Con parere numero 00151/2020  del  20/01/2020 il Consiglio di Stato
Sezione Consultiva per gli Atti Normativi, nell’Adunanza di Sezione del 16 gennaio 2020, ha emesso un parere interlocutorio sullo Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante in merito al “Regolamento in materia di anticipo del TFS/TFR”.

L’articolo 23, comma 7, del decreto-legge n. 4 del 28 gennaio 2019, “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”, convertito dalla legge n. 26 del 28 marzo 2019, ha previsto la possibilità di chiedere un anticipo del trattamento di fine servizio, comunque denominato secondo  i criteri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Questo per rendere meno penosa l’attesa per il pagamento del TFS che spetterebbe subito dopo il collocamento a riposo,come avviene del resto per i lavoratori privati. Come si sa, per i pensionamenti anticipati, e quindi quota 100, i termini  decorrono da quando si compiono gli anni previsti dalla Fornero, 67 anni, quindi se si va in pensione a 62 anni bisogna aspettare ben 7 anni!, cinque per arrivare a 67 più due anni.  Il comma 2 prevede la possibilità, per i soggetti che accedono al pensionamento con quota 100, nonché i soggetti che accedono o hanno avuto accesso al trattamento di pensione, di richiedere un finanziamento di una somma pari all’indennità di fine servizio maturata, nella misura massima 45.000 euro, poi il  rimborso del finanziamento e degli interessi avverrà  mediante trattenuta operata da parte degli enti previdenziali  in sede di corresponsione del trattamento.
Il comma 3 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un Fondo di garanzia per l’accesso ai finanziamenti, con dotazione iniziale di 75 milioni di euro per l’anno 2019, alimentato altresì con le commissioni di accesso al Fondo stesso. La garanzia del Fondo copre l’80% del finanziamento e dei relativi interessi. La gestione del Fondo di garanzia è affidata all’INPS.
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Stralciando il complicato rincorrersi delle norme citate, pare di capire che il Consiglio di Stato ha rilevato un ampliamento  della platea di coloro che possono accedere all’anticipazione rispetto alle previsioni della legge, nonchè la mancanza delle regole che prevedono la possibilità di revisione dell’accordo quadro sul finanziamento. Alla luce di quanto precede, appare necessario che siano trasmesse la relazione tecnica con la “bollinatura” della Ragioneria generale dello Stato.
In attesa dei chiarimenti, il Consiglio di Stato sospende l’espressione del parere e rimanda tutto al mittente. I tempi pertanto sono destinati ad allungarsi ulteriormente e neppure per Pasqua probabilmente questo nuovo istituto sarà operativo.

Intanto le banche si sono attrezzate autonomamente.