L’Inps anche a diversi anni dall’incauta fusione dell’Inpdap non si è reso conto della diversità dei mondi del lavoro del settore pubblico e quello privato e procede come uno schiacciasassi ad unificare prassi  e procedure di cui i dipendenti non c’entrano niente. Qualcuno intravede una specie di accanimento contro gli assicurati ex Inpdap, una sorta di (inesistente) fumus persecutionis. Perché come al solito ci sono delle norme che sono considerate da applicarsi immediatamente senza se e senza ma, altre invece no. In questo caso l’Inps trova indifferibile estendere la prescrizione contributiva agli statali come prescrive la legge, ma per l’estratto contributivo, prescritto dalla stessa legge siamo non dico all’anno zero, ma quasi.
Prendiamo il  caso del mancato pagamento dei contributi previdenziali dei dipendenti pubblici, la cui quota è stata sempre debitamente defalcata dalla busta paga. Nell’ambito del processo di integrazione delle prassi in uso presso il soppresso INPDAP con quelle vigenti nell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale fra le tante incombenze, l’Istituto ha ritenuto prioritario definire la questione della prescrizione dei contributi pensionistici non versati dalle pubbliche amministrazioni procedendo  ad una dotta ricognizione della normativa e tenuto conto delle specificità del settore ha  fornito  con circolare n. 94/17 le relative disposizioni.

Qual è il ragionamento dell’Inps

La legge335/95 (cd. Riforma Dini) ha previsto  all’art. 3, commi 9 e 10, la riduzione del termine di prescrizione della contribuzione previdenziale e assistenziale obbligatoria da dieci a cinque anni precisando che  la contribuzione prescritta non può essere più versata. Questa modifica
si applica anche alla contribuzioni di pertinenza delle Gestioni pensionistiche pubbliche. L’art 6 della stessa legge però prevede che ad ogni assicurato debba essere inviato, con cadenza annuale, un estratto conto che indichi le contribuzioni effettuate, la progressione del montante contributivo e le notizie relative alla posizione assicurativa. L’Inps non può ignorare tuttavia l’art. 31 della legge 24 maggio 1952, n. 610 che  stabilisce una speciale disciplina per il recupero delle contribuzioni dovute dalla ex Cpdel e Cassa Sanitari, ma ritiene che tale norma derogatoria non è  applicabile agli iscritti alla Cassa Stato perché  istituita dopo, solamente dal 1 gennaio 1996.  Per cui se ammette la possibilità di salvaguardare i dipendenti degli enti locali e sanità, è drastico con gli statali.

Affermata la durata quinquennale del termine di prescrizione della contribuzione pensionistica dovuta alle casse gestite dall’ex Inpdap, l’Inps fa presente che tale termine, analogamente a quanto accade per le altre forme di assicurazione obbligatoria, decorre dalla data in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.),

Però nell’ottica del completamento del processo di integrazione delle prassi in vigore presso il soppresso Inpdap e al fine di garantire l’uniformità delle regole amministrative vigenti per tutti i datori di lavoro, sia pubblici sia privati, tenuti all’assolvimento degli obblighi informativi e contributivi nei confronti dell’INPS, devono effettuare il predetto adempimento esclusivamente attraverso il flusso UniEmens,
a partire dal 1° novembre 2012; l’Istituto, pertanto, ha deciso di non ritenere valide le dichiarazioni contributive a partire da ottobre 2012, effettuate con modalità diverse.

Alla luce della portata innovativa dell’orientamento fornito con la presente circolare e degli opportuni adeguamenti ai quali i sistemi in uso presso gli enti e le pubbliche amministrazioni dovranno  essere necessariamente sottoposti, le disposizioni qui fornite si applicano a far data dal 1 gennaio 2018.

I sindacati statali e i patronati sono subito intervenuti sulla spinosa vicenda, poco convinti delle interpretazioni dell’Inps.
La prescrizione quinquennale dei contributi viene applicata ai dipendenti privati sulla base
delle leggi vigenti. Per i dipendenti del settore privato è però disponibile, presso l’Inps, la situazione
contributiva aggiornata, per la quale possono chiedere la modica in caso di errori ed omissioni,
l’accredito di contribuzione mancante ecc, al fine di tutelare i propri diritti previdenziali.
Per i lavoratori pubblici, tale istituto giuridico non è stato finora applicato e l’Inps
senza aver provveduto a sistemare
e rendere accessibili le posizioni contributive della generalità dei pubblici dipendenti vuole agire dall’inizio del prossimo anno
A fronte dell’inefficacia delle azioni messe in campo da Inps che, dopo aver promesso, anni orsono, una campagna massiva per mettere a disposizione dei lavoratori i
loro estratti previdenziali, ha invece inviato tali informazioni per il tramite degli Enti datori di lavoro,
che sono risultati a loro volta inadempienti – valutata ad oggi l’impossibilità, per la generalità dei dipendenti pubblici, a verificare la propria posizione contributiva, segnalando eventuali errori, omissioni e mancanze, introdurre e rendere operativa la prescrizione, risulta gravemente pregiudizievole per i diritti degli interessati.
Se non viene portato a termine  il percorso della conoscibilità di tutti i dipendenti pubblici della propria situazione contributiva, non è lecito applicare qualsiasi prescrizione.