Con la circolare n. 147/2019, l’Inps descrive i  criteri e le modalità applicative della
rivalutazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali.
Di seguito i nuovi importi ( provvisori) delle Pensioni sociali e assegni sociali.
Pensione sociale dal   1° gennaio 2020 mensile  378,95 € , annuo  4.926,35.

Assegno sociale dal   1° gennaio 2020 mensile  € 459,83 annuo € 5.977,79 €.
Limiti reddituali massimi (Se il titolare e/o il coniuge possiedono redditi, l’importo della prestazione viene corrispondentemente ridotto)
Dal 1° gennaio 2020  Pensione sociale Personale: 4.926,35, coniugale € 16.973,53 Assegno sociale, personale € 5.977,79, coniugale € 11.955,58 €.
Gestione fiscale
La tassazione opera con riferimento al “soggetto”. La ritenuta IRPEF viene quindi determinata sull’ammontare complessivo delle pensioni, erogate dall’INPS o da altri Enti, registrate nel Casellario Centrale delle Pensioni e assoggettate alla tassazione ordinaria, e di altre prestazioni eventualmente corrisposte dall’INPS al soggetto.
Analogamente, le detrazioni di imposta operano sull’imponibile complessivo e sono ripartite sulle diverse prestazioni con il criterio della proporzionalità.
Per l’anno 2020 sono state attribuite le stesse detrazioni per familiari a carico in essere nel mese di dicembre 2019.
La richiesta di tassazione a maggiore aliquota (aliquota fissa), così come quella di non usufruire delle detrazioni personali, deve essere rinnovata ogni anno. Le relative procedure sono disponibili online, a partire dal 15 ottobre scorso, accedendo al servizio dedicato “Detrazioni fiscali – domanda e gestione”, disponibile sul sito www.inps.it.
Per i soggetti per i quali nel 2019 era applicata la tassazione a maggiore aliquota (aliquota fissa) ovvero tassazione lorda senza alcuna detrazione personale:
se alla data di lavorazione della pensione per le operazioni di rinnovo era stata effettuata la richiesta per l’anno 2020, è stata applicata anche da gennaio 2020 la tassazione a maggiore aliquota (aliquota fissa) ovvero tassazione lorda senza alcuna detrazione personale;
se alla data di lavorazione della pensione per le operazioni di rinnovo non era stata
effettuata la richiesta per l’anno 2020, è stata, invece, impostata la tassazione ordinaria, con applicazione della detrazione personale.
Conguagli fiscali a consuntivo
Ove le ritenute erariali relative all’anno 2019 (IRPEF e addizionale regionale e comunale a saldo) siano state effettuate in misura inferiore rispetto a quanto dovuto su base annua, le differenze a debito saranno recuperate, come di consueto, sulle rate di pensione di gennaio e febbraio 2020.
Per i pensionati con importo annuo complessivo dei trattamenti pensionistici fino a 18.000 euro e conguagli a debito di importo superiore a 100 euro è stata applicata la rateazione di legge fino a novembre.
Le somme conguagliate vengono certificate ai fini fiscali nella CU2020.

Circolare numero 147 del 11-12-2019