L’adeguamento dei requisiti pensionistici agli incrementi della speranza di vita, la proroga dell’Ape volontaria, i requisiti contributivi per le donne nell’Ape sociale, la discipina a regine della Rita (rendita integrativa temporanea anticipata). Fra le novità approvate nel testo della manovra licenziata definitivamente dal Senato prima di Natale ci sono alcune misure che riguardano la previdenza. Ecco nel dettaglio quali sono.
L’adeguamento dei requisiti pensionistici agli incrementi della speranza di vita
Modificato il meccanismo di adeguamento dei requisiti pensionistici agli incrementi della speranza di vita. È stato previsto che si dovrà fare riferimento alla media dei valori registrati nei singoli anni del biennio di riferimento rispetto alla media dei valori registrati nei singoli anni del biennio precedente. Inoltre gli adeguamenti (a decorrere da quello operante dal 2021) non possono essere superiori a 3 mesi (con recupero dell’eventuale misura eccedente in occasione dell’adeguamento o degli adeguamenti successivi). È ancora previsto che eventuali variazioni negative devono essere recuperate in occasione degli adeguamenti successivi (mediante compensazione con gli incrementi che deriverebbero da tali adeguamenti). Viene anche prevista l’esclusione dall’adeguamento all’incremento della speranza di vita (pari a 5 mesi e decorrere dal 2019) per specifiche categorie di lavoratori e per i lavoratori impegnati nelle attività usuranti.
La proroga dell’Ape volontaria
Interventi anche in relazione ad Ape volontaria e Ape sociale, con l’obiettivo di ampliare la possibilità di accesso agli strumenti di anticipazione del pensionamento . Arriva la proroga di un anno (dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2019) dell’Ape volontaria (finora sperimentale).
Ape sociale, l’ampliamento dei requisito di “stato di disoccupazione”
Si interviene inoltre sul requisito dello “stato di disoccupazione” richiesto per l’accesso all’Ape sociale, prevedendo che si configuri -oltre che nel caso di licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, come attualmente previsto – anche nel caso di scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato (a condizione che il soggetto abbia avuto, nei 36 mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi). In relazione ai soggetti che assistono (da almeno 6 mesi) familiari con handicap grave, prevista l’estensione anche ai parenti e affini di secondo grado conviventi, nel caso in cui i genitori o il coniuge del familiare invalido abbiano compiuto i 70 anni o siano affetti anch’essi da patologie invalidanti, deceduti o mancanti, del diritto di accedere all’Ape sociale.
L’intervento sull’Ape sociale donna
Un altro intervento riguarda i requisiti contributivi richiesti per l’accesso all’Ape sociale: sul fronte della cosiddetta Ape sociale donna viene prevista una riduzione per le donne di 12 mesi per ciascun figlio, nel limite massimo di 2 anni.
Nuove professioni fra i lavori gravosi
Per quanto riguarda il beneficio previdenziale per i cosiddetti lavoratori precoci, vengono incluse nuove professioni tra i lavori gravosi, si amplia l’intervallo temporale in cui maturare il periodo di attività richiesto nelle professioni gravose (in particolare, oltre allo schema 6 anni su 7 viene altresì prevista la possibilità di maturare il periodo di attività secondo lo schema 7 anni su 10) e si semplifica la procedura per l’accesso al beneficio. Nuovi benefici previdenziali sono previsti per i lavoratori impiegati in cicli produttivi del settore industriale su turni di 12 ore e per i lavoratori che operano in stabilimenti di fibre ceramiche, mentre specifiche disposizioni regolano il pensionamento anticipato di dipendenti di aziende editoriali e stampatrici di periodici.
Istituito il Fondo Ape
Viene istituito il Fondo Ape sociale nello stato di previsione del ministero del lavoro con dotazione pari a 12,2 milioni di euro per il 2019, 7,5 milioni di euro per il 2020, 10,5 milioni di euro per il 2021, 3,6 milioni di euro per il 2022, di 5,3 milioni di euro per il 2023 e di 2,4 milioni di euro annui dal 2024. Nel Fondo confluiranno anche le eventuali economie emergenti dall’attività di monitoraggio degli oneri conseguenti dal beneficio, l’accertamento delle quali è effettuato entro il 15 novembre 2018 mediante Conferenza dei servizi. Nel Fondo confluisce anche la somma di 44,3 milioni di euro per il 2018 per far fronte ad eventuali esigenze non previste. Viene rimodula l’autorizzazione di spesa ai fini del concorso al finanziamento dell’estensione dell’indennità (che risulta essere quindi pari a 630 milioni di euro per il 2018, 666,5 milioni di euro per il 2019, 530,7 milioni di euro per il 2020, 323,4 milioni di euro per il 2021, 101,2 milioni di euro per il 2022 e 6,5 milioni di euro per il 2023).
La disciplina a regime della Rita
Fra le misure in manovra viene introdotta una disciplina a regime della Rita, la Rendita integrativa temporanea anticipata, attualmente prevista in via sperimentale per il periodo 1° maggio 2017 – 31 dicembre 2018, dalla legge legge di bilancio per il 2017, la 232/2016. Specifiche misure tendono poi alla salvaguardia del patrimonio delle casse previdenziali privatizzate e al finanziamento dei patronati. Ci sono anche disposizioni che riguardano la previdenza complementare e, in particolare, la soppressione di FondInps.

Fonte Il sole 24 ore