non ricongiunta e anche se già utilizzata ai fini pensionistici nell’ordinamento di appartenenza.
Con le circolari ed il messaggio sopracitate, l’Inps ha posto fine alla divergenza con l’ex-Inpdap, stabilendo che  l’orientamento adottato dall’Inps per gli iscritti alle gestioni private (FPLD, GSLA, Fondi sostitutivi) è esteso agli iscritti alla Gestione esclusiva dei dipendenti pubblici (ex Inpdap). Cikoè i periodi precedenti se non ricongiunti non contano.
L’anzianità contributiva maturata in data antecedente al 1° gennaio 1996 in gestioni pensionistiche obbligatorie anche se diverse da quella di iscrizione (gestioni pensionistiche obbligatorie lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi, casse per liberi professionisti), determina la disapplicazione del massimale della base contributiva e pensionabile.
L’art. 1, comma 280 della legge 208/2015 (Stabilità 2016) dispone – per i soggetti privi di anzianità contributiva al 31/12/1995 che acquisiscono, a seguito di domanda di accredito figurativo o di riscatto, anzianità contributiva riferita a periodi precedenti – la disapplicazione del massimale contributivo a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda.
Vale a dire che il lavoratore “nuovo iscritto”, privo di anzianità contributiva al 31/12/1995, acquisisce la qualità di “vecchio iscritto” a decorrere dal mese successivo alla presentazione della domanda di accredito figurativo o di riscatto di periodi precedenti il 1° gennaio 1996 (in caso di riscatto l’acquisizione della qualità di “vecchio iscritto” è subordinata al pagamento di almeno una rata del relativo onere). Solo da tale mese verrà disapplicato il massimale contributivo.
Il criterio appena descritto trova applicazione anche nel caso di domanda  prodotta ,a iscritti alla CPDEL, CPS, CPI, CPUG , di riconoscimento del servizio militare effettuato in periodi precedenti al 1° gennaio 1996: l’interessato acquisirà la qualità di “vecchio iscritto” dal mese successivo alla presentazione della domanda.
Diversamente l’iscritto alla CTPS (statali), che ha prestato il servizio militare in periodi precedenti il 1° gennaio 1996, sarà considerato “vecchio iscritto” da sempre, dato che il servizio militare è acquisibile ex se, con la conseguenza che il massimale non troverà mai applicazione.
Pertanto, agli iscritti alla Gestione pubblica con redditi superiori al massimale contributivo (100.324,00 €, nel 2016) – iscritti a forme pensionistiche obbligatorie a far data dal 1° gennaio 1996 e che abbiano acquisito, a seguito di domanda di accredito figurativo o di riscatto, anzianità assicurative precedenti – il massimale contributivo va disapplicato dal 1° giorno del mese successivo .
Viceversa, i datori di lavoro pubblici che abbiano effettuato versamenti contributivi in misura superiore al dovuto, per una errata disapplicazione del massimale, devono richiedere  nel decennio all’Istituto previdenziale la restituzione della contribuzione versata in misura maggiore.
Al contrario, i datori di lavoro pubblici che abbiano erroneamente applicato il massimale contributivo, avendo provveduto a versare una contribuzione inferiore a quella dovuta, dovranno procedere alla regolarizzazione delle differenze contributive.
Le retribuzioni superiori al massimale contributivo, già accreditate in posizione assicurativa per una errata disapplicazione dello stesso, saranno riportate e valutate ai fini delle prestazioni entro il limite del massimale, anche nel caso in cui la contribuzione versata in misura maggiore a quella dovuta, non è rimborsabile per effetto del decorso del periodo di prescrizione decennale. o di presentazione della domanda di accredito o di riscatto.
Individuazione del sistema pensionistico applicabile (art. 1, c. 12 e 13, legge 335/1995)
Ai fini della valutazione dell’anzianità contributiva al 31/12/1995 (almeno 18 anni, meno di 18 anni, nessuna contribuzione) e del conseguente sistema di calcolo da adottare, deve essere considerata solo la contribuzione accreditata nella gestione in cui viene liquidata la pensione, purché non utilizzata.
Per gli iscritti all’ex Inpdap, va considerata l’anzianità contributiva complessiva maturata nella medesima gestione. Vale a dire che per l’iscritto alla CTPS con pregressa iscrizione, ad esempio, alla CPDEL, ai fini dell’accertamento dell’anzianità contributiva al 31/12/1995, rileva anche la contribuzione CPDEL, anche se la stessa potrebbe aver dato luogo ad un trattamento pensionistico. Ciò in quanto operano gli istituti della riunione e/o ricongiunzione dei servizi prestati presso più amministrazioni statali o presso Enti con iscrizione ad una delle Casse pensioni (CPDEL, CPS, CPI, CPUG- DPR n. 1092/1973).
Il diritto a pensione nel sistema contributivo si matura, inoltre, sulla base dei requisiti previsti dall’art. 24, comma 10 della legge n. 214/2011 (pensione anticipata con 41/42 anni e 10 mesi, rispettivamente per le donne e per gli uomini, indipendentemente dall’età anagrafica).
Come precisato nella precedente circolare del 2016, l’Inps conferma, con la circolare 10 del 2017, che i nuovi criteri per l’individuazione del sistema pensionistico (diritto e calcolo) – secondo i quali va considerata la sola contribuzione versata e accreditata nella gestione assicurativa in cui viene liquidata la pensione – trovano applicazione ai fini della liquidazione dei trattamenti di pensione a carico della Gestione esclusiva, in virtù della maturazione a decorrere dal 1° gennaio 2012 dei nuovi requisiti previsti dalla legge n. 214/2011.
Il diritto autonomo a pensione nel sistema contributivo all’età di 70 anni, incrementati della speranza di vita, può essere conseguito anche dall’iscritto alla Gestione esclusiva che abbia cessato l’attività lavorativa prima del 2012, sempre che abbia maturato una contribuzione minima effettiva di 5 anni ed a condizione, ovviamente, che la stessa si riferisca esclusivamente a periodi successivi al 31/12/1995.