Gran confusione sulle pensioni d’oro

A 58 anni non ancora compiuti, nel 2018 possono andare in pensione d’anzianità i nati nel 1960 che hanno cominciato a lavorare dopo l’obbligo scolastico. Le componenti retributive delle loro pensioni sono maturate nei 36 anni che precedono la riforma Fornero in forza di contributi versati nella misura   si può al più sostenere   del 33 per cento delle retribuzioni tempo per tempo percepite. Saranno erogate per 27 anni nella misura del 72 per cento della retribuzione pensionabile   molto simile all’ultima   mentre nella misura del 43 per cento saranno percepite dai coniugi superstiti per altri 13. Ne scaturiscono rendimenti astronomici che configurano affari d’oro.
Gli stessi affari sono invece disastrosi per la “controparte”, cioè il sistema pensionistico, che, per mantenere il bilancio in pareggio, deve remunerare i contributi in base alla crescita del Pil. Le differenze fra i rendimenti effettivi e quello “sostenibile” costituiscono premi ingiustificati che avranno fine sol quando il sistema contributivo sarà a regime, e le pensioni d’anzianità saranno abbattute da coefficienti di trasformazione inferiori a quello usato per la pensione di vecchiaia.
Il governo non è preoccupato dalle pensioni d’anzianità. Anzi, vuole rilanciarle riducendo a 41 anni il requisito contributivo per accedervi. Si preoccupa invece delle pensioni alte nonostante siano “meritate” per le ragioni discusse su Il Sole-24 Ore del 28 luglio (cui si può aggiungere la maggiorazione contributiva dell’1 per cento oltre il primo tetto). Una di esse è l’età alla decorrenza elevata. Infatti, i destinatari delle pensioni alte svolgono attività lavorative gratificanti che tendono a protrarre fino all’età di vecchiaia. Senza contare che per alcuni di loro (magistrati e professori universitari) quest’ultima supera l’età standard delle altre categorie.
Il maggior partito di maggioranza ha lungamente proposto di assoggettare la componente retributiva delle pensioni alte al ricalcolo contributivo. Perciò stupisce che il disegno di legge depositato alla Camera il 6 agosto cambi del tutto musica proponendo la correzione attuariale sopra auspicata per le pensioni d’anzianità solo quando esse superino il limite di 80 mila euro annui lordi. La proposta è difficilmente interpretabile. Certo è che le pensioni alte sono colpite nei pochi casi in cui sono d’anzianità, e non nei molti in cui sono di vecchiaia. Senza contare che il provvedimento cambierà i comportamenti azzerando del tutto i casi del primo tipo.
Gli effetti retroattivi
Il disegno di legge stabilisce che la correzione attuariale sia anche “retroattiva”, cioè riguardi non solo le pensioni future, ma anche quelle in essere il 1° gennaio 2019. Tuttavia, nel secondo caso le pensioni superiori a 80 mila euro lordi sono colpite se decorse da età inferiori a un benchmark che, a partire dall’età di vecchiaia del 2019 (67 anni), decresce a ritroso nel tempo in base all’aspettativa di vita. Perciò anche le pensioni di vecchiaia possono essere destinatarie della correzione. Ad esempio, lo è una liquidata nel 2010 a un uomo di 65 anni perché il benchmark di quell’anno è stabilito nella misura di 66. La correzione attuariale è basata sul quoziente fra il coefficiente dell’età al pensionamento e quello del benchmark.
Pur tralasciando le dirimenti questioni di legittimità costituzionale, confusamente affrontate nella Relazione Illustrativa, colpiscono alcune scelte inadeguate o incoerenti. Solo tre esempi. In primo luogo, non sono salvaguardati i soggetti espulsi nell’ambito di programmi di esodo. Ad esempio, non lo sono i funzionari e i medici mandati in pensione d’anzianità dalla “legge Brunetta” sul pubblico impiego. In secondo luogo, la scelta di un benchmark indistinto per genere sfavorisce le donne, la cui età di vecchiaia è stata storicamente inferiore a quella degli uomini. Infine, la correzione attuariale esclude le pensioni ai superstiti in essere, mentre quelle future non potranno esserlo perché derivanti da pensioni dirette che hanno subito la correzione in precedenza.
Il contributo di solidarietà non può essere un’alternativa
Dopo averlo sottoscritto, una parte della maggioranza vuole dissociarsi dal pasticcio della correzione attuariale indicando la via del contributo di solidarietà. Temo, però, che possano profilarsi problemi d’altra natura.
Primo, il susseguirsi dei contributi di tal genere rischia di ledere il principio della “temporaneità” che la Corte costituzionale chiede di osservare.
Secondo, la legittimità del contributo deve essere anche valutata alla luce della sua destinazione. La “pensione di cittadinanza” è uno slogan ancora da riempire. Occorre farlo ricordando che l’integrazione al minimo fu abolita dalla riforma Dini. Continueranno a beneficiarne le pensioni miste, mentre non ne avranno più diritto quelle interamente contributive. Fu una scelta giusta perché lo stato non deve assistere i pensionati soltanto, bensì la generalità dei cittadini. Lo strumento per farlo fu chiamato “assegno sociale”. È importante che questo quadro non sia rimesso in discussione. Se si vuole aumentare l’assegno, le risorse devono venire dalla fiscalità generale e non dalle tasche dei pensionati.
Sandro Gronchi
Lavoce.info