Con parere n. 00149/2020,  il Consiglio di Stato, Sezione Consultiva per gli Atti Normativi
Adunanza di Sezione nell’adunanza del  16 gennaio 2020 ha emesso il suo parere sulla soppressione
della forma pensionistica residuale istituita presso l’INPS (“FONDINPS”).
Con il  decreto legislativo n. 252 del 2005, fu costituita, presso l’INPS, la forma pensionistica complementare a contribuzione definita alla quale far pervenire le quote di TFR maturando di coloro che non avevano deciso a quale forma aderire né optato per il mantenimento del tfr.
Il Fondo è costituito nella forma di patrimonio separato ed autonomo rispetto al patrimonio dell’INPS ed è iscritto all’Albo tenuto dalla COVIP. L’entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo è determinata in funzione della contribuzione effettuata ed in base al principio della capitalizzazione.
Tale Fondo è stato amministrato, secondo il criterio della composizione paritetica, da un comitato composto dai rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro.
Tale forma di previdenza complementare, in virtù del basso numero di partecipanti e dell’ancor più basso numero di contribuenti,  è stata oggetto dell’attenzione del legislatore che, con l’articolo 1, commi 173 – 175, della legge n. 205 del 2017 ha previsto la liquidazione di FONDINPS ed il trasferimento delle relative posizioni previdenziali.
Lo schema di regolamento è composto di cinque articoli.
che definiscono  le modalità di liquidazione di FONDINPS, disciplina il trasferimento delle posizioni previdenziali di FONDINPS al “Fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori dell’industria metalmeccanica,  “Fondo Cometa, ha espresso il parere favorevole alla soppressione di Fondo Inps ed il trasferimento delle posizioni al Fondo Cometa.