Il Cumulo dei periodi assicurativi

Cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti ai sensi dell’articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232. Rinuncia alla totalizzazione di cui al decreto legislativo n. 42 del 2006 ed alla ricongiunzione ex lege n. 29 del 1979. Termini di pagamento delle indennità di fine servizio.
La legge di bilancio 2017  ha previsto che la facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti possa essere esercitata anche:
–       dagli iscritti alle Casse professionali;
–       per conseguire la pensione anticipata della legge Fornero;
–       dai soggetti in possesso dei requisiti per il diritto autonomo al trattamento pensionistico in una delle gestioni.

Sono stati inoltre disciplinati  i termini di pagamento delle indennità di fine servizio, comunque denominate ; per i soggetti titolari di più periodi assicurativi che consentono l’accesso al trattamento pensionistico, il recesso dalla ricongiunzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge n. 29 del 1979 e le modalità di restituzione di quanto già versato, nonché, la rinuncia alla domanda di pensione in totalizzazione.

L’Inps con la circolare 60/2017 i fornisce le prime istruzioni applicative delle disposizioni in argomento limitatamente ai casi di cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti a due o più forme di assicurazione obbligatoria dei lavoratori dipendenti, autonomi, alla gestione separata.

Con successiva circolare verranno diramate le istruzioni applicative delle disposizioni in argomento con riferimento ai casi di cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti anche presso le Casse professionali.
A decorrere dal 1° gennaio 2017 i soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché agli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che non siano già titolari di trattamento pensionistico presso una delle predette gestioni, hanno facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un’unica pensione.

La facoltà di cumulo può essere esercitata per la liquidazione del trattamento pensionistico a condizione che il soggetto interessato abbia i requisiti anagrafici previsti dal comma 6 dell’articolo 24, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,, e il requisito contributivo di cui al comma 7 del medesimo articolo 24, ovvero, indipendentemente dal possesso dei requisiti anagrafici, abbia maturato l’anzianità contributiva prevista dal comma 10 del medesimo articolo 24 adeguata agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell’articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché per la liquidazione dei trattamenti per inabilità e ai superstiti di assicurato deceduto.
Questa facoltà di cumulo ora può essere esercitata per conseguire la pensione di vecchiaia anche dai soggetti in possesso dei requisiti per il diritto autonomo al trattamento pensionistico in una delle gestioni di cui al predetto comma 239.

In tali casi la pensione non può avere decorrenza anteriore al 1° febbraio 2017.

Resta fermo che la titolarità di un trattamento pensionistico diretto a carico di una delle gestioni di cui al citato comma 239 – tra le quali le Casse professionali – preclude l’esercizio della facoltà di cumulo.
A decorrere dal 1° gennaio 2017, la facoltà di cumulo può essere esercitata dai superstiti per conseguire la pensione indiretta, anche nel caso in cui, al momento della morte, il dante causa risulti in possesso dei requisiti per il diritto autonomo al trattamento pensionistico.
In tali casi, la facoltà di cumulo in parola può essere esercitata dai superstiti per i decessi avvenuti dal 1° gennaio 2017 e la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del dante causa.

Resta fermo che la titolarità di un trattamento pensionistico diretto a carico di una delle gestioni – tra le quali le Casse professionali – preclude l’esercizio della facoltà di cumulo da parte dei superstiti

Trattamenti di inabilità in cumulo

A decorrere dal 1° gennaio 2017, la facoltà di cumulo può essere esercitata per conseguire i trattamenti di inabilità anche dai soggetti in possesso dei requisiti per il diritto autonomo al trattamento pensionistico in una delle gestioni pensionistiche.

In tali casi, la decorrenza dei trattamenti di inabilità è attribuita secondo i criteri vigenti nella gestione nella quale il lavoratore è iscritto al momento del verificarsi dello stato inabilitante.

Si precisa che in presenza di contribuzione esclusivamente nel Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti (FPLD) e nelle Gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi, l’interessato può conseguire la pensione di inabilità,  tenuto conto che il possesso dei requisiti per il diritto autonomo al trattamento pensionistico in una delle gestioni, non preclude l’esercizio della facoltà di cumulo in parola.

Resta ferma la possibilità per gli interessati di chiedere, ove ne ricorrano le condizioni, la pensione di inabilità in totalizzazione, con il computo previsto per gli iscritti alla gestione separata o con il cumulo di cui al decreto legislativo n. 184 del 1997, con applicazione della relativa disciplina.

Rinuncia alla domanda di pensione in totalizzazione

La legge di bilancio 2017 ha previsto che i soggetti titolari di più periodi assicurativi che consentono l’accesso al trattamento pensionistico che hanno presentato domanda di pensione in totalizzazione ed il cui procedimento amministrativo non si sia ancora concluso, possono, previa rinuncia alla domanda di pensione in totalizzazione, accedere al trattamento pensionistico in cumulo.

