Il Tfr versato alla Tesoreria Inps non può andare alla complementare

L’Inps con messaggio n. 413 del 4 febbraio 2020 ha precisato le modalità di trasferimento del TFR versato al  Fondo di Tesoreria, Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile, nonché chiarimenti in ordine alla portabilità delle quote di TFR accantonate ad altro Fondo di previdenza complementare scelto dal lavoratore
La finanziaria del 2007 ( Art. 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296), ha istituito il Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile, il cosiddetto Fondo Tesoreria Inps.
Il predetto Fondo, costituito garantisce ai lavoratori del settore privato l’erogazione dei TFR, per la quota corrispondente ai versamenti fatti.
Il relativo finanziamento ha luogo con modalità rispondenti al principio della ripartizione e con effetto dall’1 gennaio 2007 vengono versate mensilmente  al fondo le quote di Tfr maturate per quelle aziende che hanno alle proprie dipendenze almeno cinquanta addetti, secondo le modalità illustrate con la circolare n. 70/2007.
Tale contributo, per effetto della norma in esame, assume la natura di contribuzione previdenziale con conseguente applicazione delle disposizioni in materia di accertamento e riscossione dei contributi obbligatori, con esclusione di qualsiasi forma di agevolazione contributiva. Dal quadro normativo, emerge che il Fondo di Tesoreria è configurabile come una gestione di natura previdenziale. Conseguentemente, le quote di TFR versate al suddetto Fondo non sono disponibili.

Per gli aderenti alla previdenza complementare, il trasferimento della posizione, la cosiddetta  portabilità,  è disciplinato dall’articolo 14 del D.lgs n. 252/2005.
In particolare, il comma 6 precisa che “decorsi due anni dalla data di partecipazione ad una forma pensionistica complementare l’aderente ha facoltà di trasferire l’intera posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica. […] In caso di esercizio della predetta facoltà di trasferimento della posizione individuale, il lavoratore ha diritto al versamento alla forma pensionistica da lui prescelta del TFR maturando e dell’eventuale contributo a carico del datore di lavoro nei limiti e secondo le modalità stabilite dai contratti o accordi collettivi, anche aziendali”.
Tramite il trasferimento delle quote di TFR accantonate si è inteso favorire  la libera circolazione delle posizioni individuali all’interno del sistema di previdenza complementare.
L’ordinamento vigente non prevede che il lavoratore possa esercitare la facoltà di trasferire le quote di TFR pregresso dal Fondo di Tesoreria al fondo di previdenza complementare al quale, successivamente, ha scelto di aderire.
Infatti, nell’ambito della normativa applicabile al Fondo di Tesoreria, la portabilità non risulta in alcun modo disciplinata dalla normativa in vigore.
Di conseguenza, le richieste di trasferimento delle quote di TFR accantonate presso il Fondo di Tesoreria, inoltrate da parte di fondi pensione o da lavoratori, non potranno essere accolte.
La COVIP, con risposta a quesito del maggio 2014, ha precisato che qualora il TFR pregresso «sia rimasto nella disponibilità dell’azienda, in quanto non obbligata al versamento al Fondo di Tesoreria INPS, si ritiene quindi che sia senz’altro possibile che lo stesso sia destinato alla previdenza complementare, previo accordo tra il lavoratore e il datore di lavoro. Riguardo, invece, al TFR accumulato in anni successivi al 1° gennaio 2007 che, per scelta esplicita dell’aderente, ha mantenuto il Tfr e, trattandosi di azienda con almeno 50 addetti, è stato versato dal datore di lavoro al Fondo di Tesoreria INPS, si fa presente che la disciplina e il funzionamento del predetto Fondo è materia estranea ai compiti di vigilanza di questa Commissione».
Considerato che la richiesta di trasferimento presuppone l’attivazione da parte del lavoratore di una nuova adesione alla forma di previdenza complementare alla quale lo stesso intende trasferire il TFR pregresso, le Strutture territoriali avranno altresì cura di verificare che il datore di lavoro abbia correttamente adempiuto all’obbligo di comunicazione della volontà del lavoratore.

inps_messaggio_numero_413_del_04-02-2020