Inps: cos’è l’unità produttiva

Ai fini della precisione dei versamenti contributivi, l’Inps prova a perimetrale bene il concetto di “Unità Produttiva” per agevolarne la gestione. Lo fa con il messaggio n. 1444 del 31 marzo 2017.
Attesa la decorrenza della valorizzazione obbligatoria del predetto elemento a partire dalle denunce di 2017, l’Istituto di previdenza riassume  le regole amministrative che ne governano la gestione.

Si ricorda che costituisce “Unità operativa” il luogo dove si svolge stabilmente l’attività lavorativa di uno o più dipendenti ovvero la sezione produttiva aziendale avente caratteristiche di omogeneità. A partire dalle denunce di gennaio 2016, la compilazione è obbligatoria anche in assenza di  più Unità operative, per cui, in presenza della sola sede principale di lavoro, l’elemento dovrà comunque essere valorizzato con il valore “0”.

La “Unità produttiva”, concetto introdotto con la riforma degli ammortizzatori sociali operata con il decreto legislativo n. 148/2015,  assume ora particolare rilevanza  essendo  principalmente connessa alle prestazioni di integrazione salariale. In questa prospettiva costituisce “Unità produttiva” lo stabilimento o la struttura finalizzata alla produzione di beni o all’erogazione di servizi che presenta questi requisiti:
a)   risulta dotato/a di autonomia finanziaria o tecnico funzionale, così da permettere in piena autonomia le scelte organizzative più confacenti alle caratteristiche funzionali e produttive dello stabilimento o struttura;
b)   è idoneo/a a realizzare l’intero ciclo produttivo o una fase completa dello stesso, in tutto o in parte la produzione di beni o servizi dell’azienda;
c)   ha maestranze adibite in via continuativa.

Si ricorda che, con riferimento ad una durata presuntiva relativa all’individuazione per i cantieri edilizi e affini compresi quelli relativi all’impiantistica industriale, è stato fissato ad un mese il limite minimo di durata dell’appalto ai fini della qualificazione in unità produttiva dei predetti cantieri .

Posto il diverso significato dei due elementi,  unità produttiva e unità operativa in concreto si possono riscontrare situazioni in cui un plesso produttivo costituisca Unità operativa e al contempo Unità produttiva – è questo sicuramente il caso della sede di lavoro principale (codice 0) – ovvero situazioni in cui il plesso produttivo costituisce Unità operativa (codice da 1 a seguire), in quanto luogo dove si svolge stabilmente l’attività lavorativa di uno o più dipendenti, ma non Unità produttiva, dal momento che lo stesso non presenta i requisiti costituitivi della Unità produttiva sopra indicati.

Il censimento delle eventuali sedi di lavoro diverse da quella principale va invece effettuato a cura dell’azienda avvalendosi delle funzionalità della procedura medesima, che, con un sistema di numerazione progressiva, censisce ognuna delle predette sedi di lavoro diversa dalla principale (coincidente o meno con la sede legale) sulla base di valori crescenti . Una volta operato il censimento della nuova sede di lavoro – che, per quanto sopra detto, costituisce sempre Unità operativa – la procedura consente di autocertificare se la sede medesima abbia i requisiti per la registrazione anche come Unità produttiva.

Si possono presentare le seguenti casistiche:

1.   Azienda con unica sede di lavoro:
2.  Azienda con sede principale di lavoro + una unità produttiva che costituisce al contempo Unità operativa:
–          lavoratore operante presso la sede principale aziendale    lavoratore operante presso l’unità operativa/produttiva
3.  Azienda con sede principale di lavoro + una unità operativa che non costituisce Unità produttiva:
–          lavoratore operante presso la sede principale aziendale          lavoratore operante presso l’unità operativa
Allo scopo di agevolare lo svolgimento degli adempimenti aziendali e di favorire la gestione dei trattamenti CIG senza soluzione di continuità, all’inizio del 2017, a tutte le Unità operative censite in anagrafica aziende è stato attribuito anche il significato di Unità produttiva. Ogni azienda deve, pertanto, avere cura di rivalutare, alla luce del proprio assetto organizzativo, la correttezza del risultato della predetta operazione e, nel caso, di apportare le modifiche necessarie, vale a dire di cessare le Unità produttive ovvero di Unità operative che non hanno i requisiti amministrativi qui ribaditi).

Qualora presso la sede legale dell’azienda non si svolga alcuna prestazione di lavoro subordinato, la stessa non costituisce né sede principale di lavoro (codice “0”), tantomeno unità operativa.
Qualora presso la sede legale dell’azienda non si svolga alcuna prestazione di lavoro subordinato, la stessa non costituisce né sede principale di lavoro (codice,  tantomeno unità produttiva.
Ai fini della gestione dei trattamenti CIG, la relazione univoca così strutturata fra l’Unità operativa (ante marzo 2017) e la Unità produttiva (da marzo 2017) agevola, ai fini della corretta applicazione della nuova normativa in materia di ammortizzatori sociali, le attività di calcolo della durata delle sospensioni lavorative e di rilevazione dei requisiti che integrano il diritto di accesso ai citati trattamenti.

UniEmens è un sistema in vigore fin dal 2009 di inoltro delle denunce mensili relative ai lavoratori dipendenti. Si tratta della trasposizione in un unico documento telematico, delle notizie che le aziende datrici di lavoro dovevano fornire mediante in sostituzione deii modelli DM10/2 ed EMENS.
Con il DM10/2 venivano comunicati i dati contributivi in forma aggregata. Mediante il modello EMENS il datore di lavoro comunicava invece i dati retributivi riferiti al singolo lavoratore.