Non solo i lavoratori pubblici ma anche i pensionati dell’ex Inpdap possono essere iscritti al fondo credito gestito ora dall’Inps ed ottenere dei prestiti. La situazione non è particolarmente complessa, ma ci sono comunque delle lacune che l’Inps con  Messaggio n. 3282 dell’ 11/8/20147 ha ritenuto opportuno chiarire. Infatti, con il Decreto del Mef del 7 marzo 2007, n. 45, è stata introdotta l’iscrizione a domanda  alla gestione credito ex Inpdap ora Inps.
Le richieste di adesione a seconda della categoria di appartenenza, hanno termini diversi, ma una volta fatta
non può essere più revocata e l’iscrizione  permane per tutta la durata del rapporto di lavoro e per i pensionati  fino all’ultimo giorno di esistenza in vita.
I dipendenti presso Enti e Amministrazioni pubbliche, non iscritti ai fini pensionistici o per le prestazioni di fine servizio (TFS/TFR) alla gestione pubblica come i dipendenti Inps e del parastato in genere, in servizio alla data del 31/05/2008 dovevano manifestare la volontà di aderire alla gestione credito, presentando l’apposito modulo all’INPDAP entro la medesima data del 31 maggio 2008.
La facoltà di adesione può essere esercitata, altresì, dai lavoratori – assunti o trasferiti successivamente al 31/05/2008. La domanda va presentata entro 30 giorni dalla data dell’assunzione o  del trasferimento.
Pensionati/pensionandi: termini di adesione alla gestione credito per periodi
successivi al pensionamento.
I lavoratori in quiescenza alla data del 31/05/2008 – pensionati ex dipendenti pubblici dovevano manifestare all’INPDAP la volontà di aderire alla gestione credito, entro la medesima data del 31 maggio 2008.
A decorrere dal 1/06/2008, possono aderire solo i dipendenti in servizio, iscritti obbligatoriamente  e prossimi al pensionamento.
La facoltà di adesione deve essere esercitata entro l’ultimo giorno di servizio.
I titolari di pensioni indirette o di reversibilità sono esclusi dalla facoltà di aderire alla gestione
credito.
Personale in ausiliaria
Le norme che regolano la facoltà di adesione devono essere coordinate con la disciplina specifica del collocamento in ausiliaria degli ufficiali e dei sottufficiali.
Ufficiali in ausiliaria
Gli ufficiali transitati nella posizione di ausiliaria fruiscono di un trattamento provvisorio di
pensione a carico del Ministero della Difesa e sono iscritti obbligatoriamente alla gestione credito.
Per mantenere l’iscrizione alla gestione credito dopo la cessazione dall’ausiliaria, gli ufficiali
devono  aderire  entro l’ultimo giorno di iscrizione obbligatoria, quindi entro l’ultimo giorno di ausiliaria.
Sottufficiali in ausiliaria
Anche i sottufficiali collocati in ausiliaria fruiscono di un trattamento provvisorio di pensione a carico
del Ministero della Difesa ma, a differenza degli ufficiali, non sono iscritti obbligatoriamente
alla gestione credito.
I sottufficiali prossimi al collocamento in ausiliaria possono chiedere di aderire alla gestione
credito entro l’ultimo giorno di servizio antecedente al collocamento in ausiliaria.
Adesione lavoratori di nuova assunzione o trasferiti in amministrazioni
pubbliche
Acquisita la domanda di adesione, la struttura territorialmente competente ne verifica la
legittimità secondo le indicazioni date in precedenza (soggetto con diritto all’esercizio della
facoltà e domanda presentata nei termini prescritti).
Al termine dell’istruttoria, la sede Inps notificherà  l’esito  all’interessato e al datore di lavoro.
 Adesione iscritti pensionandi e degli ufficiali prossimi alla cessazione
dall’ausiliaria
I neo assunti o trasferiti e i sottufficiali prossimi al collocamento in ausiliaria devono inviare
contestualmente una copia della richiesta alla propria amministrazione.
Il modulo di adesione non deve essere presentato dal personale in servizio prossimo al
pensionamento e dagli ufficiali prossimi alla cessazione dell’ausiliaria se hanno manifestato la
volontà di aderire alla gestione credito in sede di domanda di pensione, fermo restando il
rispetto dei termini sopraindicati.
Per i pensionati che fruiscono di un trattamento pensionistico non erogato dall’INPS ma da un
altro Ente previdenziale (ad es. INPGI, ENPAM), l’Inps provvederà a comunicare a quest’ultimo l’accoglimento dell’istanza affinché l’Ente effettui la trattenuta sulla  pensione erogata.
Nel caso in cui il pensionato sia titolare di più pensioni obbligatorie dirette, a carico della
gestione pubblica ovvero di pensioni rientranti nell’ambito di applicazione del D.M.45/2007, la
trattenuta deve essere applicata a ciascun trattamento pensionistico diretto lordo.
L’obbligo contributivo decorre, per tutti i trattamenti pensionistici sopra richiamati, dalla data
di iscrizione alla gestione credito in qualità di aderente in pensione.
Per i soggetti titolari di un trattamento pensionistico in regime di totalizzazione o di cumulo,
sia con fondi tutti gestiti da INPS, sia nel caso di presenza di enti o casse esterne, la
trattenuta è applicata sull’intero trattamento pensionistico lordo.
Si evidenzia che nessun contributo è dovuto nel caso in cui il trattamento pensionistico preso a
riferimento per l’applicazione della trattenuta sia inferiore o pari a 600 euro lorde mensili,
importo rivalutato prendendo a riferimento le variazioni del trattamento minimo delle pensioni
a carico del fondo pensioni dei lavoratori dipendenti. La trattenuta sarà operata sull’importo
lordo della pensione al superamento del suindicato limite.
In sede di erogazione di prestiti il quinto cedibile va calcolato sull’importo complessivo del
trattamento pensionistico in regime di totalizzazione o cumulo sui quali opera la trattenuta.