Anticipo della complementare: Rendita Integrativa Temporanea Anticipata

A fianco dell’Ape nelle sue molteplici versioni, la legge di bilancio 2017 ( l.232/20016) ha istituito anche la pensione anticipata complementare, già peraltro prevista in altra forma con il decreto legislativo n. 124/1993.
La  Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA)
concede la possibilità, su richiesta dell’aderente, di ottenere anticipatamente, in tutto o
in parte, una rendita temporanea.
L’erogazione delle somme richieste avviene dal momento dell’accettazione della domanda
fino al conseguimento dei requisiti pensionistici. La misura è prevista in via sperimentale
dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018.
Le quote della RITA  possono essere utilizzate anche per  la riduzione o l’azzeramento dell’entità del prestito per l’APE volontaria.
Destinatari e condizioni
La RITA può essere chiesta dai dipendenti, pubblici e privati, che:
• hanno aderito alla previdenza complementare;
• hanno cessato il rapporto di lavoro;
• sono in possesso dei requisiti per l’accesso all’APE volontaria e della relativa
certificazione INPS.
Per chiedere la RITA non è necessario che il soggetto fruisca effettivamente dell’APE. I
lavoratori possono scegliere di avvalersi dell’APE volontaria e della RITA in modo
congiunto o alternativo. Non sono previsti requisiti minimi di contribuzione alla previdenza
complementare.
Procedimento
La domanda di RITA va presentata dal lavoratore al proprio fondo di previdenza
complementare, allegando la certificazione del diritto all’APE volontaria rilasciata
dall’INPS.
Il Fondo di Previdenza Complementare predispone:
un documento ad hoc contenente le caratteristiche della RITA, le condizioni
previste dalla normativa per la fruizione, la periodicità prevista per il frazionamento
e le modalità di erogazione e gestionali;
• un modulo per la richiesta della prestazione contenente anche l’indicazione che
l’importo della rata potrà subire variazioni, anche in negativo, in conseguenza
dell’andamento del mercato finanziario;
• un’informativa sulle rate erogate fornita su base annuale, ovvero, attraverso la
comunicazione periodica. Tale comunicazione dovrà contenere un richiamo sulla
RITA anche nella parte relativa alle novità legislative nel corso dell’anno.
Il Fondo inoltre provvede ad accertare l’avvenuta cessazione del rapporto di lavoro prima
della liquidazione della RITA.
Misura
Il lavoratore può chiedere, in tutto o in parte, il montante accumulato nel Fondo di
previdenza complementare.
La forma pensionistica complementare stabilisce la periodicità del frazionamento, anche
indicando più opzioni alternative, ed eroga direttamente la RITA.
Qualora non utilizzata l’intera posizione accumulata, l’iscritto potrà usufruire delle
prestazioni ordinarie in capitale e in rendita sulla parte residua del montante individuale.
I costi addebitati per l’erogazione di ogni rata, ovvero “una tantum”, dovranno essere
riportati nel documento sulla RITA.
Agli iscritti del settore privato, alle rate della RITA si applicano i limiti di cedibilità,
sequestrabilità e pignorabilità previsti per le pensioni, ovvero, nei limiti di un quinto sulla
prestazione percepita.
Gestione attiva della posizione
Il montante di cui si chiede il frazionamento continua ad essere gestito in modo da poter
beneficiare dei rendimenti. Salvo quindi diversa volontà da parte dell’iscritto (espressa al
momento della richiesta), tale montante dovrà essere riversato nel Comparto più prudente.
Le rate verranno erogate di volta in volta tenendo conto dell’incremento o della
diminuzione del montante derivante dalla gestione del comparto stesso.
Tassazione applicata
Alla RITA viene applicata la stessa tassazione relativa alle prestazioni di previdenza
complementare, ovvero una aliquota del 15% al netto dei contributi, ridotta dello 0,30% per
ogni anno eccedente il 15°, fino a un limite massimo del 6% per gli importi maturati dal 1°
gennaio 2007.
Il montante maturato prima del 1° gennaio 2007 è soggetto a diversi regimi fiscali.
Decesso del percettore della RITA
In caso di decesso dell’iscritto percettore della RITA, il montante residuo consistente nelle
rate non erogate (ancora in fase di accumulo) sarà riscattato secondo le regole vigenti di
settore relative alla premorienza:
• per il settore privato dagli eredi, ovvero, dai diversi beneficiari designati siano essi
persone fisiche o giuridiche;
• per il settore pubblico dal coniuge ovvero dai figli ovvero, se viventi e a carico
dell’iscritto dai genitori.
Pagamento dell’indennità di fine servizio o di fine rapporto dei pubblici dipendenti
Per i dipendenti pubblici che cessano l’attività lavorativa e richiedono la RITA il termine
previsto per l’erogazione del trattamento di fine rapporto e di fine servizio inizia a
decorrere solo al compimento dei requisiti per il trattamento pensionistico di vecchiaia. Praticamente se si chiede la Rita a 63 anni, i 12 o 24 mesi cominciano a decorrere solo dopo il compimento di 66 anni e 7 mesi.