La Brexit sulle pensioni: fatto l’accordo per il periodo fino a dicembre 2020

A seguito dell’uscita del Regno Unito dall’Unione europea e dell’entrata in vigore dell’accordo di recesso, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 29 del 31 gennaio 2020, l’Inps con Circolare n. 16 del 04/02/2020 ha reso noto le istruzioni operative in materia di prestazioni pensionistiche, familiari, di disoccupazione, malattia, maternità e paternità, legislazione applicabile, distacchi di lavoratori all’estero, recuperi di contributi e prestazioni indebite e sulle modalità degli scambi di informazioni tra Istituzioni.

Al fine di assicurare un recesso ordinato e garantire la certezza del diritto, è stato stabilito un periodo di transizione, dal 1° febbraio 2020 al 31 dicembre 2020, durante il quale le norme europee in materia di sicurezza sociale continuano ad essere applicate nel Regno Unito, mentre  niente si sa per il periodo successivo.
L’accordo di recesso si applica altresì a tutti coloro che hanno il diritto di soggiornare legalmente nel territorio del Regno Unito o dell’Unione europea, finché mantengono tale diritto. Tuttavia, nelle ipotesi in cui i soggetti non rientrino più nelle fattispecie di cui sopra, per esempio in caso di perdita della cittadinanza, della residenza, del diritto di soggiorno, dello status di rifugiato o di apolide, ad essi continueranno ad applicarsi le disposizioni e i principi comunitari in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi, ai fini del perfezionamento delle prestazioni di sicurezza sociale. Le disposizioni dell’accordo si applicano altresì ai cittadini dei Paesi SEE ( Spazio Economico Europeo che include l’Islanda,  il Lichtenstein e la  Norvegia) e della Svizzera, purché tali Paesi concludano accordi specifici.
Al fine di garantire la continuità dell’attività amministrativa, l’accordo ha
previsto che, per lo scambio di informazioni, si continuano ad utilizzare le
attuali modalità, con particolare riferimento al sistema di scambio elettronico di informazioni sulla sicurezza sociale EESSI (“Electronic Exchange of Social Security Information“).

Disposizioni in materia di prestazioni pensionistiche
Totalizzazione ai sensi dei regolamenti comunitari
Per i cittadini comunitari e del Regno Unito, le disposizioni prevedono l’estensione della validità dei regolamenti comunitari  fino al 31 dicembre 2020; pertanto, a tali cittadini continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi per l’accertamento del diritto e il calcolo delle prestazioni pensionistiche italiane, anche qualora la domanda di pensione sia stata presentata successivamente.
Infine, si ritiene opportuno sottolineare che, anche per perfezionare il requisito contributivo necessario per accedere ad alcuni benefici previsti dalla normativa italiana, come, ad esempio, il requisito utile alla prosecuzione volontaria (cfr. il messaggio n. 2490/2015), nonché quello dei cinque anni da lavoro dipendente richiesto per il riconoscimento dei periodi di maternità al di fuori del rapporto di lavoro, sono totalizzabili i periodi assicurativi maturati nel Regno Unito fino al 31 dicembre 2020.
Anche per il settore della sicurezza sociale per le  prestazioni a sostegno del reddito (disoccupazione, prestazioni familiari, malattia/maternità) è prevista, per i cittadini comunitari e del Regno Unito, l’estensione della validità dei regolamenti comunitari fino al 31 dicembre 2020. I residenti in Italia che si recano a lavorare come stagionali o frontalieri nel Regno Unito potranno continuare fino alla data del 31 dicembre 2020.
Parallelamente gli accordi sulle prestazioni di malattia, maternità e paternità in denaro continueranno a trovare applicazione fino al 31 dicembre 2020.