L’ Art. 1, commi 188-193, della Legge 232/2016 recanti disposizioni in tema di “Rendita integrativa temporanea anticipata” (RITA)

I commi da 188 a 193 dell’art. 1 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 20172019) hanno introdotto, per gli iscritti alla previdenza complementare in prossimità del pensionamento, la possibilità di fruire della c.d. “rendita integrativa temporanea anticipata” (RITA), disciplinandone i requisiti.  Ora la Covip con circolare 22 marzo 2017, Prot. n. 1174, ha reso noto le disposizioni operative che le forme di previdenza complementare devono applicare.