La rinuncia alla domanda in totalizzazione può essere effettuata anche dai superstiti di assicurato.

Recesso dalla ricongiunzione –  articoli 1 e 2 della legge n. 29 del 1979

L’art. 1, comma 197, della legge n. 232 del 2016 dispone che: “Per i casi di esercizio della facoltà di ricongiunzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, da parte dei soggetti, titolari di più periodi assicurativi che consentono l’accesso al trattamento pensionistico a seguito di quanto previsto all’articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per effetto delle modifiche introdotte dal comma 195 del presente articolo, sono consentiti, su richiesta degli interessati, il recesso e la restituzione di quanto già versato, solo nei casi in cui non si sia perfezionato il pagamento integrale dell’importo dovuto. La restituzione di quanto versato è effettuata a decorrere dal dodicesimo mese dalla data della richiesta di rimborso in quattro rate annuali, non maggiorate di interessi. Il recesso di cui al presente comma non può, comunque, essere esercitato oltre il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e nei casi in cui abbia già dato titolo alla liquidazione del trattamento pensionistico”.
La disposizione in esame introduce una particolare norma transitoria con riferimento ai soli soggetti titolari di più periodi assicurativi che hanno perfezionato i requisiti prescritti dall’articolo 1, comma 239, della legge n. 228 del 2012 entro il 1° gennaio 2017 e che hanno accettato un provvedimento di ricongiunzione ex lege n. 29 del 1979. Per i predetti soggetti, in caso di rinuncia alla domanda di ricongiunzione effettuata entro il 1° gennaio 2018 la restituzione delle quote di onere di ricongiunzione versate avviene a decorrere dal dodicesimo mese dalla data di richiesta di rimborso, in quattro rate annuali, non maggiorate di interessi. Tale modalità di rimborso si applica nei casi di recesso dalla ricongiunzione richiesta ai sensi degli articoli 1 o 2 della legge n. 29 del 1979 sia dagli iscritti alle gestioni private che dagli iscritti alle gestioni pubbliche dell’Inps.

Per “titolari di più periodi assicurativi che consentono l’accesso al trattamento pensionistico in cumulo” si intendono coloro che hanno perfezionato entro il 1° gennaio 2017 i requisiti anagrafici e contributivi richiesti dall’articolo 1, comma 239 della legge n. 228 del 2012, come modificato dalla legge n. 232 del 2016.

Il recesso in argomento può essere manifestato sia in forma esplicita, presentando apposita istanza in tal senso, sia attraverso il semplice comportamento omissivo nel pagamento delle rate di onere (interruzione dei pagamenti). La quota di onere versato ex lege n. 29 del 1979 è rimborsato a domanda degli assicurati.

Atteso il citato carattere transitorio, la suddetta normativa non si applica:

–       ai recessi dalla ricongiunzione avvenuti successivamente al 1° gennaio 2018;
–       ai soggetti che non hanno perfezionato i requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico in cumulo entro il 1° gennaio 2017;
–       e comunque nei casi di recesso dalla ricongiunzione intervenuto entro il 31 dicembre 2016.

Nelle ipotesi di cui ai punti precedenti continuerà ad applicarsi la disciplina ordinaria fin qui applicata.

Resta confermato che coloro che hanno pagato integralmente l’onere di ricongiunzione non possono comunque recedere dalla ricongiunzione allo scopo di ottenere la restituzione di quanto versato. Del pari, non è oggetto di recesso la ricongiunzione che abbia dato luogo alla liquidazione di una pensione, sebbene su di essa vengano compiute trattenute a titolo di rate d’onere di ricongiunzione.

L’esercizio della facoltà di ricongiunzione, di recesso e di restituzione non preclude di per sé il cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti di cui al citato articolo 1, comma 239, della legge n. 228 del 2012, al ricorrere dei prescritti requisiti.

Il comma 197, dell’articolo 1 della legge n. 232 del 2016 in esame si riferisce espressamente alle sole ipotesi di ricongiunzione ex lege n. 29 del 1979; sono quindi escluse dal suo campo di applicazione le ricongiunzioni esercitate ai sensi della legge n. 45 del 1990.

Termini di pagamento delle indennità di fine servizio
La legge di bilancio del corrente anno prevede altresì una particolare decorrenza dei termini di pagamento delle indennità di fine servizio comunque denominate spettanti al personale dipendente delle pubbliche amministrazioni che si avvale della facoltà di cumulo.

Per il personale che cessa dal servizio usufruendo di tale facoltà, il trattamento di fine servizio o di fine rapporto sarà pagabile non prima di dodici mesi decorrenti dal compimento, dell’età anagrafica prevista dall’articolo 24, comma 6, del decreto legge n. 201 del 2011 e non dalla cessazione del rapporto di lavoro da parte dello stesso.