Con Circolare n. 6 del 22/01/2020 l’Inps ha reso noto le modalità per accedere al riscatto agevolato della laurea anche per chi ha periodi ante 1996.

Ai sensi dell’articolo 2 del D.lgs n. 184/1997, l’onere per il riscatto dei corsi universitari di
studio è determinato in base alle norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il
sistema retributivo o con quello contributivo, tenuto conto della collocazione temporale dei
periodi oggetto di riscatto.
Per il calcolo dell’onere in applicazione del sistema retributivo, si applicano i coefficienti
previsti per il calcolo  della riserva matematica.
Invece per il calcolo dell’onere dei periodi di riscatto,
da valutare con il sistema contributivo, si applicano le aliquote contributive di finanziamento
vigenti nel regime ove il riscatto opera alla data di presentazione della domanda. La retribuzione di riferimento è quella assoggettata a contribuzione nei dodici mesi prima della data della domanda ed è rapportata al periodo oggetto di riscatto. Detta retribuzione è attribuita temporalmente e proporzionalmente ai periodi riscattati. La rivalutazione del montante individuale dei contributi,
ha effetto dalla data della domanda di riscatto. Pertanto, ai fini dell’accredito del periodo
riscattato sulla posizione assicurativa dell’interessato dovrà essere attribuita, collocandola
temporalmente in tale periodo, la stessa retribuzione presa a base di calcolo dell’onere,
rapportata ovviamente allo stesso periodo riscattato.
Per il solo riscatto del corso universitario di studi da valutare nel sistema contributivo,
introdotto dal D.L. n. 4/2019, l’onere è costituito,  dal versamento di un contributo,  per ogni anno da riscattare, pari al livello minimoimponibile annuo. In genere con la laurea triennale il contributo è di 15.720 euro.
La facoltà di riscatto fornisce al lavoratore il mezzo per estendere la copertura assicurativa a
determinati periodi non soggetti in precedenza all’assicurazione obbligatoria, producendo
effetti analoghi a quelli che si sarebbero verificati se avesse lavorato.
Pertanto, ai fini della maturazione del diritto a pensione, i periodi oggetto di riscatto in argomento saranno considerati nella loro collocazione temporale.
È possibile che, in forza del riscatto con onere determinato con il criterio a percentuale, si acquisisca la decorrenza della pensione (liquidata col sistema contributivo o misto) in data antecedente a quella della domanda di riscatto. In tal caso, però, la misura dei ratei di pensione compresi tra la data di decorrenza della pensione e la data della domanda di riscatto dovrà essere determinata senza considerare nel montante contributivo individuale i contributi relativi al periodo riscattato; i contributi relativi al periodo riscattato potranno avere effetti sulla misura dei ratei di pensione maturati a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda di riscatto. Per determinare la quota aggiuntiva di pensione
corrispondente ai periodi riscattati, alla retribuzione utilizzata per il calcolo dell’onere di
riscatto si applica l’aliquota di computo vigente alla data della domanda di riscatto; all’importo
così determinato si applica il coefficiente di trasformazione corrispondente all’età
dell’assicurato alla data della domanda di riscatto.
Va inoltre precisato che, laddove il montante relativo al riscatto sia determinante affinché
l’importo dell’assegno raggiunga i limiti minimi di importo fissati dalla legge per la liquidazione
della pensione, la decorrenza della stessa non potrà essere antecedente alla domanda di
riscatto ( 1,5 l’importo dell’assegno sociale per la vecchiaia, 2,8 per quella di anzianità).
Un ulteriore limite all’efficacia retroattiva della contribuzione riscattata discende dalla
norma che lega espressamente la “valutazione” dei contributi riscattati al periodo in cui il
riscatto si colloca e dunque alle quote di pensione, retributive o contributive, integrate dallo
stesso, distinguendo fra due distinte e profondamente diverse modalità di calcolo dell’onere.
A differenza del sistema di calcolo dell’onere di riscatto per periodi che si collochino nel sistema retributivo, il sistema di calcolo dell’onere di riscatto per periodi che si collochino nel sistema contributivo
non tiene conto dei “benefici pensionistici” derivanti dal riscatto stesso e pertanto non può
avere effetti sulla misura delle quote di pensione retributive. Da ciò discende che i periodi
riscattati che si collochino nel sistema contributivo vadano sempre esclusi dalla determinazione
della retribuzione media pensionabile per il calcolo delle quote retributive della pensione
(cosiddetta neutralizzazione).
Determinazione degli oneri di riscatto nelle ipotesi di opzione per il calcolo della pensione con il sistema esclusivamente contributivo: Nei casi in cui, per effetto dell’opzione per il calcolo contributivo della pensione, i periodi medesimi sono comunque valutati con il sistema contributivo.
Esercizio della facoltà di opzione ai sensi dell’articolo 1, comma 23, della legge n. 335/1995, e successive integrazioni e modificazioni
Le domande di riscatto presentate precedentemente all’esercizio dell’opzione saranno definite secondo le regole generali, con riferimento alla data di presentazione della domanda stessa e alla collocazione temporale dei periodi.
