Pensione quota 100, opzione donna e pensione lavoratori c.d. precoci. Monitoraggio delle domande di pensione

Con circolare n. 11 del 29/12019 l’Inps ha emanato le prime disposizioni operative.
Il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, entrato in vigore il 29 gennaio 2019, giorno
successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 23 del 28
gennaio 2019 introduce, dal 1° gennaio 2019, nuove disposizioni in materia di requisiti di
accesso e di regime delle decorrenze della pensione anticipata, per determinate categorie di
soggetti (Allegato n. 1).
In particolare, gli articoli da 14 a 17 del citato decreto attribuiscono, a determinate categorie
di soggetti, la facoltà di conseguire il diritto alla pensione anticipata al ricorrere delle seguenti
condizioni:
– al perfezionamento, nel periodo compreso tra il 2019 ed il 2021, di un’età anagrafica non
inferiore a 62 anni e di un’anzianità contributiva non inferiore a 38 anni, anche cumulando i
periodi assicurativi non coincidenti presenti in due o più gestioni tra quelle indicate dalla norma
e amministrate dall’Inps, conseguendo il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico
trascorso il periodo previsto per l’apertura della c.d. finestra, diversificata in base al datore di
lavoro ovvero alla gestione previdenziale a carico della quale è liquidato il trattamento
pensionistico (cfr. articolo 14);
– al perfezionamento, nel periodo compreso tra il 2019 ed il 2026, di un’anzianità
contributiva non inferiore a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne,
conseguendo il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla
maturazione del predetto requisito, c.d. finestra (cfr. articolo 15);
– al perfezionamento, entro il 31 dicembre 2018, di un’anzianità contributiva non inferiore a
35 anni ed un’età anagrafica non inferiore a 58 anni se lavoratrici dipendenti, ed a 59 anni se
lavoratrici autonome, con il sistema di calcolo contributivo, conseguendo il diritto alla
decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi 12 mesi, per le lavoratrici dipendenti, e 18
mesi, per le lavoratrici autonome, dalla maturazione dei prescritti requisiti, c.d. finestra (cfr.
articolo 16);
– al perfezionamento, nel periodo compreso tra il 2019 ed il 2026, per i lavoratori c.d.
precoci, di un’anzianità contributiva non inferiore a 41 anni, conseguendo il diritto alla
decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla maturazione del prescritto
requisito, c.d. finestra (cfr. articolo 17).
L’articolo 28 del decreto in esame prevede un apposito monitoraggio delle domande.

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