Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio 2018) Effetti previdenziali

  Il TFS/TFR si paga sempre più tardi.
Adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita
A far data dal 1° gennaio 2019 gli adeguamenti agli incrementi della speranza di vita sono effettuati con cadenza biennale.
Il comma 146 stabilisce che a partire dal 1° gennaio 2021 gli adeguamenti alla speranza di vita previsti con cadenza biennale, non potranno superare i tre mesi, con recupero dell’eventuale eccedenza in occasione dell’adeguamento o degli adeguamenti successivi. Qualora la variazione sia di segno negativo gli adeguamenti non avranno luogo salvo, anche in questo caso, del recupero in sede di adeguamenti successivi mediante compensazione con gli eventuali incrementi.
Tale comma prevede anche una revisione del meccanismo di calcolo dell’adeguamento alla speranza di vita che verrà applicato a regime dal 1° gennaio 2023.
A  decorrere dal 1° gennaio 2019, i requisiti di accesso al pensionamento saranno ulteriormente incrementati di 5 mesi e i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui alla tabella B legge 243/2004 e successive modificazioni saranno ulteriormente incrementati di 0,4 unità.
Esonero dall’incremento della speranza di vita dei requisiti di accesso al pensionamento per alcune categorie di lavoratori (commi 147-148-151-152-153)
Il comma 147 prevede, una sospensione dall’incremento della speranza di vita previsto per il biennio 2019-2020 (5 mesi) ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia e della pensione anticipata ai soggetti che si trovano nella condizione prevista dal comma 148:
a. Lavoratori dipendenti che svolgono da almeno 7 anni nei 10 precedenti il pensionamento, le professioni di cui all’allegato B della legge di bilancio  e che possono far valere una anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni;
b. Ai lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti previste dal decreto legislativo n. 67 del 21 aprile 2011 che svolgono una delle predette lavorazioni per un periodo di tempo pari ad almeno 7 anni negli ultimi 10 di attività lavorativa ovvero ad almeno la metà della vita lavorativa complessiva e sono in possesso di un’anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni.
Tali lavoratori sono rappresentati in quattro macro-categorie:
• lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti (DM del 19/05/1999);
• lavoratori notturni definiti e ripartiti in coloro che prestano attività per tutto l’anno e i turnisti che svolgono attività per almeno 78 giorni l’anno o per numero di giorni inferiori da 64 a 71 o da 72 a 77;
• lavoratori addetti alla cosiddetta “linea catena”;
• conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a nove posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.
Tali lavoratrici e lavoratori continueranno ad accedere alla pensione di vecchiaia a 66 anni e 7 mesi di età e alla pensione anticipata con 42 anni e 10 mesi di contributi gli uomini e 41 anni e 10 mesi le donne anche nel biennio 2019/2020. Trattandosi di sospensione dell’adeguamento alla speranza di vita essa avrà gioco forza i suoi effetti anche per l’anno 2020 e dal 2021 riprenderà l’adeguamento ordinario che sarà decretato per il biennio.
Il comma 151 dispone che, per i dipendenti pubblici che si avvalgono dei commi 147 e 148, i termini di corresponsione del trattamento di fine servizio (TFS) o di fine rapporto (TFR) decorrono dalla data di maturazione teorica del requisito di accesso alla pensione anticipata o di compimento dell’età per la pensione di vecchiaia secondo quanto previsto dalla legge Monti-Fornero.
In pratica, per tali lavoratori, i termini per l’erogazione del TFS/TFR decorrono dalla maturazione dei requisiti ordinari secondo l’incremento dell’aspettativa di vita previsto per il biennio 2019/2020 pari a 5 mesi.