Come chiarito con il messaggio n. 219/2013, al paragrafo 6.2, l’opzione per il sistema contributivo deve intendersi irrevocabile sia se esercitata al momento del pensionamento sia se esercitata nel corso della vita lavorativa quando produce effetti sostanziali.
L’accettazione dell’onere di riscatto determinato con il diverso criterio del calcolo a percentuale
per effetto dell’esercizio della facoltà di opzione in parola rende irrevocabile l’opzione stessa.
Anche qualora l’interessato eserciti l’opzione e successivamente accetti il riscatto per effetto
del quale raggiunga un’anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni al 31 dicembre 1995,
l’opzione rimane comunque ferma e irrevocabile. In queste ipotesi, contestualmente al
provvedimento di accoglimento della domanda di riscatto, all’assicurato sarà fornita idonea
informativa affinché sia edotto degli effetti conseguenti all’accettazione dell’operazione stessa.
Lavoratrici che optano per la liquidazione del trattamento pensionistico di anzianità secondo le regole di calcolo del sistema contributivo
L’articolo 16 del D.L. n. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26/2019, prevede
che le lavoratrici che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2018 ( termine prorogato con la legge 160/2019), un’anzianità contributiva minima di 35 anni e un’età anagrafica minima di 58 anni se lavoratrici dipendenti, e di 59 anni se lavoratrici autonome, possano accedere alla pensione anticipata secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180.
Le donne che intendano esercitare l’opzione di cui all’articolo 16 del D.L. n. 4/2019, possono
chiedere che l’onere di riscatto dei periodi, che in assenza dell’opzione in parola sarebbe stato
determinato con il sistema della riserva matematica, sia determinato secondo il criterio del calcolo a percentuale.
A tal fine è però necessario che la domanda di riscatto sia presentata all’atto del pensionamento, ossia contestualmente alla domanda di pensione recante la scelta della lavoratrice di accesso alla c.d. opzione donna.
All’atto di presentazione della domanda di pensione recante la predetta opzione, la lavoratrice
potrà comunque richiedere che, con riferimento ad eventuali domande di riscatto già
presentate ma non ancora definite con il pagamento dell’importo in unica soluzione o della
prima rata di onere, l’onere medesimo sia rideterminato con il criterio contributivo. La predetta
richiesta dovrà comunque essere presentata entro e non oltre il termine di scadenza fissato
per il pagamento dell’onere in unica soluzione o della prima rata di esso.
Qualora l’interessata rinunci alla domanda di pensione in parola, l’onere di riscatto sarà
rideterminato in base alle regole generali e avendo riguardo alla collocazione temporale dei
periodi stessi. La Struttura territoriale avrà cura di fornire all’assicurata idonea informativa.
Esercizio della facoltà di computo di cui all’articolo 3 del D.M. 2 maggio 1996, n. 282
Coloro che, in possesso dei requisiti, esercitino la facoltà di computo di cui all’articolo
3 del D.M. 2 maggio 1996, n. 282, conseguono un trattamento a carico della Gestione
separata, di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, liquidato, di conseguenza,
interamente con il sistema contributivo (vedi la circolare n. 184/2015).
Analogamente a quanto previsto al paragrafo 4.2, coloro che intendano esercitare la facoltà di
computo in argomento possono chiedere che l’onere di riscatto dei periodi, che in assenza del
computo in parola sarebbe stato determinato con il sistema della riserva matematica, sia
determinato secondo il criterio del calcolo a percentuale.
A tal fine è necessario che la domanda di riscatto sia presentata all’atto del pensionamento,
ossia contestualmente alla domanda di pensione con la facoltà di computo di cui all’articolo 3
del D.M. n. 282/1996. L’Art. 3 del decreto ministeriale 2 maggio 1996, n. 282 del Ministero del Lavoro, prevede che gli iscritti alla gestione separata che possono far valere periodi contributivi presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, le forme esclusive e sostitutive della medesima, le gestioni pensionistiche dei lavoratori autonomi di cui alla legge n. 233 del 1990 hanno facoltà di chiedere nell’ambito della gestione separata il computo dei predetti contributi, ai fini del diritto e della misura della pensione a carico della gestione stessa, alle condizioni previste per la facoltà di opzione di cui all’art. 1, comma 23, della legge n. 335 del 1995. Im base a quest’articolo  i lavoratori  possono conseguire la pensione  a condizione di possedere i requisiti di anzianità contributiva e anagrafica previsti dalla normativa e di  poter optare per la liquidazione esclusivamente con le regole del sistema contributivo, a condizione che abbiano maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a quindici anni di cui almeno cinque nel sistema medesimo con un’anzianità inferiore ai 18 anni alla data del 31.12.1995. Se a seguito del riscatto l’anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 è pari o superiore ai 18 anni), la domanda di computo non sarà accolta.